ARAN“Monitoraggio della contrattazione integrativa. Anno 2014”Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilitàPubblicato il quarto Rapporto sul "Monitoraggio della contrattazione integrativa. Anno 2014" realizzato dall’Aran in base all’art. 46, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001. Il Rapporto presenta le risultanze del monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa presentato annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore.Vai al documento
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GovernoSchema di Decreto legislativo c.d. “furbetti del cartellino”Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legalePubblicato sul sito del Governo lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 sui così detti furbetti del cartellino: Schema di decreto legislativo recante modifiche all’art. 55 quater del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera S) della legge 7 agosto 2015 n. 124 sul licenziamento disciplinare. Vai al documento
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GovernoSchema di Decreto legislativo su corruzione e trasparenza nelle P.A. Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legalePubblicato sul sito del Governo lo schema di decreto legislativo 20 gennaio 2016: “Decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia della prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” Vai al documento
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GovernoMinistero istruzione università e ricerca Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleIn data 10 febbraio è stata firmata, tra MIUR e sindacati, l’ipotesi di contratto integrativo sulla mobilità del personale docente. L’ipotesi sarà visionata dal Dipartimento della funzione pubblica e dal ministero dell’Economia e successivamente inviata alla Corte dei Conti per la registrazione. Vai al documento
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Parlamento - Senato della RepubblicaConversione in legge del decreto legge 30/12/2015 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. mille proroghe). Approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, ora all’esame del senato (A.S. 2237). Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleRispetto al testo originario le Commissioni della Camera hanno introdotto numerose altre disposizioni, in questa sede verrà dato conto solamente di quelle che riguardano le amministrazioni pubbliche. Articolo 1: Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni. Contiene la proroga di una serie di disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato per alcune pubbliche amministrazioni in particolare del comparto sicurezza; la proroga per l’utilizzo temporaneo dei segretari comunali da parte del dipartimento della funzione pubblica; proroga la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di 1 fascia di cui all’art. 2 comma 15 del d.l. 95/2012; differimento del termine per l’emanazione del DPCM relativo alla programmazione del reclutamento del personale universitario per il triennio 2016-2018; proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato per le province e città metropolitane, e per le province anche dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto; prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i comuni calabresi; aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente; possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per la regione Umbria ed i comuni coinvolti, per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto; autorizzazione per le università di prorogare i contratti di ricercatore a tempo determinato di “tipo b”. Articolo 2 quater – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 3 estende l’erogazione del beneficio della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato con copertura pensionistica figurativa. Da alcuni la norma è stata interpretata come se tale beneficio fosse stato esteso anche ai lavoratori pubblici, cosa smentita dalla relatrice del provvedimento che ne ha dichiarato la non applicabilità ai lavoratori del pubblico impiego. Articolo 4 – Proroga dei termini in materie di competenza dei Ministeri dell’Interno e della Difesa. Il comma 4: proroga i termini entro i quali diviene obbligatoria la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni e stabilisce, per i comuni istituiti a seguito di processi di fusione avvenuti entro il 1 gennaio 2016, l’esonero dall’obbligo del rispetto delle disposizioni previste per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti territoriali di cui ai commi da 709 a 734 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Articolo 10 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria. Comma 3: le norme che limitano le spese per l’acquisto di mobili ed arredi da parte delle amministrazioni pubbliche sono prorogate al 2016. Dalle suddette limitazioni sono esclusi gli enti locali. Comma 5: riguarda la corresponsione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle indennità per i componenti degli organi collegiali e per i titolari di incarichi e stabilisce al 31/12/2016 la proroga del limite massimo degli importi. Comma 6: proroga il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Comma 8 quinquies: la disposizione interviene sul trattamento retributivo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prorogando la norma che, per consentire il passaggio del personale tra le varie sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, consente di superare le differenze retributive tra il personale non dirigenziale delle diverse sezioni. La norma prevede inoltre la soppressione delle diverse sezioni all’interno del ruolo unico del personale non dirigenziale.Vai al documento
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Corte CostituzionaleSentenza n. 20 del 11/1/2016 Dirigenza – Decadenza automaticaSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 1 della legge n. 27 del 12/8/2005 della regione Abruzzo, nella parte in cui era applicata al ricorrente, ribadisce quanto già affermato in numerose sentenze e cioè che sono incompatibili con l’art. 97 Cost. le norme che prevedono, per i dirigenti “meccanismi di decadenza automatica, o del tutto discrezionale, dovuta a cause estranee alle vicende del rapporto d’ufficio e sganciate da qualsiasi valutazione concernente i risultati conseguiti, qualora tali meccanismi siano riferiti – non già al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l’organo di governo o a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici di chi le abbia nominate – bensì ai titolari di incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico, anche quando tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni.”.Vai al documento
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Corte di CassazioneSentenza n. 25246 del 15/12/2015Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleI Giudici della Corte - nel respingere l’istanza di alcuni dipendenti comunali che chiedevano una ulteriore retribuzione per aver svolto alcune mansioni che ritenevano aggiuntive rispetto a quelle previste nel mansionario - ricordano che l’art. 52 del d.lgs. n.165/01 nel testo applicabile ratione temporis alla domanda dei ricorrenti (ma, ricorda la Corte, anche l’attuale testo è conferente) prevede che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi. Gli artt. 2 e 45 del decreto riservano poi alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio, escludendo che il datore pubblico, nel contratto individuale, possa attribuire un trattamento diverso, anche se di miglior favore per il dipendente .” Inoltre, proseguono gli Ermellini, è giurisprudenza consolidata che, a differenza di quanto avviene nel privato, il datore di lavoro pubblico, riguardo alla individuazione delle mansioni esigibili da parte del lavoratore, ha solo “la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie” (Cass. S.U. sent. n.21744/2009). Vai al documento
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Corte di CassazioneSentenza n. 586 del 15/1/2016Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleNel respingere il ricorso proposto da un lavoratore la Corte ricorda che: “Grava sul lavoratore assente per malattia l’onere di dimostrare la compatibilità del lavoro, nelle more svolto presso terzi, con l’infermità denunciata e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche, e le relative valutazioni spettano al giudice di merito” Giudice di merito che nel caso di specie - lavoratore in malattia per sindrome ansioso-depressiva che svolgeva attività preso il bar della moglie - aveva evidenziato come dalle relazioni acquisite e dalle prove testimoniali raccolte, era emerso che lo svolgimento del lavoro presso l’esercizio commerciale della moglie da parte del lavoratore in malattia, non fosse episodico ma costante con il rischio, pertanto, di un aggravamento della malattia e di un ritardo nel rientro al lavoro del lavoratore. E’ questo infatti uno dei casi nei quali è vietato svolgere attività lavorativa durante lo stato di malattia.Vai al documento
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Corte di CassazioneSentenza n. 1248 del 25/1/2016Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleSi configurano come abuso nell’esercizio di un diritto, che comporta pertanto la rottura del rapporto fiduciario tra le parti e giustifica il licenziamento, le molteplici iniziative di varia natura – diffide, atti di messa in mora, richieste reiterate di accesso agli atti, richieste di trasferimento, istanze di aspettativa, accuse di mobbing - messe in atto da una dipendente dell’Agenzia delle entrate al solo fine di ottenere un trasferimento cui non aveva diritto poiché il concorso da lei vinto prevedeva la permanenza nel posto di lavoro per un periodo non inferiore ai cinque anni. Tale comportamento concretizza un abuso di diritto in quanto tali atti: “appaiono del tutto strumentali (anche perché sostanzialmente in gran parte inutili e diretti solo a creare un clima irrespirabile nell’ufficio dove la ricorrete operava) al raggiungimento di un obbiettivo non dovuto e cioè al trasferimento anzitempo…”. Gli atti quindi non erano inoltrati per raggiungere il loro fine istituzionale, ma solo per creare disagio e costringere l’amministrazione a cedere; si trattava quindi di iniziative fatte in spregio, dice la Corte, ai principi di correttezza e buona fede. Gli Ermellini ricordano poi di aver già affermato il principio secondo cui. “l’abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti” ( Cass. Sent. n. 10568/2013).Vai al documento
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Corte di CassazioneSentenza n. 2745 del 11/02/2016Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleIl giudice di merito ha condotto il raffronto tra la declaratoria della p.e. posseduta dal lavoratore presso l'Amministrazione di provenienza e le declaratorie di Area e di posizione organizzativa del comparto di destinazione. La verifica della correttezza di tale interpretazione rientra nell'ambito della denuncia di errori in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Difatti, poiché si controverte dell'interpretazione di un contratto collettivo in una controversia di lavoro concernente dipendenti di una pubblica amministrazione occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 63, co. 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la Corte di cassazione può procedere alla diretta interpretazione di tali contratti, ove venga investita - come nella specie - della censura di violazione o falsa applicazione di essi, procedendo secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e s.s. c.c. ed eventualmente esaminando, ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche clausole che non hanno formato oggetto di censure da parte del ricorrente (ex plurimis, Cass. n. 22234 del 2007; Cass. n. 21796 del 2009). La ricostruzione operata dai giudici di merito risulta corretta in punto di diritto e porta a confermare la corrispondenza tra p.e. B1 del comparto Ministeri e p.e. B1 del comparto Enti pubblici non economici. Nell'area funzionale B del CCNL Ministeri sono inquadrati i lavoratori che "nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione"; in particolare la posizione B1 posseduta dall'A. prima del trasferimento implica il possesso di "conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati; capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione". Il tratto caratterizzante è dunque lo svolgimento di "funzioni specialistiche", per i quali occorre il possesso di conoscenze e competenza relativi a "specifici processi operativi". Nell'ambito del CCNL Enti pubblici non economici la declaratoria di Area A, contempla professionalità "riferite ad attività di supporto" che presuppongono "conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali". In particolare, la posizione A2, attribuita all'odierno resistente dall'INPDAP, presuppone la capacità di assicurare il "necessario supporto al processo produttivo...". Trattasi, quindi, di attività collaterali ad un processo o fase del procedimento, mentre nella p.e. B1 sono inquadrati i lavoratori in possesso di "conoscenze di base sul contesto di riferimento interno ed esterno, delle normative che regolano l'attività istituzionale dell'ente e la sua organizzazione, nonché dei vincoli da rispettare; conoscenze professionali di base riferite all'informatica applicata e al processo o ai processi di pertinenza".Vai al documento
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Consiglio di StatoSezione IV Giurisdizionale n. 305/2016 Pubblico Impiego - Agenzia delle entrate – Legittimità bando per reclutamento dirigenti- Obbligo procedura mobilitàSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleI magistrati amministrativi con la sentenza in esame, osservano che non si può predicare l’illegittimità di un bando impugnato per violazione degli articoli 30 e 34- bis del d.lg.s 165/2001 per il solo fatto del mancato esperimento della procedura di mobilità che deve precedere l’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico. Il Collegio evidenzia che il bando nella sua struttura è un provvedimento in sé legittimo, che però sottende un accertamento non corretto a priori, ossia il numero dei posti messi a concorso, ma tale accertamento, tuttavia, non è idoneo a contagiarlo, in quanto non è possibile prevedere se e in quale misura sarà influenzato dalle autonome scelte per la mobilità volontaria. Pertanto nella specie è nullo non certo il bando, a parere dei giudici, ma al più il numero dei posti messi a concorso da cui, se del caso, dovranno essere scorporati quelli da coprire con la mobilità, ma solo dopo la fissazione discrezionale dei criteri inerenti a detta procedura di trasferimento e la pubblicazione della relativa disponibilità. La materia è stata altresì oggetto di una recente sentenza della stessa sezione, n. 4641/2015, con la quale i magistrati amministrativi facendo seguito alla sentenza della corte costituzionale n. 37/2015, si sono espressi definitivamente sulla vicenda del conferimento degli incarichi dirigenziali attribuiti in difformità al quadro delineato dai principi costituzionali; hanno ritenuto illegittimo il bando di selezione - concorso soltanto nella parte in cui esso può costituire una deroga volta a sanare l’illegittima situazione in cui hanno versato una pluralità di soggetti destinatari di incarichi illegittimamente conferiti, prevedendo tra i titoli la valutazione di tali incarichi da loro illegittimamente svolti; quanto al resto, hanno riconosciuto il diritto di partecipare alla selezione ai predetti funzionari, con esclusione di ogni considerazione dei predetti incarichi. Vai al documento
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Corte dei ContiSezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato 1/2016 Pubblico Impiego – Retroattività provvedimento incarico dirigenzialeSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleI giudici della sezione centrale di controllo, relativamente alla possibilità di fare retroagire l’efficacia del provvedimento d’incarico dirigenziale rispetto all’emanazione del decreto di conferimento dell’incarico stesso, evidenziano che la retroattività non appare coerente con la natura dello stesso provvedimento necessariamente proiettato per l’avvenire, come precisato, peraltro, dalla giurisprudenza della sezione stessa (del. n. 26/2010). Evidenziano inoltre, che non esiste una specifica previsione per il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione che tenga conto dello svolgimento, in via di fatto, di attività dirigenziali effettivamente compiute, infatti il dettato di cui all’art. 19 del d.lgs 165/2001, chiarisce che l’assegnazione degli incarichi ai dirigenti deve precedere l’inizio dell’attività che è loro demandata (corte conti sez. reg controllo Lombardia 9/2006).Vai al documento
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Corte dei ContiSezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato 2/2016 Pubblico Impiego - Conferimento incarico dirigenziale Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa sezione si pronuncia riguardo le modalità di conferimento di un incarico dirigenziale di seconda fascia avvenuto in assenza della prescritta procedura selettiva. I giudici contabili ancora una volta ribadiscono l’orientamento dalla sezione stessa sulla materia, evidenziando che gli incarichi conferiti con queste modalità, violano il principio introdotto dal decreto legislativo 150/2009 con il comma 1-bis dell’art. 19 del d.lgs 165/2001. La norma infatti prevede l’obbligo per l’amministrazione di rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, di acquisire la disponibilità dei dirigenti interessati e di procedere alla valutazione. La procedura concorsuale cui devono attenersi le amministrazioni, a parere del Collegio, è finalizzata al duplice scopo sia di contemperare l’interesse dell’Amministrazione ad attribuire il posto al più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati (in tal senso stessa sezione del. 21/2010; 3/2013;25/2014).Vai al documento
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Corte dei ContiSezione controllo Regione Sardegna n. 5/2016 Enti locali - Limiti in materia di incarichi consulenza Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa questione riguarda il limite di spesa entro il quale un ente può conferire incarichi di consulenza esterna qualora non abbia sostenuto spese, per la stessa fattispecie, nel triennio 2009-2011. I giudici contabili ritengono, che le ultime disposizioni, intervenute nella disciplina della materia (art. 14, comma 1, d.l. 66/2014) hanno aggiunto, a decorrere dal 2014, un ulteriore limite di spesa per tali incarichi, rapportato non più alla spesa precedentemente sostenuta per la stessa ragione, ma a quella per il personale dell’ente che conferisce l’incarico, questi limiti si aggiungono a quelli derivanti dalla normativa già in vigore (art. 6, del d.l. 78/2010 e art. 1,.c.5 d.l. 101/2013). Il Collegio fa comunque presente che la asserita totale assenza di spese per consulenze nel triennio citato, non determini un divieto assoluto di effettuare spese di detta specifica tipologia e, di conseguenza, sarà rimessa all’Ente la scelta se avvalersi di consulenti esterni e, quindi, operare una riduzione della spesa complessiva sostenuta nel medesimo esercizio per le varie tipologie di spese soggette a limitazione, in modo tale da garantire il globale raggiungimento degli obiettivi complessivi di contenimento.Vai al documento
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Corte dei ContiSezione controllo Regione Piemonte n. 4/2016 Enti locali - Limite spesa contratti flessibiliSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleIl quesito attiene alla definizione del limite di spesa assumibile dall’ente per i contratti flessibili per l’anno 2009, nello specifico, se sia legittimo calcolare anche la spesa relativa agli incarichi dirigenziali a termine, previsti in dotazione. Il Collegio ribadisce quanto già evidenziato recentemente dalla sezione regionale per la Puglia nella deliberazione n. 237/2015, che l’avvenuta abrogazione dell’art. 19, co. 6 quater, ha espressamente assoggettato i contratti in esame al limite di spesa per il lavoro flessibile previsto dall’art. 9, co. 28 d.l. 78/2010. Ciò in quanto, a parere dei giudici contabili, l’articolo 19 comma 6 quater, del d.lgs 165/01, contenente la disciplina degli incarichi dirigenziali ex art. 110 comma 1 Tuel, sino alla novella in discorso era ritenuta norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente, mentre la citata modifica normativa ha prodotto il duplice effetto di cancellare il regime assunzionale speciale e di ricondurre conseguentemente anche gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1, TUEL nel perimetro applicativo del limite di spesa per il lavoro flessibile. “Pertanto, non rientrando nel genus dei rapporti a tempo indeterminato, tali incarichi non possono che configurarsi come rapporti a tempo determinato ed in quanto tali assoggettati al limite di cui all’art. 9 co. 28 d.l. 78/2010”.
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Corte dei ContiSezione Regionale giurisdizionale Toscana n.31/2016 Pubblico impiego - Danno erariale per dipendente assenteistaSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa magistratura contabile, quando il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione giustifichi assenze dal servizio con certificazioni mediche false, riconosce in tale condotta la sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa contabile sia per il danno patrimoniale che per il danno all’immagine. Il danno viene quantificato in relazione alla spesa sostenuta dall’amministrazione pubblica, datrice di lavoro, per la retribuzione complessivamente erogata a favore del dipendente pubblico in questione nel periodo in cui esso non ha reso la dovuta prestazione lavorativa, fatti salvi comunque gli ulteriori danni che possono essere causati a motivo della assenza arbitraria nella gestione dei servizi ai quali il dipendente era addetto o preposto.Vai al documento
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Corte dei ContiSezione Regionale controllo Toscana n.6/2016 Enti locali – Recupero somme indebitamente erogate per la mancata decurtazione del Fondo risorse decentrateSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleI giudici contabili relativamente al tema del recupero delle somme illegittimamente stanziate in conseguenza della mancata decurtazione del Fondo risorse decentrate, hanno evidenziato che la disciplina prevista dall’art. 4, commi 1, 2 e 3 del d.l. 16/2014 convertito nella l. 68/2014, permette un percorso di recupero nel caso i fondi della contrattazione decentrata siano stati costituiti in violazione delle norme in materia di contenimento della spesa di personale o in misura eccedente da quella prevista dalla contrattazione nazionale. Tale percorso costituisce pertanto un obbligo per le amministrazioni le quali utilizzeranno modalità di recupero diverse a seconda che si tratti di un ente che abbia rispettato o meno il patto di stabilità. Vai al documento
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