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Terre e rocce da scavo, la competenza è solo dello Stato e sono illegittime le leggi regionali

 

La legge regionale della Provincia autonoma di Trento (27 marzo 2013, n. 4), intervenendo sulla legge provinciale in materia di tutela dell'ambiente, ha disposto nuove autorizzazioni per consentire il recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni.

Infatti, per rispondere alle esigenze di semplificazioni, la citata legge regionale ha previsto che il titolare dell'autorizzazione, prima del trasporto all'esterno del cantiere, inviasse all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale una semplice comunicazione circa la compatibilità ambientale del prodotto e la relativa rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici (di modo che il prodotto venga considerato non rifiuto).

Al riguardo, il Consiglio dei Ministri ha sollevato la questione della non legittimità della legge regionale 4/2013.

Intervenuta in merito, la Corte Costituzionale (Sentenza 26 marzo 2014, n. 70) ha chiarito che il Decreto Ministeriale 161/2012 e il Decreto del Fare sono gli unici riferimenti normativi da seguire per il trattamento dei materiali da scavo che, collocandosi nell'ambito della tutela ambientale, devono rispondere ad una serie di prescrizioni comunitarie.

Il ricorso del Consiglio dei Ministri pertanto viene accolto: la disciplina relativa ai rifiuti è competenza esclusiva dello Stato e le norme regionali non possono introdurre alcuna deroga in merito.


 

(ACCA)