ARANSottoscritto in via definitiva CCNQ per la proroga del termine per l'opzione al TFR Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleL'ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto in via definitiva il Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L'Accordo ha differito il termine del 31 dicembre 2015, entro il quale il personale in regime di TFS poteva esercitare l'opzione al TFR, di un ulteriore quinquennio. La suddetta proroga è dunque finalizzata a consentire, a chi si trova in regime di TFS, di continuare ad esercitare l'opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali. Le parti hanno inoltre ribadito la necessità, entro un anno dalla data di sottoscrizione, di attivare un confronto finalizzato alla verifica delle disposizioni in materia di previdenza complementare e dell'attualità dei contenuti del presente accordo. Hanno anche convenuto sull'utilità di adottare nuove iniziative per accrescere la cultura previdenziale e rafforzare l'attività di comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche verso il proprio personale.Vai al documento
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Corte CostituzionaleSentenza n. 95 del 6/5/2016 Pubblico impiego – D.L. n. 95/2012 art. 5 comma 8 – Ferie non godute – Non danno luogo a trattamenti economici sostitutivi Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleIl Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 comma 8 del d.l. n. 95/2012 (L. n.135/2012) “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, per violazione degli artt. 3, 36 comma 1 e 3, e 117 comma 1 Cost.. La disposizione impugnata stabilisce che: “ Le ferie, i riposi, ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche….sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi…..” . Il giudice rimettente contesta in particolare il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie non godute anche quando il mancato godimento non sia imputabile alla volontà del lavoratore (nel caso di specie il ricorrente non aveva potuto godere delle ferie accumulate prima della cessazione del rapporto di lavoro, a causa delle patologie dalle quali era affetto). I giudici costituzionali, nel ritenere infondata la questione della illegittimità costituzionale della norma, ricordano che essa si prefigge di “reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute e…..mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”. La norma inoltre non reca pregiudizio al lavoratore incolpevole in quanto: “essa non sopprime la tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole”.Vai al documento
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Corte CostituzionaleSentenza n. 108 del 20/5/2016 Pubblico impiego – Dipendente MIUR - Attribuzione mansioni superiori di DSGA – Applicazione art. 1, commi 44 e 45, legge 228/2012 (Stabilità 2013) - Azzeramento del compenso Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 art. 1 legge n. 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013) nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di DSGA stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore. La ricorrente, dipendente amministrativa del MIUR, inquadrata nell’area B del CCNL Scuola come assistente amministrativa, nel settembre del 2012 stipulava, con il dirigente della scuola presso cui prestava servizio, un contratto a tempo determinato nel quale le veniva attribuito per l’anno scolastico 2012-2013, l’incarico di DGSA e le veniva, pertanto, attribuita l’indennità di posizioni superiori. A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità per l’anno 2013 la dipendente vedeva azzerato, a causa della sua anzianità di servizio (28 anni), la sua indennità di mansioni superiori, a fronte del permanere del suo obbligo allo svolgimento delle stesse. I giudici accolgono l’eccezione di incostituzionalità delle suddette norme, sollevata dal tribunale rimettente, per contrasto con l’art. 3 Cost., in particolare per quanto riguarda il profilo dell’affidamento e della ragionevolezza. Dicono i giudici: “…non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, quando si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale. Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello stato di diritto.”. Vai al documento
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Corte di CassazioneSezione Lavoro - Sentenza n. 2648 del 10/2/2016 Licenziamento disciplinare - contestazione dell’addebito - deve essere specifica Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleNell’accogliere il ricorso di un lavoratore licenziato i giudici ricordano che, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte: “…in tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della connessa specificità ancorché senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, rispettando i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio.”Vai al documento
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Corte di CassazioneSezioni Unite - Sentenza n. 9144 del 6/5/2016 Anzianità - Anzianità maturata nella scuola materna – Passaggio a scuola secondaria – Riconoscimento integrale della anzianità Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleGli Ermellini accogliendo il ricorso di una insegnante, affermano il seguente principio di diritto: “In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l’insegnate ha diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna.” Questo sulla base di una interpretazione sistematica dell’art. 77 del d.p.r. n. 417 del 1974 - in collegamento con l’art. 83 del medesimo d.p.r.,- come integrato dall’art. 57 della legge n. 312/1980 che ha introdotto un “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”. Vai al documento
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Corte di CassazioneSezione Lavoro - Sentenza n. 9217 del 6/5/2016 Legge 104/1992 – utilizzo solo parziale delle ore concesse - abuso del diritto – legittimità del licenziamento Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleGli Ermellini si pronunciano nuovamente – dopo la sentenza n. 5574/2016 precedentemente segnalata - sulla legge n. 104/1992 con la sentenza sotto riportata, ribadendo che se il dipendente utilizza solo parzialmente i permessi per assistere la persona bisognosa, utilizzando poi il tempo rimanente per scopi personali, commette un abuso del diritto che mina la fiducia del datore di lavoro e giustifica il licenziamento. La sentenza riguarda un lavoratore privato ma i principi stabiliti dai giudici sono applicabili anche ai dipendenti pubblici. Vai al documento
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Corte di CassazioneSezione Lavoro - Sentenza n. 10069 del 17/5/2016 Controllo del datore di lavoro – Potere non obbligo – Come obbligo negherebbe il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleDicono i giudici che: “il datore di lavoro ha il potere, ma non l’obbligo, di controllare in modo continuo ed assiduo i propri dipendenti contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento: un obbligo siffatto negherebbe in radice il carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato, che implica che il datore di lavoro normalmente conti sulla correttezza del proprio dipendente…”. La sentenza riguarda un rapporto di lavoro privato mentre per il rapporto di lavoro pubblico si deve considerare l'esistenza di obbligatorietà del procedimento disciplinare e quindi si può configurare un vero e proprio obbligo di controllo. Vai al documento
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Corte dei ContiSezione delle Autonomie deliberazione n.14/2016 Enti Locali – Dirigenza – la spesa relativa agli incarichi dirigenziali conferiti ex art 110 TUEL sono computabili nel tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 28, d.l. 78/2010Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa sezione interviene relativamente alla computabilità degli incarichi dirigenziali, conferiti ex articolo 110, comma 1, del d.lgs 267/200 nel tetto di spesa stabilito dall’art. 9 comma 28, del d.l. 78/2010. I giudici hanno nel tempo rivisto il loro principio di diritto contestualizzandolo all’evoluzione normativa intervenuta con il d.l. 90/2014 art. 11, comma 1 (legge Madia), che “ ha introdotto ipotesi ben precise cioè specifiche e tassative dell’applicazione della disciplina vincolistica in materia di spese di personale”; deducendone che ove il legislatore avesse voluto, avrebbe potuto espressamente derogare a tale limitazione, anche con riferimento alla dirigenza locale. Il silenzio della legge, secondo i magistrati contabili è confermativo dell’applicabilità della disciplina generale anche alla dirigenza locale a tempo determinato e pertanto enunciano il seguente principio di diritto” le spese di personale riferite agli incarichi dirigenziali, conferiti ex art. 110 Tuel, devono essere conteggiati nel tetto per i contratti a tempo determinato ex art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010”. Vai al documento
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Corte dei ContiTerza Sezione Giurisdizionale centrale d’Appello sentenza n. 160/2016 Enti Locali – E’ illegittima la liquidazione di compensi aggiuntivi da parte del dirigente senza il rispetto della procedura normativamente prevista dall’art. 45 del d.lgs 165/2001Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleI giudici contabili hanno condannato un dirigente di un ente locale, ritenuto responsabile del danno conseguito dalla determinazione dirigenziale con la quale autorizzava la liquidazione di emolumenti ai dipendenti, a titolo di remunerazioni aggiuntive, per attività progettuali intercorse tra l’Ente ed il personale. Il Collegio evidenzia che l’erogazione di remunerazioni aggiuntive afferisce al rapporto tra l’Ente locale e il proprio personale e non può che trovare disciplina nel quadro normativo di settore richiamato dall’art. 45 del d.lgs 165/2001 e dai contratti collettivi, chiamati a definire un collegamento tra i trattamenti accessori e la performance individuale o collettiva che deve essere valutata nel rispetto di una precisa logica procedimentale; pertanto la corresponsione di emolumenti accessori disposti “senza il rispetto della procedura normativamente prevista si appalesa illegittima e dannosa, giacchè, in ipotesi di emolumenti non dovuti è la stessa maggiorazione retributiva che, per il suo intero ammontare, ne realizza ex se gli effetti lesivi”. Vai al documento
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Corte dei ContiSezione Centrale controllo di legittimità atti del Governo deliberazione n. 7/2016 Dirigenza Pubblica - Illegittimo il reitero di un incarico dirigenziale per un periodo di tempo oltre i limiti di ragionevolezza senza avere attivato procedure comparative di selezione (art. 19,comma 1.bis d.lgs 165/2001)Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleI giudici contabili relativamente al rinnovo senza limiti di un incarico dirigenziale di seconda fascia, posto in essere da una amministrazione centrale, ribadiscono che l’istituto del rinnovo ha carattere di straordinarietà ed in quanto tale non può che essere soggetto a limiti temporali (dell. nn.24 e 25 /2014), in quanto l’articolo 19, comma 1 bis, del d.lgs 165/2001, prevede procedure di valutazione comparativa degli aspiranti che rispondono oltre che ad un interesse dei singoli candidati, anche a quello di assicurare la trasparenza e la neutralità nell’assegnazione delle funzioni, che tuttavia può risultare recessivo rispetto a peculiari esigenze di funzionamento che esigono la permanenza nell’incarico del dirigente già assegnato in precedenza ma tali esigenze devono essere ostensive nel provvedimento di conferma mediante adeguata motivazione e soggiacere alle prescrizioni imposte oltre che dalla normativa vigente anche dal Ccnl sulla dirigenza. Inoltre, anche la recente legge 124/2015 (legge Madia) tra i principi e i criteri direttivi dettati, con riferimento alla durata degli incarichi prevede il periodo di non superiore a quattro anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due, senza procedura selettiva per una sola volta, purchè sorretta da motivazione.Vai al documento
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Corte dei ContiSezione Centrale regionale controllo Veneto deliberazione n. 263/2016 Enti Locali - Modalità imputazione fondo produttività in relazione ai nuovi principi dettati dall’armonizzazione contabileSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa sezione si esprime in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni dettate dall’armonizzazione contabile, introdotte dal d.lgs 118/2011 - attese le problematiche inerenti al passaggio dal 2015 al principio della competenza finanziaria potenziata - relative all’imputazione a bilancio del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. I magistrati ritengono che la lettura delle norme da parte dell’Ente, che non ha provveduto alla sottoscrizione dell’accordo decentrato e nemmeno alla adozione di un atto formale di costituzione del fondo nel corso del 2015, ma intenderebbe farlo nell’esercizio successivo e quindi nel 2016, non sia conforme alla disciplina citata. Ciò in quanto, a parere dei giudici contabili, la mancata costituzione del fondo nell’esercizio finanziario di riferimento, comporta che “nel risultato di amministrazione vincolato, confluisce la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile, ivi incluse quelle da riportare a nuovo, vanno a costituire vere e proprie economie di spesa”.Vai al documento
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Corte dei ContiSezione regionale controllo Piemonte deliberazione n. 62/2016 Enti Locali – Fusione tra Comuni – Calcolo fondo trattamento accessorio Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleI magistrati evidenziano, in merito alla corretta interpretazione da fornirsi alle previsioni legislative, in ordine alla disciplina in materia di tetto massimo annuale inerente le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, che in base alla previsione dell’art. 236 dell’art. 1, della legge di stabilità 2016, L.208/2015, l’entità della spesa per il trattamento accessorio del personale non può mai superare l’importo fissato nel 2015. Tuttavia, nell’ipotesi di fusione di più enti preesistenti, come nel caso prospettato, “occorre necessariamente tenere conto che il personale che in precedenza svolgeva servizio nelle distinte organizzazioni amministrative dei rispettivi Comuni continuerà a svolgere servizio presso il nuovo ente, sicchè la spesa di personale complessiva inizialmente non potrà che essere rappresentata dalla sommatoria delle spese sostenute separatamente dai due enti”.Vai al documento
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