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Per scovare il nero non bastano le dichiarazioni dei clienti

Ai fini dell’accertamento di ricavi in nero le mere dichiarazioni dei clienti sono assolutamente insufficienti. Le testimonianze su presunte vendite e somme erogate devono essere corroborate da altri elementi

 

di Debora Alberici*

 

Ai fini dell'accertamento di ricavi in nero le mere dichiarazioni dei clienti sono assolutamente insufficienti. Le testimonianze su presunte vendite e somme erogate devono essere corroborate da altri elementi. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 1139 del 17 gennaio 2019, ha accolto il ricorso di una srl alla quale era stato notificato un atto impositivo basto sulle dichiarazioni rese da tre acquirenti circa i prezzi di vendita di tre immobili. A dispetto di posizioni precedenti, la sezione tributaria rafforza il divieto di testimonianza nel processo fiscale. Infatti, scrive a chiare lettere il Collegio di legittimità, tali informazioni testimoniali proprio perché assunte in sede extraprocessuale, hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari (il cui valore può essere sempre contestato dal contribuente nell'esercizio del suo diritto di difesa) e devono pertanto essere necessariamente supportate da riscontri oggettivi. In definitiva, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice. Le medesime, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l'attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l'atto di accertamento.

 

In sostanza, nel processo tributario, gli elementi indiziari, come la dichiarazione del terzo, concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova; se rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., essi danno luogo a presunzioni semplici, generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale.

 

Tuttavia, nel caso sottoposto all'esame della Corte, la Ctr, ad avviso dei Supremi giudici, ha apoditticamente attribuito i connotati della gravità, della precisione e della concordanza alle dichiarazioni rese da tre degli acquirenti delle diciotto villette, avuto riguardo anche all'incasso di somme di denaro «in nero» a titolo di spese per pratiche di accatastamento.

 

Ora gli atti torneranno ai giudici di merito affinché celebrino l'appello-bis tenendo conto dei paletti fissati dalla Cassazione sulla prova testimoniale nel processo tributario.

 

La Ctr dovrà annullare l'accertamento perché le dichiarazioni dei clienti sono insufficienti.

 

18/01/2019

(Italia Oggi)