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Contenzioso fiscale, via libera alla posta elettronica certificata

Salve le costituzioni in appello via posta elettronica certificata (Pec) da parte dell’ufficio, anche se il ricorso del contribuente in primo grado è stato fatto per via cartacea. Sono gli effetti del decreto fiscale

di Emilio de Santis

Una pietra tombale sulle modalità di ricorso in Commissione tributaria. Salve le costituzioni in appello via Posta elettronica certificata (Pec), anche se il ricorso del contribuente in primo grado è stato fatto per via cartacea. Sono gli effetti del decreto fiscale (23 ottobre 2018, n. 119) approvato dalle Camere e la cui legge di conversione (136/2018) sarà pubblicata lunedì in Gazzetta Ufficiale. La norma interessata è il comma 2 dell'art. 16, dedicato al tema della giustizia tributaria digitale. Come argomenta la relazione al provvedimento, le parti, nei due gradi di giudizio di merito e nelle more dell'introduzione dell'obbligatorietà del processo tributario telematico, che scatterà dal primo luglio prossimo, possono liberamente utilizzare le procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte (carta o telematico). Il risultato normativo è ottenuto apponendo una modifica all'art. 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 546/1992 (nel testo antecedente l'entrata in vigore del decreto legge 119/2018): con ciò si mette la parola fine al contenzioso avente ad oggetto la costituzione in appello via Pec dell'ufficio laddove il ricorso in primo grado sia stato cartaceo. Un contenzioso di cui sono noti numerosissimi casi in tutta Italia. Sulla questione, l'Agenzia delle entrate era intervenuta con la recente direttiva n. 49/2018, con la quale venivano fornite precise istruzioni agli uffici sulla linea di difesa che avrebbero dovuto tenere in giudizio. Nel testo dell'articolo 16 del decreto legge 119 si stabilisce che l'interpretazione data esplica efficacia «in ogni grado di giudizio e anche se il giudizio di primo grado si è svolto interamente con modalità cartacea in quanto il telematico non era attivo nella regione, ovvero nessuna delle parti, nonostante l'attivazione del processo tributario telematico, abbia esercitato detta facoltà». Finora era stato dato invece per pacifico che le notifiche degli appelli inoltrati a mezzo Pec in epoca precedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico – avvenuta in diverse date, a seconde della regioni interessate – fossero da ritenersi addirittura inesistenti. Tesi peraltro non contrastata nella stessa direttiva 49/2018, la quale non mancava di sottolineare che «secondo la giurisprudenza di legittimità (…) è inesistente la sola notifica telematica dell'appello effettuata prima dell'entrata in vigore del Ptt nella realtà territoriale di riferimento, indipendentemente dalle modalità di svolgimento del giudizio di primo grado, cui la Cassazione (sentenza 20625/2017) non fa alcun riferimento». Ma non solo. La recente ordinanza della Cassazione 27425/2018, depositata il 29 ottobre scorso (cioè sei giorni dopo l'entrata in vigore del dl 119/2018), sancisce, nel caso al suo esame, l'inesistenza della notifica dell'appello, addirittura effettuato dal contribuente via Pec in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nel Lazio, avvenuta il 15 aprile 2017. Pronuncia che si innesta nel solco di numerosissime altre, che hanno sanzionato con l'inammissibilità «l'atto di appello notificato a mezzo Pec prima dell'entrata in vigore del dm 4/8/2015 (che rinvia nel tempo e con diverse date – a seconda delle regioni – l'entrata in vigore del Ptt, ndr) in virtù del principio di specialità in base al quale il processo tributario è regolato rispetto a quello civile». Tutte le pronunce del merito fin qui intervenute e favorevoli all'accoglimento della tesi della nullità della costituzione in giudizio dell'appellato in via telematica a fronte del ricorso cartaceo dovranno comunque essere impugnate per fare valere la portata interpretativa della norma introdotta dal decreto fiscale.

15/12/2018

(Italia Oggi)