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Tasse, i vantaggi per chi viene in Italia. Il Fisco si fa "amico" di ricercatori, manager e ricchi

Imponibili ridotti della metà o fino a un decimo del totale, tasse forfettarie per chi si trasferisce da noi: ecco l'armamentario delle Entrate per attirare talenti e indotto dall'estero. Coinvolti anche i manager distaccati nel Belpaese. Gli esperti: "Ora l'Italia gioca una partita internazionale"

 

a cura di RAFFAELE RICCIARDI

 

24 maggio 2017

 

MILANO - Attivare la leva fiscale per essere più attraenti agli occhi di chi può far confluire sull'Italia capacità intellettuali, di innovazione o molto più prosaicamente redditi e patrimoni. Il Fisco tricolore si è dotato di una serie di strumenti ad hoc, non immuni dalle critiche quando si valutano con l'occhio dell'equità. Una circolare delle Entrate ha fatto il punto sui meccanismi offerti a chi ha particolari requisiti: veri e propri pacchetti di agevolazioni al fine di "attrarre capitale umano".

 

Ai cosiddetti "impatriati" - lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati - l'imponibilità del reddito da lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia è limitata al 50% del totale. Di fatto, mezzo stipendio è esentasse per un quinquennio e il regime speciale vale anche per i manager distaccati, purché abbiano acquisito la residenza fiscale italiana. Per ricercatori e docenti il reddito per l'insegnamento e la ricerca è conteggiato al 10% per quattro anni e non concorre alla produzione netta ai fini Irap, mentre i talenti in rientro (i cosiddetti contro-esodati che sono stati residenti in Italia, si sono trasferiti all'estero e quindi hanno deciso di tornare entro la fine del 2015) possono optare un reddito imponibile al 20% per le donne e al 30% per gli uomini, fino al 2017. A questi ultimi è anche concesso, in alternativa alla fruizione dell'agevolazione per il 2016-2017, di accedere al regime degli "impatriati" per cinque anni: tassazione sul 50% del reddito, dal 2016 al 2020.

 

Da ultimo, ai neo-residenti con alti patrimoni viene proposta una tassa forfettaria sul reddito estero di 100mila euro (25mila euro per gli altri componenti del nucleo familiare), qualora spostino la residenza in Italia: garantita per 15 anni. Una norma pensata "non per attrarre gli 'investimenti' dei cosiddetti Paperoni in Italia, ma i loro 'consumi'", riflettono Paolo Lucarini e Pasquale Salvatore di PwC Tls. Mentre le attività italiane e i redditi prodotti da noi saranno trattati in modo ordinario, "è presumibile che lo straniero trasferito in Italia cercherà di mantenere lo stesso livello di vita e quindi genererà a tendere un indotto per molte imprese italiane".

 

Gli esperti giudicano nel complesso queste misure "un buon inizio nella direzione di una reale competitività a livello non solo 'europeo' ma 'globale'". Bene il fatto che siano arrivate in tempi così brevi, ma proprio per questo "presentano aspetti da modificare ed integrare". Ma ricordano che la "variabile fiscale non è il solo elemento di valutazione", quando si tratta di spostare il baricentro della propria vita: "Prima della fiscalità vengono la sicurezza, le infrastrutture legate alla mobilità e l'educazione scolastica e mentre la norma fiscale ha una portata ed efficacia nazionale, gli altri elementi sono notevolmente differenti da regione a regione e tra città e città. Questa norma potrebbe essere la 'miccia' che attiverà una competizione tra i comuni". Intanto, dall'osservatorio di chi lavora quotidianamente con clienti interessati a questi aspetti, Lucarini e Salvatore riconoscono che "oggi l'Italia si siede al tavolo per giocare una partita dalla quale prima era assente". Resta un problema atavico: "Le maggiori preoccupazioni degli stranieri si concentrano sul rischio che le norme cambino in corsa, che minerebbe alla radice l'affidabilità dell'intero sistema Italia, già interessato in passato da situazioni analoghe".

 

Ecco tutti i dettagli:

 

 

Norma

Beneficiari e tipologia dell'agevolazione

Misura e durata

Requisiti

RICERCATORI E DOCENTI / Articolo 44 D.L. n. 78 del 2010
 

Docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività di docenza e ricerca in Italia.
-Solo lavoratori laureati
-Agevolazione rivolta a tutti, cittadini e non dell'UE
-E' ammesso il lavoro presso pubbliche amministrazioni
-Non ci sono obblighi di permanenza in Italia

Il reddito imponibile è limitato al 10% del reddito di lavoro dipendente o autonomo percepito. L'agevolazione dura al massimo quattro anni dal trasferimento della residenza fiscale in Italia

-esser stati residenti non occasionale all'estero;
-aver svolto attività di docenza o ricerca all'estero per due anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università;
-trasferire la residenza fiscale in Italia;
-svolgere in Italia attività di docenza e ricerca.

LAVORATORI CONTRO-ESODATI / Legge n. 238 del 2010
 

Laureati che hanno svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa all'estero o studenti che hanno conseguito all'estero un titolo accademico o specializzazione post laurea.
-Solo lavoratori laureati
-Riservata solo ai cittadini UE
-E' ammesso il lavoro presso pubbliche amministrazioni
-Decadono se spostano la residenza prima di 5 anni dal rientro

Il reddito imponibile è pari al 20% (per le donne) o al 30% (per gli uomini) del reddito di lavoro dipendente, autonomo o di impresa prodotto in Italia. L'agevolazione termina con il 2017

-Aver risieduto per 24 mesi in Italia prima dell'espatrio;
-essere laureati e aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all'estero per 24 mesi;
-aver studiato all'estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico;
-trasferire la residenza anagrafica in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
-svolgere in Italia attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa.

LAVORATORI IMPATRIATI / Articolo 16, comma 2, D.lgs.
n. 147 del 2015

Rivolta per il 2016, solo ai cittadini UE e a partire dal 2017 anche ai cittadini di Stati extra UE con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali.
-Solo lavoratori laureati
-E' ammesso il lavoro presso pubbliche amministrazioni
-Decadono se spostano la residenza prima di 2 anni dal rientro

Il reddito imponibile scende al 70% per l'anno di imposta 2016 e al 50% a partire dall'anno di imposta 2017.
Per l'anno 2016 è agevolabile solo il reddito di lavoro dipendente.
A partire dall'anno 2017 è agevolabile il reddito di lavoro dipendente e autonomo.
Dura massimi 5 anni dal trasferimento della residenza fiscale in Italia.

-essere laureati e aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all'estero per 24 mesi;
-aver studiato all'estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico;
-trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR;
-impegnarsi a permanere in Italia per 2 anni.

Articolo 16, comma 1, D.lgs.
n. 147 del 2015

Agevolazione rivolta a tutti i cittadini e non dell'UE che trasferiscono in Italia la residenza fiscale a decorrere dall'anno 2016.
-Anche lavoratori non laureati
-Non è ammesso il lavoro presso pubbliche amministrazioni
-Decadono se spostano la residenza prima di 2 anni dal rientro

- Come comma 2

-non esser stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti l'impatrio;
-trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR;
-impegnarsi a permanere in Italia per 2 anni;
-prestare l'attività lavorativa per almeno 183 giorni per ciascun anno di imposta;
-se dipendenti, lavorare presso un'impresa residente, anche in forza di distacco da impresa estera e rivestire ruoli direttivi o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
 

Articolo 16, comma 4, D.lgs.
n. 147 del 2015

Agevolazione riservata ai soggetti aventi i requisiti della legge n. 238 del 2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31/12/2015.
Laureati che hanno lavorato all'estero o studenti che hanno conseguito all'estero un titolo accademico o una specializzazione post laurea.
-Solo lavoratori laureati
-Riservata solo cittadini UE
-E' ammesso il lavoro presso pubbliche amministrazioni
-Decadono se spostano la residenza prima di 5 anni dal rientro

In alternativa alla fruizione per il 2016 e 2017 dell'agevolazione prevista dalla legge 238 del 2010 (base imponibile del 20% o del 30%) possono optare per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 per 5 anni, dal 2016 al 2020.
 

Stessi requisiti della legge n. 238/2010:
-esercitare l'opzione per il passaggio al nuovo regime impatriati entro il 02 maggio 2017;
-Aver risieduto per 24 mesi in Italia prima dell'espatrio;
-essere laureati e aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all'estro per 24 mesi;
-aver studiato all'estro per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico;
-trasferire la residenza anagrafica in Italia entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

NUOVI RESIDENTI / Articolo 24-bis del TUIR
 

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
 

Regime di imposta sostitutiva, pari a centomila euro annui sui redditi prodotti all'estero dal soggetto residente (l'imposta sostitutiva è di venticinque mila euro annui per i familiari). Il regime, cui si accede tramite esercizio di apposita opzione in dichiarazione, ha una durata massima di 15 anni.
 

- trasferimento di residenza fiscale in Italia;
- residenza all'estero per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti quello di inizio di validità dell'opzione.
 

 

 

(La Repubblica)