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Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Articolazione delle norme europee armonizzate, integrate con le norme nazionali, per funivie, funicolari, sciovie, slittovie.

Pubblicato sulla G.U. 06/12/2012, n. 285 il D.M. 16/11/2012 recante «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE».

Con tale decreto sono approvate le «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone», allegate al provvedimento, che costituiscono una rielaborazione organica dell’esistente normativa, adeguata e integrata anche con le disposizioni atte a soddisfare i requisiti essenziali di cui all'Allegato II della Direttiva 2000/9/CE relativi all'infrastruttura degli impianti.

In attuazione dell'art. 3, paragrafo 2 della citata Direttiva 2000/9/CE, gli impianti realizzati in conformità alle disposizioni ed alle prescrizioni riportate nell'allegato al decreto in commento si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II della Direttiva 2000/9/CE medesima.

Le norme in commento si applicano alle funivie, alle funicolari, alle sciovie (a fune alta e bassa) e slittinovie in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.

Sono ammissibili soluzioni tecniche diverse, anche innovative, a condizione che il progettista dimostri che il livello di sicurezza offerto non sia inferiore a quello conseguibile con l'applicazione delle norme recate dal decreto in commento.

I progetti degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, elaborati secondo la direttiva 2000/9/CE, recepita con il D. Leg.vo 12/06/2003 n. 210, e presentati alle competenti Amministrazioni successivamente al 21/12/2012, data di entrata in vigore del D.M. 16/11/2012 in commento, devono essere redatti in conformità alle disposizioni e prescrizioni riportate nell’Allegato al medesimo decreto, fatta salva la possibilità di utilizzo di soluzioni tecniche diverse.

(Legislazione Tecnica)