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Sciolti i dubbi sulle responsabilità dell'impresa che subappalta i lavori. Semplificazioni per il DURC

 

Il Ministero del Lavoro ha fornito un importante chiarimento sulla responsabilità dell'impresa che subappalta i lavori.

L'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003, prevede che il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Il dubbio interpretativo è relativo al termine da cui decorrono i due anni, ossia l'ultimazione dell'intera opera o l'ultimazione delle sole lavorazioni svolte dalla singola impresa subappaltatrice.

Nel primo caso l'impresa principale resterebbe legata all'impresa subappaltatrice per tutta la durata del cantiere, quindi per un tempo indefinito: ciò comporterebbe rischi imprevedibili.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'impresa appaltatrice risponde solo delle eventuali irregolarità contributive dell'impresa subappaltatrice per due anni dalla fine dei lavori svolti in subappalto; se il cantiere continua oltre questo termine, quindi, per la verifica della regolarità contributiva dell'impresa principale non deve essere preso in considerazione il comportamento della società che ha effettuato i lavori in subappalto.

 

(ACCA)