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AranSegnalazioni - Newsletter del 31/03/2016

AranSegnalazioni
Newsletter del 31/03/2016
 
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Orientamenti applicativi Aran

Aran
Comparto Agenzie Fiscali

In caso di trasferta superiore alle 8 ore, è possibile riconoscere il buono pasto, in luogo del rimborso previsto dalla disciplina contrattuale, al dipendente che abbia formulato una richiesta in tal senso?

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali
 
Come devono essere retribuite le giornate di ferie maturate e non godute in un determinato anno da un lavoratore titolare di posizione organizzativa ove ne fruisca nell’anno successivo e l’importo della retribuzione di posizione, per il nuovo anno, sia inferiore a quello precedentemente attribuito per effetto di una nuova pesatura della stessa, conseguente ad un processo di riorganizzazione dell’ente? 

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali
 
Nel caso di risorse che sono disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, ai quali l’incremento è stato correlato, cosa accade alle stesse se non sono raggiunti gli obiettivi di performance? Sono economie o possono essere rinviate all’esercizio successivo?

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Sezione Giuridica

Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili
Sentenza n. 5072 del 15/3/2016 
Lavoro pubblico – reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato - determinazione del risarcimento del danno sulla base della clausola 5 della direttiva europea sui contratti a tempo determinato 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Per quanto riguarda la determinazione del risarcimento del danno subito dal dipendente pubblico nel caso di un illegittimo reiterarsi di contratti a termine, la norma da utilizzare è l’art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010 che sanziona la illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato. Infatti tale norma è, dicono gli Ermellini, sistematicamente coerente e strettamente contigua alla fattispecie della illegittima apposizione del termine per abusiva reiterazione nel lavoro pubblico. Non lo sono invece tutte le altre norme - usate dai giudici in diverse sentenze - che stabiliscono il risarcimento basandosi sul concetto di licenziamento illegittimo ( es. ex art. 18 l. 300/1970; ex art. 8 l. 604/1966; ex art. 1 l. 92/2012; ex art. 3 d.lgs. n. 23/2013). Tutte queste norme infatti partono dal presupposto della perdita di un posto di lavoro, che nel caso di contratti a termine nel settore pubblico, non può verificarsi, stante il disposto dell’art. 97 Cost. che stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, concorso che non c’è stato per i contratti a termine. Inoltre, con l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, il lavoratore è esonerato dalla prova del danno “ nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo e un massimo” - prova che per lui può essere particolarmente gravosa - ottemperando quindi a quanto chiesto dalla clausola 5 della direttiva europea sul tempo determinato. Pertanto, a conclusione di un excursu importante ed approfondito i giudici delle Sezioni Unite, mettendo definitivamente ordine tra sentenze disomogenee, stabiliscono il seguente principio di diritto: “ Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36 comma 5 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misure e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604”.

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Corte di Cassazione 
Sentenza n. 3826 del 26/2/2016 
Contrattazione integrativa - corresponsione diretta di trattamenti economici in favore del personale – materia riservata alla contrattazione nazionale 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il ricorrente, dipendente dell’INPS con la qualifica di avvocato, chiede il pagamento, da parte dell’INPS, di una somma a suo avviso spettantegli a seguito di accordi sindacali e di decisioni del Consiglio di amministrazione (poi ritirate), a titolo di distribuzione di incentivi speciali per il recupero, in via legale, di crediti. La Corte, nel rigettare la domanda, ricorda che la determinazione del trattamento economico dei dipendenti è oggetto esclusivo di contrattazione collettiva e chiarisce ( a proposito del ritiro delle decisioni del Consiglio di amministrazione) che - nell’ambito del pubblico impiego privatizzato - una amministrazione che modifica o ritira l’atto di riconoscimento di un trattamento economico non dovuto, non esercita il potere amministrativo di autotutela ma compie un atto di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato. Ma soprattutto gli Ermellini ricordano che non rientra tra le materie demandate dal contratto collettivo alla contrattazione integrativa la corresponsione diretta di trattamenti economici a favore del personale. Recita l’art. 40 del dlgs. n. 165/2001 a proposito della contrattazione integrativa: “ Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono (comma 3 bis)….Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie no espressamente delegate a tale livello nazionale….Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile.” (Comma 3 quinquies).

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Consiglio di Stato 
Sede giurisdizionale - Sezione quinta n. 00618/2016
Enti locali- Progressione verticale – Criteri di preferenza

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici amministrativi si esprimono in merito all’annullamento di un avviso di procedura di progressione verticale posto in essere da una amministrazione comunale, nella parte in cui prevedeva tra i criteri di preferenza, all’esito delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove, il ricorso al criterio della minore età tra i candidati, introdotto dall’art.2 della L. 191/1998. A parere dei giudici, è illegittimo il provvedimento dell’amministrazione in quanto quest’ultima avrebbe dovuto applicare la normativa statale e quella regolamentare comunale, secondo la quale il criterio dell’età è residuale rispetto ai criteri di preferenza di carattere generale ( D.P.R. 487/1994), tra cui si annovera quello dei figli a carico come nel caso in esame. 

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Corte dei Conti 
Sezione controllo Regione Veneto n. 69/2016
Enti locali- Ricollocamento soprannumerari presso Enti locali

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili si esprimono in relazione alla possibilità di attivare la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 165/2001, per l’assunzione di personale presso un’amministrazione comunale in considerazione del fatto che l’ente deve comunque provvedere alla copertura di posti vacanti. A tal proposito il Collegio ribadisce quanto affermato dalla sezione delle Autonomie 19/2015 “che per il 2015 e il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario destinatario degli enti di area vasta. A conclusione di tale processo, è ammissibile indire procedure di mobilità volontaria”. A completamento di quanto sopra esposto, i giudici ricordano anche il recente intervento nella materia de qua del legislatore che ha previsto al comma 234, dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che le ordinarie facoltà assunzionali, previste dalla normativa vigente, sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale soprannumerario delle province, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale “Mobilita.gov”. 

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Corte dei Conti 
Sezione delle Autonomie n. 4/2016
Enti locali - Soppressione Ente - Transito beni patrimoniale e personale all’amministrazione locale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La questione sulla quale intervengono i magistrati contabili concerne la corretta applicazione ed interpretazione delle previsioni della legge regionale siciliana n. 22 /1986, in relazione al rispetto dei vincoli assunzionali stabiliti in materia di personale dalla normativa vigente. La legge regionale dispone, che a seguito di estinzione di una IPAB, i beni patrimoniali sono devoluti al Comune che assorbe anche il personale, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico. La Sezione indica una soluzione idonea a costituire un orientamento generale in materia, pronunciando i seguenti principi di diritto: nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente, obbligatoriamente disposta dalla legge, si produrrà un effetto derogatorio dei vincoli assunzionali nell’esercizio finanziario interessato dal trasferimento dei dipendenti, ma la deroga del vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi  finanziari successivi a quello del superamento del limite; inoltre, nei casi in cui una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio dell’obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell’ente soppresso, sancito dall’art. 97 della Costituzione. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell’ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso.

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Corte dei Conti 
Sezione giurisdizionale regione Abruzzo sentenza n.8/2016
Dirigente Sanitario assenteista – Indebita percezione emolumenti – Risarcimento danno da assenteismo

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili condannano un Primario di un reparto ospedaliero per indebita percezione di emolumenti, a fronte di false attestazioni di presenza in servizio. I giudici motivano la sentenza argomentando che la “flessibilità oraria non rappresenta una sorta di privilegio per detta dirigenza, ma rappresenta un meccanismo di maggiore responsabilizzazione e di orientamento al risultato, nel senso che l’assolvimento di un debito orario minimo non può esaurire, per il dirigente, la prestazione lavorativa e non può quindi essere invocato a suo favore a fini valutativi”; in tal senso vanno anche gli orientamenti applicativi dell’Aran  (2 /11/ 2011 ) che hanno evidenziato che i direttori di struttura complessa sono tenuti, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 3 novembre 2005, ad assicurare la propria presenza in servizio al fine di garantite il normale funzionamento della struttura cui sono preposti. Tali dirigenti sono tenuti ad articolare e correlare il proprio tempo di lavoro all’orario degli altri dirigenti e pertanto “è necessario che il direttore di struttura complessa, con modalità condivise con le aziende, documenti la pianificazione della propria attività istituzionale e delle proprie assenze nonché dei giorni ed orari dedicati alla libera professione al fine di rendere del tutto trasparenti le modalità delle proprie prestazioni lavorative.” Il danno da assenteismo è quantificato dai giudici contabili, in misura pari alla retribuzione idealmente imputabile ai giorni di presenza solo fittizia sul luogo di lavoro.

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Corte dei Conti 
Sezione regionale controllo Abruzzo delibera n.58/2016
Enti locali – Risorse decentrate – Tetto fisso stabilito dalla legge di stabilità 2016

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La materia trattata dai giudici contabili è riferita alla possibilità per una amministrazione comunale di prevedere, in vista della costituzione del nuovo fondo per la contrattazione decentrata per l’anno 2016, di reintegrare le somme erroneamente non attribuite al fondo nell’anno 2015. Il Collegio evidenzia, “che la legge di stabilità 2016 all’art. 1, comma 236, ha sostanzialmente abbandonato il meccanismo introdotto per l’anno 2015 che non prevedeva un tetto fisso cui ancorare il tetto retributivo, ma bastava che il fondo, una volta costituito, fosse decurtato delle riduzioni operate su tale fondo per gli anni 2001-2014,” mentre, la citata disposizione, ha introdotto il principio secondo il quale il riferimento è all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio per l’anno 2015 e la quantificazione del fondo stesso deve essere operata indipendentemente dall’effettiva destinazione al fondo per la contrattazione decentrata, delle relative risorse. 

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Corte dei Conti 
Sezione giurisdizionale appello regione Sicilia sentenza n.27/2016
Enti locali - incarichi esterni- Responsabilità per danno erariale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La sezione ha condannato il sindaco di una amministrazione comunale per responsabilità amministrativa, per avere istituito una unità di staff intersettoriale alle proprie dipendenze, ricorrendo a soggetti esterni all’amministrazione. A parere del Collegio l’ufficio di staff è organo strumentale allo svolgimento di funzioni che sono proprie del Sindaco “infatti è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e delineare l’oggetto  dell’incarico di collaborazione, così come l’utilità attesa dallo svolgimento dello stesso; è altrettanto evidente che tali incarichi di collaborazione non possono risolversi in forme di supporto alla struttura amministrativa dell’Ente, posto che diversamente verrebbe meno quella separazione tra funzione di indirizzo e coordinamento e gestione esecutiva voluta dalla recente riforma degli enti locali”. Infatti, secondo la giurisprudenza contabile, è illegittimo l’affidamento esterno di funzioni rientranti nei compiti di strutture interne all’amministrazione, in quanto si determina la sottrazione delle corrispondenti competenze ad esse riservate e “la nascita di un’obbligazione diseconomica” ( vietata dall’art.1 della L. n. 241/90 e dall’art. 97 della Cost.9), in quanto aggiuntiva rispetto all’onere economico già relativo al competente organo interno” ( corte conti sez. giur Trentino n. 8/2010). Inoltre, i giudici ribadiscono come già in tante alle sentenze, che è possibile ricorrere al  conferimento a soggetti  esterni di funzioni dell’Ente soltanto in presenza di specifiche condizioni che si sintetizzano nella assenza di una  apposita struttura organizzativa, nel caso in cui ci sia una carenza di organico che impedisca o renda difficile l’esercizio di una funzione, o vi sia una complessità di problemi che richiedano conoscenze ed esperienze al di fuori delle normali competenze del personale; posto che comunque sempre siano indicati i  contenuti ed i criteri per il conferimento di tali incarichi e la durata degli stessi e che vi sia proporzione tra il compenso corrisposto e l’utilità conseguita dall’amministrazione. Alla luce di tali considerazioni, secondo un orientamento giurisprudenziale pacifico, (ex multis Corte conti sez. Lombardia 141/2007; sez. App. III 110/A/ 2003; sez. Molise 65/E2002 ) la sezione ritiene che tale condotta integri fatti dannosi per l’erario dell’Ente viste le plurime e qualitivamente significative devianze dalle vincolanti prescrizioni di riferimento.

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Consiglio di Stato
Sede giurisdizionale sezione terza sentenza n. 00953/2016
Pubblico impiego – Giurisdizione controversie concernenti graduatorie permanenti e ad esaurimento personale docente ed educativo 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici amministrativi ancora una volta ritornano sulla materia del riparto di giurisdizione, disciplinato dall’art. 63 del d.lgs 165/2001, sulle controversie relative ai rapporti di lavoro. Intervengono sulla materia dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2014/2017, annullando la sentenza del Tar Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione  del giudice amministrativo. A parere del Collegio, che afferma, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che la giurisdizione è del giudice amministrativo, quando è contestata la regolamentazione della graduatorie e si chiede l’annullamento delle stesse, in quanto la controversia finisce per coinvolgere posizioni di interesse legittimo e non anche di diritto soggettivo, atteso che la contestazione è sempre diretta alla legittima determinazione dei criteri generali. In tale situazione, pertanto, al fine della individuazione della giurisdizione, la graduatoria, non rileva come atto di gestione in sé ma come proiezione applicativa di un non corretto esercizio del potere di organizzazione, il quale rimane pur sempre l’oggetto del giudizio e della contestazione del privato (in tal senso sent. sez. III n.4485/2015).

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Consiglio di Stato
Sede giurisdizionale sezione terza sentenza n. 00965/2016
Pubblico impiego – Termine prescritto per il possesso dei requisiti di partecipazione – Specifici casi di derogabilità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Con la sentenza in esame i giudici amministrativi hanno annullato il bando del corso di specializzazione per segretari comunali nella parte in cui ha previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, una data di maturazione dei titoli anteriore a quelli stabiliti per la presentazione delle domande, in conformità all’art. 2, comma 7, del D.P.R. 487/1994. A parere dei giudici, tale disposizione costituisce un principio generale che riguarda l’accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni, che va comunque rispettato anche se il caso specifico si riferisce ad una selezione indetta dal Ministero dell’Interno per la scuola di specializzazione. Il Collegio evidenzia, l’inderogabilità di tale principio in quanto la regola della necessità del possesso dei requisiti  alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nelle procedure di selezione pubbliche, comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento tra le persone legittimate alla partecipazione. Mentre, la possibilità di deroga è prevista “oltre i casi espressamente previsti da una disposizione normativa, solo ove vi siano specifiche ragioni di interesse pubblico, ad esempio, quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare  una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi  interni”.

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ANAC
Trasparenza ed anticorruzione – Conflitto di interessi – Delibera n. 209 del 2 marzo 2016. 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Nella delibera n. 209 del 2/3/2016 il Presidente dell’Autorità nazionale anti corruzione ha ribadito che: “qualora sussista un conflitto di interessi anche solo potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all’art. 6 bis della l. 241/1990, costituisce una regola di carattere generale e non ammette deroghe ed eccezioni”.  

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INPS
Gestione Dipendenti Pubblici – Liquidazione pensioni sul nuovo sistema (SIN 2) per i lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato – Circolare n. 54/2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 54 del 22 marzo 2016 contenente informazioni sulla liquidazione delle pensioni, con il nuovo sistema SIN2, per i lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato, i cui conti assicurativi individuali risultano migrati nella nuova posizione assicurativa. La domanda di liquidazione del trattamento di pensione, trasmessa in via telematica direttamente dall’interessato oppure per il tramite del patronato, è l’evento che segna l’avvio del procedimento. Per consentire di erogare la pensione alla decorrenza prestabilita, superando gli eventuali problemi di allineamento delle posizioni assicurative, la domanda dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo e consegnata in copia all’Ente datore di lavoro che verificherà la regolarità delle denunce contributive, tramite la funzione, messa a disposizione dall’Istituto, denominata “visualizzazione denunce contributive”. Nel caso in cui siano riscontrati periodi di servizio e/o retribuzioni mancanti o incompleti, a causa di denunce contributive omesse o non caricate, l’Ente datore di lavoro provvederà alla correzione secondo le modalità descritte nella circolare n. 12 del 29 gennaio 2016. L’eventuale revoca o modifica della data del collocamento a riposo dovrà essere comunicata all’Inps con la massima tempestività tramite l’apposita funzionalità telematica.

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Sezione Economica

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2015) e Monitoraggio anno 2016 - Circolare del 9 marzo 2016, n. 10
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La circolare fornisce le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2015 e di quelli del Monitoraggio 2016. Per la Relazione allegata al Conto Annuale – anno 2015 il periodo di rilevazione dei dati è fissato dal 30 marzo al 7 maggio 2016. Per il Monitoraggio 2016 sono tenuti all’invio dei dati le seguenti tipologie di Enti: Enti locali: Comuni (limitatamente ad un rinnovato campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le Province; Servizio Sanitario Nazionale: Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie; Enti pubblici non economici: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti; Enti di ricerca e sperimentazione: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti.

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Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 - Ulteriori indicazioni Circolare del 23 marzo 2016, n. 12 
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Con la circolare n. 12/2016, (seguito alla circolare n. 32/2015) si forniscono ulteriori istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica introdotte in particolare dalla legge 28/12/2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e del decreto legge 30/12/2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.21. Inoltre, sono fornite anche indicazioni riguardanti il “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”, con il quale vanno illustrati gli obiettivi della spesa, misurati i risultati e monitorato l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati prevedendo appunto la predisposizione di una apposita sezione (scheda tematica L). Si evidenzia infine che la stessa circolare è corredata sia dal quadro sinottico aggiornato con le sopra richiamate norme (allegato 1), che dalla scheda di monitoraggio della spesa pubblica e versamenti al bilancio dello Stato (allegato 2), nella quale vengono riportati, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti e la relativa tempistica dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti.

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Corte dei Conti
“Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica”
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Corte dei Conti ha presentato il “Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica”; un rapporto che si colloca in una fase particolare in cui sono state avviate importanti riforme su un ampio spettro di temi determinanti per la crescita del Paese. La relazione evidenzia che “da una parte, l'economia italiana sembra uscita dalla fase recessiva; dall'altra, la ripresa, ancora debole, può trovare difficoltà a consolidarsi”. Con incertezze che gravano “sugli andamenti 2016 alimentate, oltre che dal rallentamento degli scambi internazionali, anche dalle turbolenze dei mercati finanziari”.

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BCE
Bollettino economico n. 2/2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nella riunione di politica monetaria del 10 marzo 2016, sulla base della consueta analisi economica e monetaria, il Consiglio direttivo ha condotto un riesame accurato dell’orientamento di politica monetaria, nel cui ambito ha tenuto conto anche delle nuove proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti della BCE con un orizzonte che si estende al 2018. Il Consiglio direttivo ha quindi deciso una serie di misure, nel perseguimento del proprio obiettivo di stabilità dei prezzi. Questo insieme articolato di misure, che sfrutterà le sinergie tra i diversi strumenti, è stato calibrato per conseguire un ulteriore allentamento delle condizioni di finanziamento, stimolare l’offerta di nuovi crediti e quindi rafforzare il vigore della ripresa dell’area dell’euro e accelerare il ritorno dell’inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento.

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ISTAT
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – febbraio 2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Alla fine di febbraio 2016 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano il 39,5% degli occupati dipendenti e corrispondono al 37,5% del monte retributivo osservato. Nel mese di febbraio l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie aumenta dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,8% nei confronti di febbraio 2015. Complessivamente, nei primi due mesi del 2016 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,8% rispetto al corrispondente periodo del 2015. Con riferimento ai principali macrosettori, a febbraio le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dello 0,9% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. I settori che a febbraio presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: tessili, abbigliamento e lavorazione pelli (2,5%); energia elettrica e gas, commercio (entrambi 1,9%). Si registrano variazioni nulle nei settori della metalmeccanica, delle telecomunicazioni, del credito e assicurazioni e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. Tra i contratti monitorati dall'indagine, nel mese di febbraio sono stati recepiti due nuovi accordi e nessuno è scaduto. Alla fine di febbraio la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è del 60,5% nel totale dell'economia e del 49,0% nel settore privato. L'attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto è in media di 38,1 mesi per l'insieme dei settori e di 16,7 mesi per quelli del settore privato.

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ISTAT
Prezzi al consumo – febbraio 2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel mese di febbraio 2016 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e dello 0,3% su base annua. La forte flessione tendenziale dei prezzi al consumo è dovuta a una dinamica congiunturale caratterizzata da cali dei prezzi diffusi a quasi tutte le tipologie di prodotto, che si confronta con quella positiva di febbraio 2015 quando, invece, tutte le tipologie di prodotto segnarono una ripresa dei prezzi rispetto al mese precedente. Pur indebolendosi, l'"inflazione di fondo" (al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici) rimane positiva (+0,5%), così come quella al netto dei soli beni energetici (+0,3%; entrambe erano a +0,8% a gennaio). Le componenti merceologiche che contribuiscono in misura maggiore a determinare questo quadro sono i Beni energetici non regolamentati (che accentuano la flessione tendenziale da -5,9% di gennaio a -8,5% di febbraio), gli Alimentari non lavorati (-1,2%, da +0,6% di gennaio) e i Servizi relativi ai trasporti (-0,7%, da +0,5% del mese precedente). L'inflazione acquisita per il 2016 è pari a -0,6%. Rispetto a febbraio 2015, i prezzi dei beni diminuiscono dello 0,7% e il tasso di crescita dei prezzi dei servizi rallenta (+0,5%, da +0,7% del mese precedente). L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,4% su base mensile e dello 0,2% su base annua. La flessione congiunturale è da ascrivere anche ai saldi invernali dell'abbigliamento e calzature, di cui l'indice NIC non tiene conto.

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A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell'Aran
Per segnalare documenti da pubblicare: ufficiostudi@aranagenzia.it
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