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AranSegnalazioni - Newsletter del 6/09/2016

AranSegnalazioni
Newsletter del 6/09/2016
 
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Orientamenti applicativi Aran

Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

L’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 prevede che l’importo della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25 della retribuzione di posizione attribuita. E’ possibile in sede di contrattazione decentrata ridurre le percentuali minime e massime attribuibili?    

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

In relazione alle previsioni dell’art.28 del CCNL del 14.9.2000, relativo al patrocinio legale, la locuzione “da un legale di comune gradimento” ivi contenuta, anche al fine del rimborso della spesa sostenuta dal dipendente, deve essere riferita letteralmente ad un unico legale oppure consente anche la possibilità di avvalersi di più legali?  

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

A seguito del trasferimento della residenza della propria famiglia ad una notevole distanza dal proprio luogo di lavoro, contestualmente al nulla osta per la mobilità, un dipendente ha chiesto una aspettativa per motivi personale di sei mesi. L’ente può negare la concessione tale aspettativa? 

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Sezione Giuridica

Governo
Consiglio dei Ministri n. 126 del 25 agosto 2016 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 (n. 126) tra i provvedimenti esaminati ed approvati, ha approvato anche, in esame preliminare, il decreto legislativo recante: “Disciplina della dirigenza della Repubblica”. Il testo del decreto è stato poi inviato, per il parere, alla Camera dei deputati.

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Corte di Cassazione
Sentenza n. 16226 del 3/8/2016 
Pubblico impiego – Reiterazione contratti a termine – Stabilizzazione – Solamente tramite concorso – Risarcimento del danno – Quantificazione 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte rigetta il ricorso di un dipendente comunale nella parte in cui chiedeva di essere assunto a tempo indeterminato. Il lavoratore infatti lamentava il danno ricevuto a seguito di una illegittima reiterazione di contratti a tempo indeterminato da parte della amministrazione. I giudici ribadiscono ancora una volta la impossibilità di conversione del contratto in quanto l’accesso all’impiego alle dipendenze delle P.A. avviene tramite pubblico concorso. Per quanto riguarda invece la determinazione del risarcimento del danno gli Ermellini - dopo aver chiarito che il danno da risarcire non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato, perché tale prospettiva non c’è mai stata - accolgono per questa parte il ricorso del lavoratore e nel rinvio al giudice di merito stabiliscono il seguente principio di diritto: “Nel regime del lavoro pubblico in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32 comma 5 legge 4 novembre 2010 n. 183, e quindi ad una misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604”.

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Corte di Cassazione
Sentenza n. 17113 del 16/8/2016 
Pubblico impiego – Certificato medico – Attività di controllo del datore di lavoro – Inesistenza della malattia – Licenziamento 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici respingono il ricorso di un lavoratore per la parte in cui si opponeva al licenziamento per giusta causa intimatogli dall’azienda di cui era dipendente, per “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”. Il ricorrente aveva impugnato il licenziamento lamentando, su questo punto, la violazione di alcuni articoli dello statuto dei lavoratori in quanto la datrice di lavoro aveva utilizzato una agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore. La Corte, dopo aver ricordato che a tali agenzie è vietata la vigilanza durante l’attività lavorativa - spettando questa unicamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori, chiarisce però che l’intervento in questione resta giustificato “non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione. ….ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro”. La sentenza riguarda un lavoratore privato ma le considerazioni della Corte possono riguardare anche il lavoro pubblico.  

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Corte di Cassazione
Sentenza n. 17243 del 22/8/2016 
Pubblico impiego – Licenziamento dopo la scadenza del periodo di comporto – Recesso legittimo 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il ricorrente, dipendente della università degli studi di Siena, impugna la sentenza della Corte d’appello di Firenze che confermava la decisione del giudice di primo grado di rigetto della domanda del lavoratore che aveva impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimatogli dalla sua datrice di lavoro. Nelle motivazioni della decisione, che respinge il ricorso, gli Ermellini ricordano, tra l’altro, che: “Resta poi fermo il principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale, va contemperato con un ragionevole spatium deliberandi che va riconosciuto al datore di lavoro perché egli possa valutare nel complesso la convenienza ed utilità della prosecuzione del rapporto in relazione agli interessi aziendali.”.

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Corte di Cassazione
Sentenza n. 17245 del 22/8/2016 
Pubblico impiego – Licenziamento disciplinare – Violazione di un termine a difesa del dipendente – Validità del licenziamento 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Gli Ermellini rigettano il ricorso presentato da un dipendente che contestava la legittimità del suo licenziamento lamentando la violazione dell’art. 55 bis comma 2 del d.lgs. n. 165/01 in quanto non era stato rispettato il termine di 20 giorni previsto tra la contestazione dell’addebito e la convocazione del dipendente per il contraddittorio. I giudici infatti precisano che la violazione di tale termine: ”determina la nullità del procedimento ove il dipendente deduca e dimostri che il suo diritto di difesa è stato frustrato dalla contrazione del termine”. Cosa che non era avvenuta nel caso sottoposto al vaglio della Corte. 

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Corte di Cassazione
Sentenza n. 17335 del 25/8/2016 
Pubblico impiego – Assenza ingiustificata dal lavoro – Certificato medico inviato in ritardo – Applicazione dell’art. 55 quater lett.b d.lgs 165/01 - Licenziamento disciplinare 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte d’appello di Catanzaro aveva condannato il Comune datore di lavoro, a reintegrare il dipendente licenziato a causa di una assenza ingiustificata dal servizio per tre giorni. Il lavoratore infatti non era rientrato al termine del periodo di malattia e solo tre giorni dopo aveva comunicato il proseguire della malattia ed inviato poi il certificato medico con ulteriori due giorni di ritardo. La Corte territoriale aveva ritenuto che, pur rientrando i fatti dedotti in giudizio nella fattispecie disciplinata dall’articolo 55 quater del d.lgs. 165/01, la condotta del dipendente avrebbe dovuto essere punita solo con una sanzione conservativa in quanto ai sensi dell’art. 2119 c.c. la sanzione del licenziamento era sproporzionata alla condotta addebitata e realizzata. Gli Ermellini, accogliendo le argomentazioni della Corte d’Appello riguardo alla sproporzione della sanzione, e respingendo quindi il ricorso, affermano tuttavia questo principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 55 quater lett. b) del D.lgs. 165/01 l’assenza per malattia è priva di rilievo disciplinare non quando è solo esistente, né quando è (anche) comunicata, ma quando è giustificata nelle forme, inderogabili, previste dall’art. 55 septies c.1, e pertanto quando è stata attestata la certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale”. 

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Corte di Cassazione
Sentenza n. 12898 del 22/6/2016 
Pubblico impiego – Attività del dipendente al di fuori dell’orario di lavoro - Prostituzione - Danno alla immagine della P.A.- Licenziamento disciplinare 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogato per il danno all’immagine e al prestigio della P.A. per attività di prostituzione, propagandata attraverso siti internet. La Corte ha respinto il ricorso del ricorrente non ritenendo sussistenti elementi riconducibili ad un licenziamento discriminatorio basato sull’orientamento sessuale. Deve inoltre essere sottolineato come il licenziamento, ritenuto corretto dalla Suprema Corte, non sia legato alla commissione di un reato (in quanto l’attività di prostituzione, in sé, non è più reato secondo il nostro ordinamento) ma al danno all’immagine della P.A.

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Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Parere n. 209 del 20/7/2016 
Pubblico impiego – Art. 1 comma 219 L. 208/2015 – Blocco dei dirigenti – Validità della norma anche per gli enti locali 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Viene richiesto alla Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Lombardia, di pronunciarsi in merito alla applicazione dell’art. 1 comma 219 L. 208/2015 anche agli enti locali, in quanto la norma sembra riferirsi solamente alle amministrazioni dello Stato. Il comma 219 riguarda i posti dirigenziali di 1 e 2 fascia delle “amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/01, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi di alcuni articoli della legge n. 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)”. I giudici affermano che la norma si applica anche agli enti locali, in quanto il comma richiama espressamente tutte le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 165/01, senza distinzione alcuna; inoltre: “Il richiamo poi ai commi 422 e seguenti della legge 190/2014 art. 1, che riguarda il processo di riforma delle province con i conseguenti processi di mobilità del personale rende, se ce ne fosse bisogno, pienamente applicabile la disposizione (comma 219) anche agli enti locali. Identico parere è già stato espresso dalla Corte dei Conti sezione regionale per il Lazio con il parere n. 87/2016”.

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Gazzetta Ufficiale
Decreto legislativo n. 171/2016 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2016 il decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171: “Attuazione della delega di cui all’art. 11 comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015 n.124, in materia di dirigenza sanitaria”. Il decreto entrerà in vigore il 18 settembre 2016.

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ANAC
Delibera n. 831 del 3/8/2016 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Con delibera n. 831 del 3/8/2016 (pubblicata in G.U. n. 35 del 24/8/2016) l’A.N.A.C. ha approvato, in via definitiva, il Piano Nazionale Anticorruzione  2016.

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ANAC
Determinazione n. 883 del 3/8/2016
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Con la determinazione n. 883 del 3/8/2016 l’A.N.A.C. ha approvato: “Linee guida in materia di accertamento dell’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione – Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’Anac in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”.

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Sezione Economica

ISTAT
Conti economici trimestrali – II trimestre 2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel secondo trimestre del 2016 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,8% nei confronti del secondo trimestre del 2015. La variazione acquisita per il 2016 è pari a +0,7%. Dal lato della domanda interna, i consumi nazionali sono stazionari in termini congiunturali, sintesi di un aumento dello 0,1% dei consumi delle famiglie e di un calo dello 0,3% della spesa della PA, mentre gli investimenti fissi lordi hanno registrato una flessione dello 0,3%. Le importazioni sono aumentate dell'1,5% e le esportazioni dell'1,9%. La domanda nazionale al netto delle scorte ha sottratto 0,1 punti percentuali alla variazione del PIL: si registrano contributi nulli per i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private (ISP) e per gli investimenti fissi lordi e un contributo negativo (-0,1 punti percentuali) per la spesa della Pubblica Amministrazione (PA). Il valore aggiunto registra incrementi congiunturali nell'agricoltura (0,5%) e nei servizi (0,2%) mentre diminuisce (-0,6%) nell'industria. All'interno dei servizi si rilevano settori in flessione e settori in espansione: incrementi significativi riguardano le attività professionali e di supporto (0,5%) e quelle del comparto del commercio, trasporto e alloggio (0,4%); all'opposto, il calo più marcato riguarda le attività finanziarie e assicurative (-0,6%).

ISTAT
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – luglio 2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Alla fine di luglio 2016 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano il 31,8% degli occupati dipendenti e corrispondono al 30,6% del monte retributivo osservato. Nello stesso mese l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,6% nei confronti di luglio 2015. Complessivamente, nei primi sette mesi del 2016 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,6% rispetto al corrispondente periodo del 2015. Con riferimento ai principali macrosettori, a luglio le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dello 0,7% per i dipendenti del settore privato (0,4% nell'industria e 1,2% nei servizi privati) e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: tessili, abbigliamento e lavorazione pelli (3,1%); commercio (2,0%); trasporti, servizi postali e attività connesse (1,9%). Si registrano variazioni nulle nei settori dell'agricoltura; del legno, carta e stampa; della metalmeccanica; dei servizi di informazione e comunicazione; delle telecomunicazioni e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. Inoltre, si registra una variazione negativa dello 0,5% nel settore dell'acqua e servizi di smaltimento rifiuti. Tra i contratti monitorati dall'indagine, nel mese di giugno sono stati recepiti quattro nuovi accordi e due sono venuti a scadenza. Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 49 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi a circa 8,8 milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico impiego).

ISTAT
Prezzi al consumo – luglio 2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel mese di luglio 2016, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e una diminuzione dello 0,1% su base annua. Il ridimensionamento della flessione su base annua dell'indice generale è principalmente dovuto all’accelerazione della crescita dei prezzi degli Alimentari non lavorati (+1,5%, da +0,7% di giugno), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,8% da +0,4%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+0,7%, da +0,2%); inoltre, si riduce il calo dei prezzi degli Energetici regolamentati (-5,9% da -6,8%). Il persistere della diminuzione dei prezzi dei Beni energetici (-7,0% rispetto a luglio 2015), sebbene meno ampia di quella registrata a giugno (-7,5%), continua a spiegare la seppur contenuta flessione tendenziale dei prezzi al consumo a luglio. L'inflazione acquisita per il 2016 è pari a -0,1. L'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) diminuisce dell'1,9% su base mensile - principalmente a causa dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto - e (come a giugno) dello 0,2% su base annua. 
A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell'Aran
Per segnalare documenti da pubblicare: ufficiostudi@aranagenzia.it
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