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AranSegnalazioni - Newsletter del 4/02//2016

AranSegnalazioni
Newsletter del 4/02//2016
 
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Orientamenti applicativi Aran

Aran
Comparto Enti pubblici non economici

Nelle ipotesi di mancata fruizione delle ferie entro l’anno solare di riferimento, è possibile differirne il godimento? Entro quale termine massimo?

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

Una dipendente trasforma il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale con decorrenza dal 1° novembre 2015. La suddetta dipendente prima di tale data, essendo in attesa di un bambino, nell’ambito del rapporto di tempo pieno, si trova a godere già del congedo di maternità, con data presunta del parto fissata alla fine di novembre 2015. Pertanto, si chiede, se, nell’ambito di tutto il complessivo periodo di congedo di maternità (cinque mesi), sarà dovuta la retribuzione prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno oppure se, a far data dal 1° settembre, data di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere riconosciuta una retribuzione ridotta in coerenza con i contenuti del nuovo rapporto di lavoro? Per il periodo di congedo parentale remunerato in misura ridotta (30%), la base stipendiale per il calcolo deve essere identificata con quella prevista nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno oppure con quella connessa al rapporto di lavoro a tempo parziale?

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

Un lavoratore a tempo determinato, che vince un concorso a tempo indeterminato bandito dal medesimo ente, deve esaurire tutte le ferie maturate e non godute con il contratto a tempo determinato, prima di essere assunto a tempo indeterminato?  

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

Un ente, prima del 2010, sulla base di una propria autonoma decisione, ha azzerato il fondo per il lavoro straordinario. E’ possibile ricostruire, ora, il suddetto fondo per poter fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale?

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali - Segretari comunali e provinciali

Il segretario generale di un ente è stato incaricato della sostituzione, ad interim, di un dirigente di un settore dell’ente. Può essere corrisposta al segretario una indennità, dato che nella contrattazione integrativa dell’ente, tale indennità è prevista per il personale dirigenziale incaricato ad interim della titolarità di ulteriore settore oltre il proprio? Può in ogni caso essere attribuita al suddetto segretario, in virtù di tale incarico, l’indennità di risultato?

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

Un dipendente rientra da un periodo di comando presso altra amministrazione con un certo numero di giorni di ferie maturati e non fruiti presso l’ente utilizzatore. Tale giorni possono essere fruiti presso l’ente di appartenenza, dopo il rientro? L’ente di appartenenza può chiederne il rimborso a quello utilizzatore, trattandosi di giorni di ferie maturati e non goduti presso quest’ultimo?

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

Come possono essere gestite le richieste di fruizione dei permessi per motivi di studio, ai sensi dell’art.15 del CCNL del 14.9.2000, pervenute dopo la chiusura del termine stabilito dall’ente per la presentazione delle domande e la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto? Come comportarsi nel caso in cui le richieste successive, cumulate alle precedenti già accolte per il medesimo anno, superassero il tetto del 3%?

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Sezione Giuridica

Governo
Consiglio dei Ministri n. 101 del 21 gennaio 2016
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Consiglio dei Ministri n. 101 del 21 gennaio 2016 ha approvato, in esame preliminare, 10 decreti legislativi ed un decreto presidenziale; si citano di seguito i decreti di maggiore interesse:
1) Modifiche in materia di licenziamento , recante modifiche all’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera s) della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. Nello specifico il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio”.  
2) Dirigenza Sanitaria  che istituisce presso il Ministero della Salute un elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende Sanitarie Italiane. Il direttore dovrà essere scelto all’interno di una terna individuata da una commissione regionale tra gli iscritti all’albo nazionale. Il suo operato è sottoposto a valutazione.   
3) Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza - E’ reso strutturale il sito soldi pubblici. Si introduce l’obbligo di pubblicare in forma aggregata e disaggregata l’ammontare complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della pubblica amministrazione. Ogni amministrazione sarà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese complessive e, in dettaglio, le retribuzioni dei dirigenti. Si prevede l’accesso dei cittadini a tutti i dati delle amministrazioni. 
4) Norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche -  Si prevede la drastica riduzione delle società partecipate inutili. Sono introdotti interventi di moralizzazione sui compensi degli amministratori.    
5) Modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale. Il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione è affidato ad una identità digitale, attraverso cui accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e al domicilio digitale (SPID), in collegamento con l’anagrafe della popolazione residente. SPID sarà l’identificativo con cui il cittadino si farà riconoscere dalla pubblica amministrazione, mentre il domicilio digitale sarà l’indirizzo on line al quale potrà essere raggiunto dalla pubbliche amministrazioni.


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Parlamento
Conversione del d.l. n.210 del 30/12/2015 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. Mille proroghe) - A.C. n. 3513
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Le commissioni riunite I e V della Camera dei deputati stanno procedendo in prima lettura all’esame del disegno di legge di conversione del d.l. n. 210/2015 (A.C. n. 3513), di cui si riporta il testo.

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Parlamento
Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell’interesse pubblico - A.S. n. 2208 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Le commissioni riunite II e XI della Camera dei Deputati hanno approvato in prima lettura la seguente proposta di legge di iniziativa parlamentare: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. La proposta di legge è attualmente all’esame del Senato della Repubblica (A.S. 2208).

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Corte di Giustizia Europea
Sentenza Barbulescu c/Romania del 12/1/2016 (ric. 61496/08) - Licenziamento disciplinare
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
In questa importante sentenza i giudici di Strasburgo stabiliscono che non viola l’art. 8 CEDU e la direttiva 95/46/CE sulla tutela della privacy il datore di lavoro che effettua un monitoraggio delle mail e degli altri mezzi di comunicazione aziendali, utilizzati dai lavoratori, al fine di garantire il giusto funzionamento della società e di controllare che i dipendenti, durante l’orario di lavoro, svolgano la loro attività lavorativa. 

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Corte di Cassazione
Sentenza - Sez. Lavoro n. 280 del 12/1/2016
Assunzioni nelle P.A. – Scorrimento delle graduatorie vigenti - Criterio cronologico 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Per quanto riguarda le assunzioni presso le P.A., nel caso di graduatorie successive ed ancora vigenti, i giudici della Cassazione, rinviando alla Corte d’appello di Roma la sentenza davanti a loro impugnata, hanno stabilito il seguente principio di diritto al quale la Corte territoriale dovrà attenersi: “In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la P.A. stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura di posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere prima (seguendo l’indirizzo applicativo dettato dagli artt. 2 della circolare della Funzione pubblica del 31 gennaio 1992 n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993 n. 7).  

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Corte di Cassazione
Sezioni Unite - Sentenza del 19/1/2016
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Con questa sentenza i giudici della Cassazione escludono l’applicabilità dell’art.1 comma 49 della legge n. 311/2004 ai processi di mobilità dei segretari comunali, già esauriti alla data di entrata in vigore della legge. La norma richiamata prevede che in caso di mobilità dei segretari comunali o provinciali verso altre amministrazioni, qualora sussistano determinati requisiti, costoro devono essere inquadrati nei ruoli unici della amministrazioni in cui prestano servizio alla data della entrata in vigore della presente legge. Sulla base di tale norma due segretari comunali che, con la procedura di mobilità prevista dal dpr 467/1997 erano passati alle dipendenze del Ministero del lavoro, chiesero di essere inquadrati nel ruolo unico della dirigenza dell’amministrazione. A fronte del diniego dell’Amministrazione, i due lavoratori adirono il giudice vedendosi riconosciuto il diritto sia dal tribunale adito che, successivamente, dalla Corte territoriale. La controversia, giunta in Cassazione, è stata rimessa alle Sezioni Unite perché stabiliscano in via definitiva, se l’art. 1 comma 49 L. 311/2004 riguarda i solo i processi di mobilità in corso o successivi alla data di entrata in vigore della legge, o anche i processi di mobilità già avvenuti. Sulla base di un ragionamento dettagliato ed approfondito gli Ermellini escludono tale applicabilità, ricordando tra l’altro che, sulla base di quanto più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, il legislatore può introdurre deroghe al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost, solo quando tali deroghe siano funzionali al buon andamento della amministrazione o in caso di esigenze straordinarie di interesse pubblico. Dicono i giudici che tale affermazione: “vale anche, ed a maggior ragione, per l’acquisizione delle qualifiche dirigenziali”. Viene pertanto stabilito il seguente principio di diritto: “Il comma 49 dell’art. 1 della legge 311 del 2004 non si applica alle procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali già concluse alla data di entrata in vigore di tale legge”.

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Corte di Cassazione
Corte di Cassazione VI sez. - Ordinanza n. 11 del 04/01/2016
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici vede il Ministero della Giustizia contro un proprio dipendente, il quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per delle somme a titolo di compenso aggiuntivo per due festività di cui alla legge n. 260/1949 - come modificata dalla legge n. 90/1954 - coincidenti con la domenica. Ciononostante la successiva opposizione del Ministero veniva accolta e il giudice di merito riteneva che nella materia in questione fonte primaria fosse diventata la disciplina contrattualistica, in particolare quella desumibile dal c.c.n.l. del Comparto Ministeri 1998/2001, che non disponeva alcunché circa il compenso preteso dal lavoratore e che quindi l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 dovesse considerarsi inapplicabile prevedendo un incremento retributivo non contemplato dal contratto collettivo. La Corte territoriale ha enfatizzato lo ius superveniens, costituito dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, all'art. 1, comma 224, ha stabilito, che: "tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica". Dinnanzi alla Cassazione il lavoratore denuncia la violazione della legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 224, posta la questione di costituzionalità di tale norma e formulata richiesta di quesito interpretativo alla Corte di Giustizia, CE, ex art. 234 del Trattato CE. In realtà, a parere degli Ermellini, la Corte territoriale ha correttamente applicato lo jus superveniens costituito dall'art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, norma che, "laddove dispone che l'art. 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949, come successivamente modificato, è una fra le disposizioni divenute inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha escluso, con portata retroattiva (e dunque non con effetti solo per il futuro), il riconoscimento del diritto dei dipendenti ad un compenso aggiuntivo, in caso di coincidenza con la festività della domenica". La summenzionata disposizione, che tende a risolvere dubbi interpretativi circa l'inefficacia determinata dalla stipulazione della seconda tornata di contratti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, deve qualificarsi come "norma di interpretazione autentica", come si desume dalla specifica disposizione di salvezza dei giudicati formatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

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Corte di Cassazione
Sentenza n. 586/2016
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La sezione lavoro della Corte di Cassazione ha sancito la legittimità del licenziamento di un dipendente che, durante il periodo in cui è in malattia, partecipa con costanza all'attività della moglie. Nel caso di specie, l'uomo, pur essendo in malattia, lavorava quotidianamente presso il bar gestito dalla moglie. Il dipendente ha tentato di far valere le proprie ragioni affermando che la tipologia di patologia della quale era affetto gli consentiva comunque di uscire. L'uomo, poi, sosteneva che, anche ammesso che egli frequentasse il bar della moglie, non vi sarebbe stata comunque nessuna prova che vi lavorasse. In realtà, per la Cassazione, nel corso del giudizio del merito era emersa chiaramente la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa, in maniera non episodica, presso l'esercizio commerciale della moglie. A tal proposito la Corte ha quindi evidenziato che sarebbe stato onere del lavoratore dimostrare che questa attività lavorativa, svolta in favore di terzi, era compatibile con la patologia che, invece, aveva determinato l'assenza dal proprio, effettivo, posto di lavoro. Non solo: la dimostrazione doveva avere a oggetto anche la compatibilità con il recupero delle energie lavorative. Così, in assenza di tale prova, e dimostrato invece che il lavoratore continuava a lavorare presso terzi durante il periodo di malattia, il licenziamento per giusta causa intimato nei suoi confronti va confermato come legittimo.

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Corte dei Conti
Sezione Regionale giurisdizionale Veneto n. 214/2015
Enti locali – Mobbing – Danno erariale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dei Conti del Veneto ha condannato un funzionario pubblico a risarcire il danno causato all’ente per comportamenti ascrivibili al mobbing. I giudici ritengono condivisibile la decisione del giudice del lavoro di condanna dell’amministrazione “per danno biologico da mobbing conseguente all’accertamento della correlativa responsabilità dell’ente, datore di lavoro, per manifesta violazione dell’obbligo di sicurezza che ricade sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cc., finalizzato alla tutela della sfera professionale e personale del dipendente intesa nelle sue varie espressioni (fisica, morale, psicologica, sessuale) costituzionalmente garantite (Consiglio Stato sez.VI 3584/2012). Pertanto, il Collegio aderendo alle considerazioni del giudice del lavoro, condanna al risarcimento del danno erariale il dipendente sovraordinato che ha messo in atto gli atteggiamenti discriminatori e riprovevoli nei confronti del sottoposto “in violazione di quegli obblighi di servizio che proprio la particolare responsabilità esponenziale ed apicale rivestita nell’ambito dell’apparato pubblico locale contrariamente e maggiormente gli imponeva”.

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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Lombardia n. 485/2015
Enti locali – Spesa personale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La sezione di controllo della Lombardia in merito alla interpretazione del comma 2, art. 450, della l. 190/2014 con specifico riferimento al parametro di spesa cui debba attenersi l’ente nuovo, istituito a seguito di fusione, nell’esercizio del diritto attribuito dalla norma di procedere a nuove assunzioni, ritiene  che l’ente possa procedere in deroga alla disciplina vincolistica, purché abbia raggiunto un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%. I giudici ribadiscono la posizione della Corte (sez. Lombardia delibera n.87/2015) con la quale è stato ampiamente illustrato il dettato normativo, che nell’introdurre una disciplina derogatoria finalizzata ad agevolare i procedimenti di fusione dei Comuni, fissa con chiarezza, “quale parametro di riferimento, la spesa di personale complessivamente sostenuta nell’anno precedente la fusione dai singoli Enti partecipanti a tale procedimento di aggregazione”.

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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Liguria n. 81/2015
Enti locali – Contratto a tempo determinato - Proroga

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
In relazione al quesito posto da una amministrazione locale che chiede se la proroga di un contratto a tempo determinato, scaduto l’anno precedente, debba configurarsi come nuova assunzione nel 2016 o se debba considerarsi come prosecuzione del precedente contratto, la sezione precisa che, non rileva alla luce dell’attuale panorama giuridico contabile, la prospettata qualificazione dell’assunzione come proroga di un precedente rapporto di lavoro, dovendo quest’ultima essere comunque considerata quale nuova assunzione. In ogni caso, a parere del Collegio, un’assunzione a tempo determinato, anche quale proroga di un rapporto precedente, sarebbe compresa “nel perimetro d’azione di cui al comma 28 dell’art. 9, del d.l. 78/2010 che sancisce, come principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica, un limite percentuale all’utilizzo di forme di acquisizione di personale alternative alle assunzioni a tempo indeterminato”.

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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Abruzzo n. 4/2016
Enti locali – Incarichi dirigenziali limiti percentuali 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
In merito alla corretta applicazione dell’art. 110, comma 1, del Tuel, con particolare riferimento all’applicabilità del limite del 30% dei posti istituiti nella dotazione organica per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, i magistrati della Corte evidenziano che il limite comminato dalla citata norma sia applicabile nell’ipotesi di proroga di tali incarichi sino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco. 

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Sezione Economica

Ragioneria Generale dello Stato
Il conto annuale 2014 sul pubblico impiego 
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato i risultati della rilevazione “Conto Annuale” relativi all’anno 2014 sul sito consultabile all’indirizzo www.contoannuale.tesoro.it. Il Conto Annuale raccoglie i dati sulla consistenza e i costi del personale della Pubblica Amministrazione e costituisce fonte ufficiale di informazioni per le decisioni in materia di pubblico impiego da assumere nelle sedi istituzionali. Secondo una prassi ormai consolidata, in occasione della pubblicazione dei dati dell’anno 2014, sono stati aggiornati i dati dei due anni precedenti, alla luce delle variazioni effettuate a seguito dell'attività di controllo che prosegue anche oltre la pubblicazione.

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ARAN
Aggiornamento delle elaborazioni statistiche - Conto annuale 2014
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Sono stati pubblicati, nella sezione "Dati statistici", alcuni aggiornamenti secondo le risultanze dei dati di Conto annuale RGS 2014, relativi a:
1) gli occupati nella P.A. distinti per categoria;
2) gli occupati nella P.A. distinti per tipologia di rapporto di lavoro;
3) le retribuzioni medie pro-capite di comparto, divise in retribuzione fissa e retribuzione accessoria.

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Ufficio Parlamentare di Bilancio
“Gli incentivi agli investimenti nella legge di stabilità per il 2016″ - Nota di lavoro n. 1/2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Nota fornisce una valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti sul prelievo delle imprese degli incentivi fiscali agli investimenti introdotti con la legge di stabilità per il 2016: la maggiorazione degli ammortamenti e il credito di imposta per il Sud. In sintesi, le analisi evidenziano i seguenti risultati principali. In primo luogo, utilizzando i dati settoriali di contabilità nazionale, emerge che il risparmio di imposta derivante dalle agevolazioni fiscali agli investimenti non è proporzionale all’entità degli investimenti effettuati dalle imprese; esso dipende, infatti, dalle caratteristiche della loro funzione di produzione e dall’utilizzo di specifici beni. Il risparmio risente dei diversi coefficienti di ammortamento e quindi della composizione dei beni agevolabili all’interno delle imprese e nei vari settori. In secondo luogo, a parità di perdita di gettito complessivo, il profilo temporale su cui essa si realizza, è diverso da quello evidenziato nella Relazione tecnica della legge di stabilità, per effetto della eterogeneità menzionata in precedenza, di cui non si tiene conto nelle valutazioni ufficiali. Infine, l’effetto degli incentivi, misurato in termini di risparmio di imposta annuo (e quindi di maggiore liquidità per le imprese) su un campione di società di capitali con fatturato superiore a 800 mila euro, è differente a seconda della dimensione aziendale, del settore di appartenenza e della localizzazione geografica. L’esercizio rende anche evidente il diverso ruolo esercitato dalla componente specifica dell’investimento e da quella fiscale, influenzata, quest’ultima, dalla durata del periodo di ammortamento e dalla capienza fiscale.

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ISTAT
Euro-zone economic outlook – IV trimestre 2015 e I e II trimestre 2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La ripresa dell'Eurozona è attesa continuare a un ritmo moderato. Il Prodotto interno lordo è previsto aumentare dell'1,5% nel 2015 e dello 0,4% congiunturale in T1 e T2 2016. I consumi privati rappresenteranno la componente principale della crescita, sostenuti dalla caduta del prezzo del petrolio e dall'incremento dei redditi da lavoro. Anche i consumi pubblici sono previsti in aumento trainati, in particolare in Germania, da una politica fiscale espansiva. Le favorevoli condizioni di accesso al credito, unitamente all'incremento del grado di utilizzo degli impianti, costituiranno un incentivo alla ripresa degli investimenti nei primi due trimestri del 2016. Assumendo un prezzo del petrolio fisso a 35 dollari per barile e una stabilizzazione del cambio del dollaro a 1,08 nei confronti dell'euro, l'inflazione è prevista aumentare moderatamente e raggiungere lo 0,4% in T2 2016.

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Banca d'Italia
Bollettino economico n. 1/2016
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
All’inizio dell’anno sono emerse nuove tensioni sul mercato finanziario in Cina, accompagnate da timori sull’andamento dell’economia del paese. Nell’area dell’euro la crescita prosegue, ma resta fragile. Il programma di acquisto di titoli dell’Eurosistema si sta dimostrando efficace nel sostenere l’attività, ma sono insorti nuovi rischi al ribasso per l’inflazione e la crescita. In Italia la ripresa continua gradualmente. Alla spinta delle esportazioni si sta progressivamente sostituendo quella della domanda interna, in particolare per consumi. Le prospettive degli investimenti risentono però dell’incertezza riguardo alla domanda estera. L’inflazione rimane bassa a seguito del nuovo calo delle quotazioni dei beni energetici e del persistere di ampi margini di sottoutilizzo della capacità produttiva. Secondo le stime presentate in questo Bollettino, nel 2015 il prodotto sarebbe aumentato dello 0,8 per cento, potrebbe crescere attorno all’1,5 per cento nel 2016 e nel 2017. Le proiezioni sono in linea con quelle di luglio, ma a un minore impulso proveniente dagli scambi con l’estero si dovrebbe sostituire un maggiore apporto della domanda interna e di quella proveniente dall’area dell’euro. Restano rischi significativi, associati soprattutto al contesto internazionale.

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ISTAT
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Alla fine di dicembre 2015 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano il 60,9% degli occupati dipendenti e corrispondono al 58,0% del monte retributivo osservato. Nel mese di dicembre l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato rispetto al mese precedente e aumenta dell’1,3% nei confronti di dicembre 2014. Nella media del 2015 la retribuzione oraria è cresciuta dell'1,1% rispetto all'anno precedente. Con riferimento ai principali macrosettori, a dicembre le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dell'1,8% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. I settori che a dicembre presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: energia e petroli (4,4%); estrazioni minerali (4,2%); energia elettrica e gas (3,9%). Si registrano variazioni nulle nel settore delle telecomunicazioni, del credito e assicurazioni e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. Alla fine di dicembre la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è del 39,1% nel totale dell'economia e del 21,3% nel settore privato. 

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ISTAT
Prezzi al consumo – dicembre 2015
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Nel mese di dicembre 2015, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione nulla rispetto al mese precedente e un aumento dello 0,1% nei confronti di dicembre 2014, lo stesso registrato a novembre, confermando la stima provvisoria. In media, nel 2015, l'inflazione rallenta per il terzo anno consecutivo, portandosi a +0,1% da +0,2% del 2014. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,1% su base mensile e aumenta dello 0,1% su base annua (da +0,2% di novembre). La variazione media annua del 2015 è pari a +0,1% (era +0,2% nel 2014). 

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A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell'Aran
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