GovernoConsiglio dei Ministri n. 101 del 21 gennaio 2016Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleIl Consiglio dei Ministri n. 101 del 21 gennaio 2016 ha approvato, in esame preliminare, 10 decreti legislativi ed un decreto presidenziale; si citano di seguito i decreti di maggiore interesse: 1) Modifiche in materia di licenziamento , recante modifiche all’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera s) della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. Nello specifico il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio”. 2) Dirigenza Sanitaria che istituisce presso il Ministero della Salute un elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende Sanitarie Italiane. Il direttore dovrà essere scelto all’interno di una terna individuata da una commissione regionale tra gli iscritti all’albo nazionale. Il suo operato è sottoposto a valutazione. 3) Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza - E’ reso strutturale il sito soldi pubblici. Si introduce l’obbligo di pubblicare in forma aggregata e disaggregata l’ammontare complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della pubblica amministrazione. Ogni amministrazione sarà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese complessive e, in dettaglio, le retribuzioni dei dirigenti. Si prevede l’accesso dei cittadini a tutti i dati delle amministrazioni. 4) Norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche - Si prevede la drastica riduzione delle società partecipate inutili. Sono introdotti interventi di moralizzazione sui compensi degli amministratori. 5) Modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale. Il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione è affidato ad una identità digitale, attraverso cui accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e al domicilio digitale (SPID), in collegamento con l’anagrafe della popolazione residente. SPID sarà l’identificativo con cui il cittadino si farà riconoscere dalla pubblica amministrazione, mentre il domicilio digitale sarà l’indirizzo on line al quale potrà essere raggiunto dalla pubbliche amministrazioni.Vai al documento
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ParlamentoConversione del d.l. n.210 del 30/12/2015 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. Mille proroghe) - A.C. n. 3513Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLe commissioni riunite I e V della Camera dei deputati stanno procedendo in prima lettura all’esame del disegno di legge di conversione del d.l. n. 210/2015 (A.C. n. 3513), di cui si riporta il testo.Vai al documento
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ParlamentoDisposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell’interesse pubblico - A.S. n. 2208 Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLe commissioni riunite II e XI della Camera dei Deputati hanno approvato in prima lettura la seguente proposta di legge di iniziativa parlamentare: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. La proposta di legge è attualmente all’esame del Senato della Repubblica (A.S. 2208).Vai al documento
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Corte di Giustizia EuropeaSentenza Barbulescu c/Romania del 12/1/2016 (ric. 61496/08) - Licenziamento disciplinareSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleIn questa importante sentenza i giudici di Strasburgo stabiliscono che non viola l’art. 8 CEDU e la direttiva 95/46/CE sulla tutela della privacy il datore di lavoro che effettua un monitoraggio delle mail e degli altri mezzi di comunicazione aziendali, utilizzati dai lavoratori, al fine di garantire il giusto funzionamento della società e di controllare che i dipendenti, durante l’orario di lavoro, svolgano la loro attività lavorativa. Vai al documento
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Corte di CassazioneSentenza - Sez. Lavoro n. 280 del 12/1/2016 Assunzioni nelle P.A. – Scorrimento delle graduatorie vigenti - Criterio cronologico Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legalePer quanto riguarda le assunzioni presso le P.A., nel caso di graduatorie successive ed ancora vigenti, i giudici della Cassazione, rinviando alla Corte d’appello di Roma la sentenza davanti a loro impugnata, hanno stabilito il seguente principio di diritto al quale la Corte territoriale dovrà attenersi: “In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la P.A. stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura di posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere prima (seguendo l’indirizzo applicativo dettato dagli artt. 2 della circolare della Funzione pubblica del 31 gennaio 1992 n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993 n. 7). Vai al documento
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Corte di CassazioneSezioni Unite - Sentenza del 19/1/2016Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleCon questa sentenza i giudici della Cassazione escludono l’applicabilità dell’art.1 comma 49 della legge n. 311/2004 ai processi di mobilità dei segretari comunali, già esauriti alla data di entrata in vigore della legge. La norma richiamata prevede che in caso di mobilità dei segretari comunali o provinciali verso altre amministrazioni, qualora sussistano determinati requisiti, costoro devono essere inquadrati nei ruoli unici della amministrazioni in cui prestano servizio alla data della entrata in vigore della presente legge. Sulla base di tale norma due segretari comunali che, con la procedura di mobilità prevista dal dpr 467/1997 erano passati alle dipendenze del Ministero del lavoro, chiesero di essere inquadrati nel ruolo unico della dirigenza dell’amministrazione. A fronte del diniego dell’Amministrazione, i due lavoratori adirono il giudice vedendosi riconosciuto il diritto sia dal tribunale adito che, successivamente, dalla Corte territoriale. La controversia, giunta in Cassazione, è stata rimessa alle Sezioni Unite perché stabiliscano in via definitiva, se l’art. 1 comma 49 L. 311/2004 riguarda i solo i processi di mobilità in corso o successivi alla data di entrata in vigore della legge, o anche i processi di mobilità già avvenuti. Sulla base di un ragionamento dettagliato ed approfondito gli Ermellini escludono tale applicabilità, ricordando tra l’altro che, sulla base di quanto più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, il legislatore può introdurre deroghe al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost, solo quando tali deroghe siano funzionali al buon andamento della amministrazione o in caso di esigenze straordinarie di interesse pubblico. Dicono i giudici che tale affermazione: “vale anche, ed a maggior ragione, per l’acquisizione delle qualifiche dirigenziali”. Viene pertanto stabilito il seguente principio di diritto: “Il comma 49 dell’art. 1 della legge 311 del 2004 non si applica alle procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali già concluse alla data di entrata in vigore di tale legge”.Vai al documento
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Corte di CassazioneCorte di Cassazione VI sez. - Ordinanza n. 11 del 04/01/2016Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleIl caso sottoposto all'attenzione dei giudici vede il Ministero della Giustizia contro un proprio dipendente, il quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per delle somme a titolo di compenso aggiuntivo per due festività di cui alla legge n. 260/1949 - come modificata dalla legge n. 90/1954 - coincidenti con la domenica. Ciononostante la successiva opposizione del Ministero veniva accolta e il giudice di merito riteneva che nella materia in questione fonte primaria fosse diventata la disciplina contrattualistica, in particolare quella desumibile dal c.c.n.l. del Comparto Ministeri 1998/2001, che non disponeva alcunché circa il compenso preteso dal lavoratore e che quindi l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 dovesse considerarsi inapplicabile prevedendo un incremento retributivo non contemplato dal contratto collettivo. La Corte territoriale ha enfatizzato lo ius superveniens, costituito dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, all'art. 1, comma 224, ha stabilito, che: "tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica". Dinnanzi alla Cassazione il lavoratore denuncia la violazione della legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 224, posta la questione di costituzionalità di tale norma e formulata richiesta di quesito interpretativo alla Corte di Giustizia, CE, ex art. 234 del Trattato CE. In realtà, a parere degli Ermellini, la Corte territoriale ha correttamente applicato lo jus superveniens costituito dall'art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, norma che, "laddove dispone che l'art. 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949, come successivamente modificato, è una fra le disposizioni divenute inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha escluso, con portata retroattiva (e dunque non con effetti solo per il futuro), il riconoscimento del diritto dei dipendenti ad un compenso aggiuntivo, in caso di coincidenza con la festività della domenica". La summenzionata disposizione, che tende a risolvere dubbi interpretativi circa l'inefficacia determinata dalla stipulazione della seconda tornata di contratti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, deve qualificarsi come "norma di interpretazione autentica", come si desume dalla specifica disposizione di salvezza dei giudicati formatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.Vai al documento
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Corte di CassazioneSentenza n. 586/2016Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa sezione lavoro della Corte di Cassazione ha sancito la legittimità del licenziamento di un dipendente che, durante il periodo in cui è in malattia, partecipa con costanza all'attività della moglie. Nel caso di specie, l'uomo, pur essendo in malattia, lavorava quotidianamente presso il bar gestito dalla moglie. Il dipendente ha tentato di far valere le proprie ragioni affermando che la tipologia di patologia della quale era affetto gli consentiva comunque di uscire. L'uomo, poi, sosteneva che, anche ammesso che egli frequentasse il bar della moglie, non vi sarebbe stata comunque nessuna prova che vi lavorasse. In realtà, per la Cassazione, nel corso del giudizio del merito era emersa chiaramente la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa, in maniera non episodica, presso l'esercizio commerciale della moglie. A tal proposito la Corte ha quindi evidenziato che sarebbe stato onere del lavoratore dimostrare che questa attività lavorativa, svolta in favore di terzi, era compatibile con la patologia che, invece, aveva determinato l'assenza dal proprio, effettivo, posto di lavoro. Non solo: la dimostrazione doveva avere a oggetto anche la compatibilità con il recupero delle energie lavorative. Così, in assenza di tale prova, e dimostrato invece che il lavoratore continuava a lavorare presso terzi durante il periodo di malattia, il licenziamento per giusta causa intimato nei suoi confronti va confermato come legittimo.Vai al documento
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Corte dei ContiSezione Regionale giurisdizionale Veneto n. 214/2015 Enti locali – Mobbing – Danno erarialeSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa Corte dei Conti del Veneto ha condannato un funzionario pubblico a risarcire il danno causato all’ente per comportamenti ascrivibili al mobbing. I giudici ritengono condivisibile la decisione del giudice del lavoro di condanna dell’amministrazione “per danno biologico da mobbing conseguente all’accertamento della correlativa responsabilità dell’ente, datore di lavoro, per manifesta violazione dell’obbligo di sicurezza che ricade sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cc., finalizzato alla tutela della sfera professionale e personale del dipendente intesa nelle sue varie espressioni (fisica, morale, psicologica, sessuale) costituzionalmente garantite (Consiglio Stato sez.VI 3584/2012). Pertanto, il Collegio aderendo alle considerazioni del giudice del lavoro, condanna al risarcimento del danno erariale il dipendente sovraordinato che ha messo in atto gli atteggiamenti discriminatori e riprovevoli nei confronti del sottoposto “in violazione di quegli obblighi di servizio che proprio la particolare responsabilità esponenziale ed apicale rivestita nell’ambito dell’apparato pubblico locale contrariamente e maggiormente gli imponeva”.Vai al documento
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Corte dei ContiSezione Regionale controllo Lombardia n. 485/2015 Enti locali – Spesa personaleSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa sezione di controllo della Lombardia in merito alla interpretazione del comma 2, art. 450, della l. 190/2014 con specifico riferimento al parametro di spesa cui debba attenersi l’ente nuovo, istituito a seguito di fusione, nell’esercizio del diritto attribuito dalla norma di procedere a nuove assunzioni, ritiene che l’ente possa procedere in deroga alla disciplina vincolistica, purché abbia raggiunto un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%. I giudici ribadiscono la posizione della Corte (sez. Lombardia delibera n.87/2015) con la quale è stato ampiamente illustrato il dettato normativo, che nell’introdurre una disciplina derogatoria finalizzata ad agevolare i procedimenti di fusione dei Comuni, fissa con chiarezza, “quale parametro di riferimento, la spesa di personale complessivamente sostenuta nell’anno precedente la fusione dai singoli Enti partecipanti a tale procedimento di aggregazione”.Vai al documento
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Corte dei ContiSezione Regionale controllo Liguria n. 81/2015 Enti locali – Contratto a tempo determinato - ProrogaSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleIn relazione al quesito posto da una amministrazione locale che chiede se la proroga di un contratto a tempo determinato, scaduto l’anno precedente, debba configurarsi come nuova assunzione nel 2016 o se debba considerarsi come prosecuzione del precedente contratto, la sezione precisa che, non rileva alla luce dell’attuale panorama giuridico contabile, la prospettata qualificazione dell’assunzione come proroga di un precedente rapporto di lavoro, dovendo quest’ultima essere comunque considerata quale nuova assunzione. In ogni caso, a parere del Collegio, un’assunzione a tempo determinato, anche quale proroga di un rapporto precedente, sarebbe compresa “nel perimetro d’azione di cui al comma 28 dell’art. 9, del d.l. 78/2010 che sancisce, come principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica, un limite percentuale all’utilizzo di forme di acquisizione di personale alternative alle assunzioni a tempo indeterminato”.Vai al documento
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Corte dei ContiSezione Regionale controllo Abruzzo n. 4/2016 Enti locali – Incarichi dirigenziali limiti percentuali Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleIn merito alla corretta applicazione dell’art. 110, comma 1, del Tuel, con particolare riferimento all’applicabilità del limite del 30% dei posti istituiti nella dotazione organica per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, i magistrati della Corte evidenziano che il limite comminato dalla citata norma sia applicabile nell’ipotesi di proroga di tali incarichi sino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco. Vai al documento
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