Corte di Cassazione - Sezioni Unite CiviliSentenza n. 5072 del 15/3/2016 Lavoro pubblico – reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato - determinazione del risarcimento del danno sulla base della clausola 5 della direttiva europea sui contratti a tempo determinato Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legalePer quanto riguarda la determinazione del risarcimento del danno subito dal dipendente pubblico nel caso di un illegittimo reiterarsi di contratti a termine, la norma da utilizzare è l’art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010 che sanziona la illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato. Infatti tale norma è, dicono gli Ermellini, sistematicamente coerente e strettamente contigua alla fattispecie della illegittima apposizione del termine per abusiva reiterazione nel lavoro pubblico. Non lo sono invece tutte le altre norme - usate dai giudici in diverse sentenze - che stabiliscono il risarcimento basandosi sul concetto di licenziamento illegittimo ( es. ex art. 18 l. 300/1970; ex art. 8 l. 604/1966; ex art. 1 l. 92/2012; ex art. 3 d.lgs. n. 23/2013). Tutte queste norme infatti partono dal presupposto della perdita di un posto di lavoro, che nel caso di contratti a termine nel settore pubblico, non può verificarsi, stante il disposto dell’art. 97 Cost. che stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, concorso che non c’è stato per i contratti a termine. Inoltre, con l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, il lavoratore è esonerato dalla prova del danno “ nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo e un massimo” - prova che per lui può essere particolarmente gravosa - ottemperando quindi a quanto chiesto dalla clausola 5 della direttiva europea sul tempo determinato. Pertanto, a conclusione di un excursu importante ed approfondito i giudici delle Sezioni Unite, mettendo definitivamente ordine tra sentenze disomogenee, stabiliscono il seguente principio di diritto: “ Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36 comma 5 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misure e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604”.Vai al documento
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Corte di Cassazione Sentenza n. 3826 del 26/2/2016 Contrattazione integrativa - corresponsione diretta di trattamenti economici in favore del personale – materia riservata alla contrattazione nazionale Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleIl ricorrente, dipendente dell’INPS con la qualifica di avvocato, chiede il pagamento, da parte dell’INPS, di una somma a suo avviso spettantegli a seguito di accordi sindacali e di decisioni del Consiglio di amministrazione (poi ritirate), a titolo di distribuzione di incentivi speciali per il recupero, in via legale, di crediti. La Corte, nel rigettare la domanda, ricorda che la determinazione del trattamento economico dei dipendenti è oggetto esclusivo di contrattazione collettiva e chiarisce ( a proposito del ritiro delle decisioni del Consiglio di amministrazione) che - nell’ambito del pubblico impiego privatizzato - una amministrazione che modifica o ritira l’atto di riconoscimento di un trattamento economico non dovuto, non esercita il potere amministrativo di autotutela ma compie un atto di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato. Ma soprattutto gli Ermellini ricordano che non rientra tra le materie demandate dal contratto collettivo alla contrattazione integrativa la corresponsione diretta di trattamenti economici a favore del personale. Recita l’art. 40 del dlgs. n. 165/2001 a proposito della contrattazione integrativa: “ Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono (comma 3 bis)….Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie no espressamente delegate a tale livello nazionale….Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile.” (Comma 3 quinquies).Vai al documento
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Consiglio di Stato Sede giurisdizionale - Sezione quinta n. 00618/2016 Enti locali- Progressione verticale – Criteri di preferenzaSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleI giudici amministrativi si esprimono in merito all’annullamento di un avviso di procedura di progressione verticale posto in essere da una amministrazione comunale, nella parte in cui prevedeva tra i criteri di preferenza, all’esito delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove, il ricorso al criterio della minore età tra i candidati, introdotto dall’art.2 della L. 191/1998. A parere dei giudici, è illegittimo il provvedimento dell’amministrazione in quanto quest’ultima avrebbe dovuto applicare la normativa statale e quella regolamentare comunale, secondo la quale il criterio dell’età è residuale rispetto ai criteri di preferenza di carattere generale ( D.P.R. 487/1994), tra cui si annovera quello dei figli a carico come nel caso in esame. Vai al documento
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Corte dei Conti Sezione controllo Regione Veneto n. 69/2016 Enti locali- Ricollocamento soprannumerari presso Enti localiSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleI giudici contabili si esprimono in relazione alla possibilità di attivare la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 165/2001, per l’assunzione di personale presso un’amministrazione comunale in considerazione del fatto che l’ente deve comunque provvedere alla copertura di posti vacanti. A tal proposito il Collegio ribadisce quanto affermato dalla sezione delle Autonomie 19/2015 “che per il 2015 e il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario destinatario degli enti di area vasta. A conclusione di tale processo, è ammissibile indire procedure di mobilità volontaria”. A completamento di quanto sopra esposto, i giudici ricordano anche il recente intervento nella materia de qua del legislatore che ha previsto al comma 234, dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che le ordinarie facoltà assunzionali, previste dalla normativa vigente, sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale soprannumerario delle province, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale “Mobilita.gov”. Vai al documento
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Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 4/2016 Enti locali - Soppressione Ente - Transito beni patrimoniale e personale all’amministrazione localeSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa questione sulla quale intervengono i magistrati contabili concerne la corretta applicazione ed interpretazione delle previsioni della legge regionale siciliana n. 22 /1986, in relazione al rispetto dei vincoli assunzionali stabiliti in materia di personale dalla normativa vigente. La legge regionale dispone, che a seguito di estinzione di una IPAB, i beni patrimoniali sono devoluti al Comune che assorbe anche il personale, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico. La Sezione indica una soluzione idonea a costituire un orientamento generale in materia, pronunciando i seguenti principi di diritto: nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente, obbligatoriamente disposta dalla legge, si produrrà un effetto derogatorio dei vincoli assunzionali nell’esercizio finanziario interessato dal trasferimento dei dipendenti, ma la deroga del vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite; inoltre, nei casi in cui una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio dell’obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell’ente soppresso, sancito dall’art. 97 della Costituzione. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell’ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso.Vai al documento
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Corte dei Conti Sezione giurisdizionale regione Abruzzo sentenza n.8/2016 Dirigente Sanitario assenteista – Indebita percezione emolumenti – Risarcimento danno da assenteismoSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleI giudici contabili condannano un Primario di un reparto ospedaliero per indebita percezione di emolumenti, a fronte di false attestazioni di presenza in servizio. I giudici motivano la sentenza argomentando che la “flessibilità oraria non rappresenta una sorta di privilegio per detta dirigenza, ma rappresenta un meccanismo di maggiore responsabilizzazione e di orientamento al risultato, nel senso che l’assolvimento di un debito orario minimo non può esaurire, per il dirigente, la prestazione lavorativa e non può quindi essere invocato a suo favore a fini valutativi”; in tal senso vanno anche gli orientamenti applicativi dell’Aran (2 /11/ 2011 ) che hanno evidenziato che i direttori di struttura complessa sono tenuti, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 3 novembre 2005, ad assicurare la propria presenza in servizio al fine di garantite il normale funzionamento della struttura cui sono preposti. Tali dirigenti sono tenuti ad articolare e correlare il proprio tempo di lavoro all’orario degli altri dirigenti e pertanto “è necessario che il direttore di struttura complessa, con modalità condivise con le aziende, documenti la pianificazione della propria attività istituzionale e delle proprie assenze nonché dei giorni ed orari dedicati alla libera professione al fine di rendere del tutto trasparenti le modalità delle proprie prestazioni lavorative.” Il danno da assenteismo è quantificato dai giudici contabili, in misura pari alla retribuzione idealmente imputabile ai giorni di presenza solo fittizia sul luogo di lavoro.Vai al documento
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Corte dei Conti Sezione regionale controllo Abruzzo delibera n.58/2016 Enti locali – Risorse decentrate – Tetto fisso stabilito dalla legge di stabilità 2016Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa materia trattata dai giudici contabili è riferita alla possibilità per una amministrazione comunale di prevedere, in vista della costituzione del nuovo fondo per la contrattazione decentrata per l’anno 2016, di reintegrare le somme erroneamente non attribuite al fondo nell’anno 2015. Il Collegio evidenzia, “che la legge di stabilità 2016 all’art. 1, comma 236, ha sostanzialmente abbandonato il meccanismo introdotto per l’anno 2015 che non prevedeva un tetto fisso cui ancorare il tetto retributivo, ma bastava che il fondo, una volta costituito, fosse decurtato delle riduzioni operate su tale fondo per gli anni 2001-2014,” mentre, la citata disposizione, ha introdotto il principio secondo il quale il riferimento è all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio per l’anno 2015 e la quantificazione del fondo stesso deve essere operata indipendentemente dall’effettiva destinazione al fondo per la contrattazione decentrata, delle relative risorse. Vai al documento
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Corte dei Conti Sezione giurisdizionale appello regione Sicilia sentenza n.27/2016 Enti locali - incarichi esterni- Responsabilità per danno erarialeSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa sezione ha condannato il sindaco di una amministrazione comunale per responsabilità amministrativa, per avere istituito una unità di staff intersettoriale alle proprie dipendenze, ricorrendo a soggetti esterni all’amministrazione. A parere del Collegio l’ufficio di staff è organo strumentale allo svolgimento di funzioni che sono proprie del Sindaco “infatti è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e delineare l’oggetto dell’incarico di collaborazione, così come l’utilità attesa dallo svolgimento dello stesso; è altrettanto evidente che tali incarichi di collaborazione non possono risolversi in forme di supporto alla struttura amministrativa dell’Ente, posto che diversamente verrebbe meno quella separazione tra funzione di indirizzo e coordinamento e gestione esecutiva voluta dalla recente riforma degli enti locali”. Infatti, secondo la giurisprudenza contabile, è illegittimo l’affidamento esterno di funzioni rientranti nei compiti di strutture interne all’amministrazione, in quanto si determina la sottrazione delle corrispondenti competenze ad esse riservate e “la nascita di un’obbligazione diseconomica” ( vietata dall’art.1 della L. n. 241/90 e dall’art. 97 della Cost.9), in quanto aggiuntiva rispetto all’onere economico già relativo al competente organo interno” ( corte conti sez. giur Trentino n. 8/2010). Inoltre, i giudici ribadiscono come già in tante alle sentenze, che è possibile ricorrere al conferimento a soggetti esterni di funzioni dell’Ente soltanto in presenza di specifiche condizioni che si sintetizzano nella assenza di una apposita struttura organizzativa, nel caso in cui ci sia una carenza di organico che impedisca o renda difficile l’esercizio di una funzione, o vi sia una complessità di problemi che richiedano conoscenze ed esperienze al di fuori delle normali competenze del personale; posto che comunque sempre siano indicati i contenuti ed i criteri per il conferimento di tali incarichi e la durata degli stessi e che vi sia proporzione tra il compenso corrisposto e l’utilità conseguita dall’amministrazione. Alla luce di tali considerazioni, secondo un orientamento giurisprudenziale pacifico, (ex multis Corte conti sez. Lombardia 141/2007; sez. App. III 110/A/ 2003; sez. Molise 65/E2002 ) la sezione ritiene che tale condotta integri fatti dannosi per l’erario dell’Ente viste le plurime e qualitivamente significative devianze dalle vincolanti prescrizioni di riferimento.Vai al documento
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Consiglio di StatoSede giurisdizionale sezione terza sentenza n. 00953/2016 Pubblico impiego – Giurisdizione controversie concernenti graduatorie permanenti e ad esaurimento personale docente ed educativo Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleI giudici amministrativi ancora una volta ritornano sulla materia del riparto di giurisdizione, disciplinato dall’art. 63 del d.lgs 165/2001, sulle controversie relative ai rapporti di lavoro. Intervengono sulla materia dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2014/2017, annullando la sentenza del Tar Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. A parere del Collegio, che afferma, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che la giurisdizione è del giudice amministrativo, quando è contestata la regolamentazione della graduatorie e si chiede l’annullamento delle stesse, in quanto la controversia finisce per coinvolgere posizioni di interesse legittimo e non anche di diritto soggettivo, atteso che la contestazione è sempre diretta alla legittima determinazione dei criteri generali. In tale situazione, pertanto, al fine della individuazione della giurisdizione, la graduatoria, non rileva come atto di gestione in sé ma come proiezione applicativa di un non corretto esercizio del potere di organizzazione, il quale rimane pur sempre l’oggetto del giudizio e della contestazione del privato (in tal senso sent. sez. III n.4485/2015).Vai al documento
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Consiglio di StatoSede giurisdizionale sezione terza sentenza n. 00965/2016 Pubblico impiego – Termine prescritto per il possesso dei requisiti di partecipazione – Specifici casi di derogabilitàSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleCon la sentenza in esame i giudici amministrativi hanno annullato il bando del corso di specializzazione per segretari comunali nella parte in cui ha previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, una data di maturazione dei titoli anteriore a quelli stabiliti per la presentazione delle domande, in conformità all’art. 2, comma 7, del D.P.R. 487/1994. A parere dei giudici, tale disposizione costituisce un principio generale che riguarda l’accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni, che va comunque rispettato anche se il caso specifico si riferisce ad una selezione indetta dal Ministero dell’Interno per la scuola di specializzazione. Il Collegio evidenzia, l’inderogabilità di tale principio in quanto la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nelle procedure di selezione pubbliche, comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento tra le persone legittimate alla partecipazione. Mentre, la possibilità di deroga è prevista “oltre i casi espressamente previsti da una disposizione normativa, solo ove vi siano specifiche ragioni di interesse pubblico, ad esempio, quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni”.Vai al documento
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ANACTrasparenza ed anticorruzione – Conflitto di interessi – Delibera n. 209 del 2 marzo 2016. Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleNella delibera n. 209 del 2/3/2016 il Presidente dell’Autorità nazionale anti corruzione ha ribadito che: “qualora sussista un conflitto di interessi anche solo potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all’art. 6 bis della l. 241/1990, costituisce una regola di carattere generale e non ammette deroghe ed eccezioni”. Vai al documento
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INPSGestione Dipendenti Pubblici – Liquidazione pensioni sul nuovo sistema (SIN 2) per i lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato – Circolare n. 54/2016Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilitàL’INPS ha pubblicato la Circolare n. 54 del 22 marzo 2016 contenente informazioni sulla liquidazione delle pensioni, con il nuovo sistema SIN2, per i lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato, i cui conti assicurativi individuali risultano migrati nella nuova posizione assicurativa. La domanda di liquidazione del trattamento di pensione, trasmessa in via telematica direttamente dall’interessato oppure per il tramite del patronato, è l’evento che segna l’avvio del procedimento. Per consentire di erogare la pensione alla decorrenza prestabilita, superando gli eventuali problemi di allineamento delle posizioni assicurative, la domanda dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo e consegnata in copia all’Ente datore di lavoro che verificherà la regolarità delle denunce contributive, tramite la funzione, messa a disposizione dall’Istituto, denominata “visualizzazione denunce contributive”. Nel caso in cui siano riscontrati periodi di servizio e/o retribuzioni mancanti o incompleti, a causa di denunce contributive omesse o non caricate, l’Ente datore di lavoro provvederà alla correzione secondo le modalità descritte nella circolare n. 12 del 29 gennaio 2016. L’eventuale revoca o modifica della data del collocamento a riposo dovrà essere comunicata all’Inps con la massima tempestività tramite l’apposita funzionalità telematica.Vai al documento
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