News

AranSegnalazioni - Newsletter del 26/05/2016

AranSegnalazioni
Newsletter del 26/05/2016
 
Questo testo viene mostrato quando l'immagine è bloccata
Orientamenti applicativi Aran

Aran
Comparto Regioni ed Autonomie locali

E’ possibile, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 e dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, attribuire ad un dipendente inquadrato nella categoria C, a titolo di mansioni superiori, quelle proprie dei profili della categoria D, con trattamento stipendiale corrispondente alla posizione economica D3? 

Vai al documento

Aran
Area II - Regioni ed Autonomie locali

Ad un dirigente, prima sospeso dal servizio in presenza di procedimento penale e poi reintegrato in servizio a seguito di proscioglimento, in sede di ricostruzione del trattamento economico allo stesso spettante, quali voci retributive devono essere considerate? In particolare, deve essere valutata anche la retribuzione di risultato?

Vai al documento

Aran
Comparto Regioni ed Autonomie locali

Nel caso di dipendente assunto presso un ente a seguito di un processo di mobilità, ai fini della determinazione della durata del periodo di preavviso, si deve computare solo il servizio prestato lo stesso o anche quello reso presso l’amministrazione di provenienza?

Vai al documento
 
Questo testo viene mostrato quando l'immagine è bloccata
Sezione Giuridica
ARAN
Sottoscritto in via definitiva CCNQ per la proroga del termine per l'opzione al TFR 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
L'ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto in via definitiva il Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L'Accordo ha differito il termine del 31 dicembre 2015, entro il quale il personale in regime di TFS  poteva esercitare l'opzione al TFR, di un ulteriore quinquennio. La suddetta proroga è dunque finalizzata a consentire, a chi si trova in regime di TFS,  di continuare ad esercitare l'opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali. Le parti hanno inoltre ribadito la necessità, entro un anno dalla data di sottoscrizione, di attivare un confronto finalizzato alla verifica delle disposizioni in materia di previdenza complementare e dell'attualità dei contenuti del presente accordo. Hanno anche convenuto sull'utilità di adottare nuove iniziative per accrescere la cultura previdenziale e rafforzare l'attività di comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche verso il proprio personale.

Vai al documento
Corte Costituzionale
Sentenza n. 95 del 6/5/2016 
Pubblico impiego – D.L. n. 95/2012 art. 5 comma 8 – Ferie non godute – Non danno luogo a trattamenti economici sostitutivi 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 comma 8 del d.l. n. 95/2012 (L. n.135/2012) “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, per violazione degli artt. 3, 36 comma 1 e 3, e 117 comma 1 Cost.. La disposizione impugnata stabilisce che: “ Le ferie, i riposi, ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche….sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi…..” . Il giudice rimettente contesta in particolare il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie non godute anche quando il mancato godimento non sia imputabile alla volontà del lavoratore (nel caso di specie il ricorrente non aveva potuto godere delle ferie accumulate prima della cessazione del rapporto di lavoro, a causa delle patologie dalle quali era affetto). I giudici costituzionali, nel ritenere infondata la questione della illegittimità costituzionale della norma, ricordano che essa si prefigge di “reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute e…..mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”. La norma inoltre non reca pregiudizio al lavoratore incolpevole in quanto: “essa non sopprime la tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole”.

Vai al documento
Corte Costituzionale
Sentenza n. 108 del 20/5/2016 
Pubblico impiego – Dipendente MIUR - Attribuzione mansioni superiori di DSGA – Applicazione art. 1, commi 44 e 45, legge 228/2012 (Stabilità 2013) - Azzeramento del compenso 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 art. 1 legge n. 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013) nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di DSGA stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore. La ricorrente, dipendente amministrativa del MIUR, inquadrata nell’area B del CCNL Scuola come assistente amministrativa, nel settembre del 2012 stipulava, con il dirigente della scuola presso cui prestava servizio, un contratto a tempo determinato nel quale le veniva attribuito per l’anno scolastico 2012-2013, l’incarico di DGSA e le veniva, pertanto, attribuita l’indennità di posizioni superiori. A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità per l’anno 2013 la dipendente vedeva azzerato, a causa della sua anzianità di servizio (28 anni), la sua indennità di mansioni superiori, a fronte del permanere del suo obbligo allo svolgimento delle stesse. I giudici accolgono l’eccezione di incostituzionalità delle suddette norme, sollevata dal tribunale rimettente, per contrasto con l’art. 3 Cost., in particolare per quanto riguarda il profilo dell’affidamento e della ragionevolezza. Dicono i giudici: “…non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, quando si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale. Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello stato di diritto.”.  

Vai al documento
Corte di Cassazione
Sezione Lavoro - Sentenza n. 2648 del 10/2/2016 
Licenziamento disciplinare - contestazione dell’addebito - deve essere specifica 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Nell’accogliere il ricorso di un lavoratore licenziato i giudici ricordano che, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte: “…in tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della connessa specificità ancorché senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, rispettando i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio.”

Vai al documento
Corte di Cassazione
Sezioni Unite - Sentenza n. 9144 del 6/5/2016 
Anzianità - Anzianità maturata nella scuola materna – Passaggio a scuola secondaria – Riconoscimento integrale della anzianità
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Gli Ermellini accogliendo il ricorso di una insegnante, affermano il seguente principio di diritto: “In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l’insegnate ha diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna.” Questo sulla base di una interpretazione sistematica dell’art. 77 del d.p.r. n. 417 del 1974 - in collegamento con l’art. 83 del medesimo d.p.r.,- come integrato dall’art. 57 della legge n. 312/1980 che ha introdotto un “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”. 

Vai al documento
Corte di Cassazione
Sezione Lavoro - Sentenza n. 9217 del 6/5/2016 
Legge 104/1992 – utilizzo solo parziale delle ore concesse - abuso del diritto – legittimità del licenziamento 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Gli Ermellini si pronunciano nuovamente – dopo la sentenza n. 5574/2016 precedentemente segnalata - sulla legge n. 104/1992 con la sentenza sotto riportata, ribadendo che se il dipendente utilizza solo parzialmente i permessi per assistere la persona bisognosa, utilizzando poi il tempo rimanente per scopi personali, commette un abuso del diritto che mina la fiducia del datore di lavoro e giustifica il licenziamento. La sentenza riguarda un lavoratore privato ma i principi stabiliti dai giudici sono applicabili anche ai dipendenti pubblici. 

Vai al documento
Corte di Cassazione
Sezione Lavoro - Sentenza n. 10069 del 17/5/2016 
Controllo del datore di lavoro – Potere non obbligo – Come obbligo negherebbe il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Dicono i giudici che: “il datore di lavoro ha il potere, ma non l’obbligo, di controllare in modo continuo ed assiduo i propri dipendenti contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento: un obbligo siffatto negherebbe in radice il carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato, che implica che il datore di lavoro normalmente conti sulla correttezza del proprio dipendente…”. La sentenza riguarda un rapporto di lavoro privato mentre per il rapporto di lavoro pubblico si deve considerare l'esistenza di obbligatorietà del procedimento disciplinare e quindi si può configurare un vero e proprio obbligo di controllo.  

Vai al documento
Corte dei Conti
Sezione delle Autonomie deliberazione n.14/2016
Enti Locali – Dirigenza – la spesa relativa agli incarichi dirigenziali conferiti ex art 110 TUEL sono computabili nel tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 28, d.l. 78/2010

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La sezione interviene relativamente alla computabilità degli incarichi dirigenziali, conferiti ex articolo 110, comma 1, del d.lgs 267/200 nel tetto di spesa stabilito dall’art. 9 comma 28, del d.l. 78/2010. I giudici  hanno nel tempo rivisto il loro principio di diritto contestualizzandolo all’evoluzione normativa intervenuta con il d.l. 90/2014 art. 11, comma 1 (legge Madia), che “ ha introdotto ipotesi ben precise cioè specifiche e tassative dell’applicazione della disciplina vincolistica in materia di spese di personale”; deducendone che ove il legislatore avesse voluto, avrebbe potuto espressamente derogare a tale limitazione, anche con riferimento alla dirigenza locale. Il silenzio della legge, secondo i magistrati contabili è confermativo dell’applicabilità della disciplina generale anche alla dirigenza locale a tempo determinato e pertanto enunciano il seguente principio di diritto” le spese di personale riferite agli incarichi dirigenziali, conferiti ex art. 110 Tuel, devono essere conteggiati nel tetto per i contratti a tempo determinato ex art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010”.  

Vai al documento
Corte dei Conti
Terza Sezione Giurisdizionale centrale d’Appello sentenza n. 160/2016
Enti Locali – E’ illegittima la liquidazione di compensi aggiuntivi da parte del dirigente senza il rispetto della procedura normativamente prevista dall’art. 45 del d.lgs 165/2001

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili hanno condannato un dirigente di un ente locale, ritenuto responsabile del danno conseguito dalla determinazione dirigenziale con la quale autorizzava la liquidazione di emolumenti ai dipendenti, a titolo di remunerazioni aggiuntive, per attività progettuali intercorse tra l’Ente ed il personale. Il Collegio evidenzia che l’erogazione di remunerazioni aggiuntive afferisce al rapporto tra l’Ente locale e il proprio personale e non può che trovare disciplina nel quadro normativo di settore richiamato dall’art. 45 del d.lgs 165/2001 e dai contratti collettivi, chiamati a definire un collegamento tra i trattamenti accessori e la performance individuale o collettiva che deve essere valutata nel rispetto di una precisa logica procedimentale; pertanto la corresponsione di emolumenti accessori disposti “senza il rispetto della procedura normativamente prevista si appalesa illegittima e dannosa, giacchè, in ipotesi di emolumenti non dovuti è la stessa maggiorazione retributiva che, per il suo intero ammontare, ne realizza ex se gli effetti lesivi”. 

Vai al documento
Corte dei Conti
Sezione Centrale controllo di legittimità atti del Governo deliberazione n. 7/2016
Dirigenza Pubblica - Illegittimo il reitero di un incarico dirigenziale per un periodo di tempo oltre i limiti di ragionevolezza senza avere attivato procedure comparative di selezione (art. 19,comma 1.bis d.lgs 165/2001)

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili relativamente al rinnovo senza limiti di un incarico dirigenziale di seconda fascia, posto in essere da una amministrazione centrale, ribadiscono che l’istituto del rinnovo ha carattere di straordinarietà ed in quanto tale non può che essere soggetto a limiti temporali (dell. nn.24 e 25 /2014), in quanto l’articolo 19, comma 1 bis, del d.lgs 165/2001, prevede procedure di valutazione comparativa degli aspiranti che rispondono oltre che ad un interesse dei singoli candidati, anche a quello di assicurare la trasparenza e la neutralità nell’assegnazione delle funzioni, che tuttavia può risultare recessivo rispetto a peculiari esigenze di funzionamento che esigono la permanenza nell’incarico del dirigente già assegnato in precedenza ma tali esigenze devono essere ostensive nel provvedimento di conferma mediante adeguata motivazione e soggiacere alle prescrizioni imposte oltre che dalla normativa vigente anche dal Ccnl sulla dirigenza. Inoltre, anche la recente legge 124/2015 (legge Madia) tra i principi e i criteri direttivi dettati, con riferimento alla durata degli incarichi prevede il periodo di non superiore a quattro anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due, senza procedura selettiva per una sola volta, purchè sorretta da motivazione.

Vai al documento
Corte dei Conti
Sezione Centrale regionale controllo Veneto deliberazione n. 263/2016
Enti Locali - Modalità imputazione fondo produttività in relazione ai nuovi principi dettati dall’armonizzazione contabile

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La sezione si esprime in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni dettate dall’armonizzazione contabile, introdotte dal d.lgs 118/2011 - attese le problematiche inerenti al passaggio dal 2015 al principio della competenza finanziaria potenziata - relative all’imputazione a bilancio del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. I magistrati ritengono che la lettura delle norme da parte dell’Ente, che non ha provveduto alla sottoscrizione dell’accordo decentrato e nemmeno alla adozione di un atto formale di costituzione del fondo nel corso del 2015, ma intenderebbe farlo nell’esercizio successivo e quindi nel 2016, non sia conforme alla disciplina citata. Ciò in quanto, a parere dei giudici contabili, la mancata costituzione del fondo nell’esercizio finanziario di riferimento, comporta che “nel risultato di amministrazione vincolato, confluisce la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile, ivi incluse quelle da riportare a nuovo, vanno a costituire vere e proprie economie di spesa”.

Vai al documento
Corte dei Conti
Sezione regionale controllo Piemonte deliberazione n. 62/2016
Enti Locali – Fusione tra Comuni – Calcolo fondo trattamento accessorio 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati evidenziano, in merito alla corretta interpretazione da fornirsi alle previsioni legislative, in ordine alla disciplina in materia di tetto massimo annuale inerente le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, che in base alla previsione dell’art. 236 dell’art. 1, della legge di stabilità 2016, L.208/2015, l’entità della spesa per il trattamento accessorio del personale non può mai superare l’importo fissato nel 2015. Tuttavia, nell’ipotesi di fusione di più enti preesistenti, come nel caso prospettato, “occorre necessariamente tenere conto che il personale che in precedenza svolgeva servizio nelle distinte organizzazioni amministrative dei rispettivi Comuni continuerà a svolgere servizio presso il nuovo ente, sicchè la spesa di personale complessiva inizialmente non potrà che essere rappresentata dalla sommatoria delle spese sostenute separatamente dai due enti”.

Vai al documento
 
Questo testo viene mostrato quando l'immagine è bloccata
Sezione Economica

ISTAT
Rapporto annuale 2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La 24esima edizione del Rapporto annuale dell'Istat sviluppa una riflessione documentata sul presente dell’Italia, utilizzando dati e analisi per descrivere le trasformazioni intervenute nel recente passato e al tempo stesso individuare le prospettive per il futuro e le potenzialità di crescita del Paese. Dallo scorso anno, il Rapporto si è arricchito di analisi e prospettive inedite, sintetizzando gli andamenti e i caratteri strutturali prevalenti, ma dando conto al tempo stesso della profonda eterogeneità che caratterizza i territori e gli attori economici e sociali. Questa attenzione alle differenze, ai punti di forza e di debolezza che caratterizzano i diversi soggetti, alle loro diverse traiettorie di evoluzione rappresenta il fattore di continuità con la precedente edizione.

Vai al documento

Ufficio Parlamentare di Bilancio
Nota sulla congiuntura – Aprile 2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Nota sulla congiuntura di aprile fa il punto sulla situazione del ciclo economico interno e internazionale. Nelle stime UPB, il PIL potrebbe avere registrato un rimbalzo nel primo trimestre, aumentando di circa lo 0,4 per cento, per poi decelerare (verso lo 0,2 per cento) nel secondo trimestre. Sulla base di queste stime, per conseguire una crescita 2016 dell’1,2 per cento, come ipotizzato nel DEF, la dinamica del PIL dovrebbe attestarsi su ritmi dello 0,5 per cento nel terzo e quarto trimestre. A fronte di una domanda estera frenata dalla debolezza dei mercati emergenti, sono principalmente i consumi a trainare la ripresa grazie anche al graduale miglioramento del reddito disponibile delle famiglie. Gli investimenti stentano, invece, a recepire in pieno gli stimoli provenienti dal migliore accesso al credito e dalla riduzione dei costi energetici. Dopo il balzo delle assunzioni nell’ultima parte del 2015, la dinamica occupazionale ha rallentato a inizio 2016 in connessione con l’attenuazione del regime di sgravi contributivi. L’inflazione è tornata in territorio negativo sotto la spinta deflativa del petrolio. I fattori di instabilità finanziaria e geo-politica, concentrati nelle aree emergenti, possono indurre colpi di freno alla congiuntura internazionale. A fronte di un eventuale deterioramento dello scenario globale, gli strumenti di politica economica dei paesi avanzati appaiono, nell’attuale fase, indeboliti nel condurre un’adeguata azione di contrasto del ciclo.

Vai al documento

BCE
Bollettino economico n. 3/2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La turbolenza osservata nei mercati finanziari agli inizi del 2016 si è attenuata e l'attività economica mondiale evidenzia segnali di stabilizzazione. Anche la ripresa economica nell'area dell'euro sta proseguendo, trainata dalla domanda interna, mentre la domanda estera rimane debole. L'inflazione complessiva nell'area dell'euro si è mantenuta attorno allo zero negli ultimi mesi. Questo basso livello continua a riflettere principalmente l'impatto del tasso di variazione sui dodici mesi fortemente negativo dei prezzi dei beni energetici. Al tempo stesso gran parte delle misure dell'inflazione di fondo non mostra una chiara tendenza al rialzo. In prospettiva, è probabile che il tasso d'inflazione si collochi su valori lievemente negativi nei prossimi mesi e che poi riprenda a salire nella seconda metà del 2016 per motivi in larga parte riconducibili a effetti base. Successivamente dovrebbe registrare un ulteriore recupero nel 2017 e nel 2018, sorretto dalle misure di politica monetaria della BCE e dalla ripresa economica. Nella riunione del 21 aprile 2016, il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento della BCE. Inoltre, a giugno la BCE condurrà la prima della nuova serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT II) e avvierà gli acquisti nell'ambito del programma di acquisto di attività del settore societario. Il Consiglio direttivo continuerà a seguire con attenzione l'evoluzione delle prospettive per la stabilità dei prezzi e, se necessario per il conseguimento del proprio obiettivo, agirà ricorrendo a tutti gli strumenti disponibili nell'ambito del proprio mandato. Nel contesto attuale è indispensabile assicurare che le condizioni di inflazione estremamente bassa non si radichino in effetti di secondo impatto sul processo di formazione di salari e prezzi.

Vai al documento

ISTAT
Le prospettive per l’economia italiana nel 2015-2017
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel 2016 si prevede un aumento del prodotto interno lordo (Pil) italiano pari all'1,1% in termini reali, un tasso di crescita superiore a quello registrato nel 2015 (+0,8%). La domanda interna al netto delle scorte contribuirebbe positivamente alla crescita del Pil per 1,3 punti percentuali, mentre la domanda estera netta e la variazione delle scorte fornirebbero un contributo negativo pari a un decimo di punto percentuale ciascuna. La spesa delle famiglie in termini reali è stimata in aumento dell'1,4%, alimentata dall'incremento del reddito disponibile e dal miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Si prevede una ripresa degli investimenti (+2,7%) che beneficeranno del rafforzamento delle attese sulla crescita dell'economia e del miglioramento delle condizioni del mercato del credito. Il consolidamento dei progressi sul fronte occupazionale (+0,8% in termini di unità di lavoro) è previsto accompagnarsi ad una riduzione del tasso di disoccupazione, che è stimato attestarsi all'11,3%. Un rallentamento più deciso del commercio internazionale e l'eventuale riaccendersi di tensioni sui mercati finanziari costituiscono dei rischi al ribasso per l'attuale quadro previsivo. All'opposto, una ripresa più accentuata del processo di accumulazione del capitale, legata allo sviluppo delle politiche nazionali ed europee, costituirebbe un ulteriore stimolo alla crescita economica.

Vai al documento

ISTAT
Stima preliminare del PIL – I trimestre 2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel primo trimestre del 2016 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell'1,0% nei confronti del primo trimestre del 2015. Il primo trimestre del 2016 ha avuto due giornate lavorative in meno del trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al primo trimestre del 2015. La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto nei settori dell'industria e dei servizi presi nel loro complesso e di un calo in quello dell'agricoltura. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e uno negativo della componente estera netta. Nello stesso periodo il PIL è aumentato in termini congiunturali dello 0.5% in Francia, dello 0,4% nel Regno Unito e dello 0,1% negli Stati Uniti. In termini tendenziali, si è registrato un aumento del 2,1% nel Regno Unito, dell'1,9% negli Stati Uniti e dell'1,3% in Francia. Nel complesso, il PIL dei paesi dell'area Euro ha segnato una variazione positiva dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e dell'1,6% nel confronto con lo stesso trimestre del 2015. La variazione acquisita per il 2016 è pari a +0,6%.

Vai al documento

ISTAT
Prezzi al consumo – aprile 2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel mese di aprile 2016 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,1% su base mensile e registra una diminuzione su base annua pari a -0,5%. La maggiore flessione tendenziale dell'indice generale è principalmente da attribuire all'accentuarsi del calo dei prezzi degli Energetici regolamentati (-6,4%), cui contribuiscono sia il Gas naturale (-9,9%) sia l'Energia elettrica, che segna un'inversione di tendenza (-1,9%, da +1,5% del mese precedente). L'inflazione acquisita per il 2016 è pari a -0,5%. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base mensile mentre fa segnare una diminuzione dello 0,4% su base annua, più ampia di due decimi di punto percentuale rispetto al calo registrato a marzo (-0,2%). Il rialzo congiunturale è in larga parte dovuto al rientro definitivo dei saldi invernali, di cui il NIC non tiene conto.

Vai al documento
A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell'Aran
Per segnalare documenti da pubblicare: ufficiostudi@aranagenzia.it
Per iscriversi a questa newsletter andare al sito www.aranagenzia.it