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Condominio: ripartizione delle spese e riscossione delle quote

 

di Giuseppe Spoto

 

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al tema della riscossione dei contributi condominiali che devono essere versati periodicamente all’amministratore in modo da permettere la gestione del condominio I condomini non possono sospendere il pagamento dei contributi dovuti, né stabilire autonomamente l’importo da corrispondere.

Ripartizione delle spese

A mente dell’art. 1123 c.c. le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico dei condomini che ne traggono utilità e non degli altri.

Decreto ingiuntivo

In base allo stato di ripartizione delle spese approvato dall’assemblea, spetta all’amministratore chiedere al giudice un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Il debitore potrà opporsi al decreto ingiuntivo, ma dovrà pagare subito se non vuole subire il pignoramento dei beni. L’amministratore deve attivarsi per recuperare coattivamente il credito condominiale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Vendita e locazione

In caso di vendita dell’appartamento, l’acquirente sarà obbligato al pagamento in solido con il venditore per i contributi degli ultimi due anni. Il venditore rimane obbligato al pagamento dei contributi maturati fino alla consegna di copia dell’atto di vendita all’amministratore. Nel caso di locazione dell’immobile, spetta al locatore pagare i contributi condominiali. Il contratto di locazione vale per le parti, pertanto non potrà essere opposta al condominio la clausola mediante cui è stabilito che i contributi condominiali sono dovuti dall’inquilino che ha la detenzione dell’immobile. Il locatore può però rivalersi nei confronti del locatario. In caso di appartamento disabitato, il proprietario deve comunque partecipare alle spese condominiali e non può rifiutarsi di pagare.

Successione

In caso di morte di un condomino, gli eredi dovranno pagare i contributi condominiali. Nei confronti del condominio gli eredi rispondono in solido. Per evitare di pagare i contributi condominiali dovuti dal defunto gli eredi di quest’ultimo potranno rinunciare all’eredità o accettarla con beneficio di inventario, in modo da separare il proprio patrimonio rispetto all’asse ereditario.

Assegnazione della casa familiare

In caso di separazione dei coniugi, se non viene stabilito diversamente, rimane obbligato al pagamento dei contributi condominiali, il coniuge a cui è stato assegnato in godimento l’appartamento, mentre rimangono a carico del proprietario eventuali spese straordinarie.

Mora

Nelle ipotesi di mora protratta per un semestre, l’amministratore potrà sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni, purché siano suscettibili di godimento separato. I creditori del condominio hanno l’obbligo di escutere prima i condomini morosi e poi agire per il recupero nei confronti dei condomini in regola con gli adempimenti.

 

(Il Messaggero)