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Acquisti condominiali, ora il resoconto al fisco

 

di Oliviero Franceschi

 

Come ogni anno gli amministratori di stabili condominiali devono cimentarsi nella compilazione del quadro AC, da spedire rigorosamente per via telematica, unitamente alla dichiarazione dei redditi: in questi casi perciò un po’ di ripasso fa sempre bene..

Quadro AC

Da svariati anni il quadro AC è utilizzato dagli amministratori di condominio per comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio amministrato, nonché i dati dei relativi fornitori. Da qualche tempo, inoltre, il quadro AC si è arricchito di una nuova sezione destinata ai lavori condominiali con detrazione del 50%. Il quadro AC va presentato in allegato al modello Unico 2014 dell’amministratore di condominio, indicando il codice fiscale dello stesso amministratore. L’amministratore che ha presentato la propria denuncia dei redditi con il modello 730/2014, oppure sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve comunque presentare il quadro AC unitamente al frontespizio del modello Unico Persone Fisiche, entro il 30 settembre 2014 in via telematica. Infine, chi ha presentato il modello Unico in forma cartacea lo scorso 30 giugno, avrebbe dovuto già allegare il quadro: ma per le dimenticanze è sempre possibile presentare entro il 30 settembre un’altra dichiarazione per via telematica. In ogni caso, è necessario barrare l’apposita casella “AC” presente sul frontespizio della dichiarazione unificata.

Soggetti obbligati

Sono tenuti a presentare il quadro AC gli amministratori di condominio che erano in carica alla data del 31 dicembre 2013, anche se nel corso di tale anno si sono succeduti più amministratori o se nel corso dei primi mesi del 2014 l’amministrazione è stata affidata ad un altro soggetto. Negli stabili con meno di quattro condomini, per i quali non vi è l’obbligo di nominare un amministratore, il quadro AC va presentato solo se tale nomina è stata conferita. Gli amministratori che gestiscono più condomini, dovranno presentare distinte comunicazioni per ciascun condominio amministrato.

Cosa si racconta al fisco

I beni e servizi da considerare sono soltanto quelli di importo superiore a 258,23 euro (compresa l’Iva), in riferimento a ciascun fornitore. Ciò vuol dire che tutte le forniture effettuate nel corso del 2013 dallo stesso soggetto vanno sommate. Di conseguenza l’amministratore deve “rintracciare” tutte le fatture e le ricevute emesse da ciascun fornitore e sommare i relativi importi verificando se l’ammontare complessivo supera il suddetto limite di 258,23 euro. In tal caso, appunto, è necessario riportare nel quadro AC, sezione III, i dati relativi al fornitore, precisando l’importo complessivamente corrisposto nell’anno.

Eccezioni

Non devono essere comunicati, invece, i dati relativi a: 1) forniture di acqua, energia elettrica e gas; 2) forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio, il pagamento di somme soggette a ritenuta alla fonte (ad esempio, gli onorari dell’avvocato che ha seguito una causa, lo stipendio del portiere, ecc.): è bene ricordare, infatti, che questi compensi devono essere indicati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770/2014 semplificato – da inviare per conto del condominio.

Esempio

Il condominio “Via dei Meli”, ha sostenuto nel 2013 le seguenti spese: - € 2.000,14 per l’assicurazione del palazzo, a favore della società “Luisa Assicurazioni”; - € 600,00 (Iva inclusa) per la manutenzione dell’ascensore eseguita dalla società “M.F.M.”; - € 129,11 per l’acquisto di piante ornamentali per il giardino condominiale, presso la società “Giardini & giardini”. L’amministratore dovrà indicare nel quadro AC, solamente i dati relativi alle prime due società, in quanto l’acquisto di piante ornamentali non supera i 258,23 euro annui. Ricordiamo che tra i fornitori devono essere compresi anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato ha corrisposto nel 2013 somme superiori a 258,23 euro a qualsiasi titolo.

Sezione I e III

Nella sezione I del quadro AC vanno indicati i dati identificativi del condominio amministrato: codice fiscale, l’eventuale denominazione e l’indirizzo completo (comune, sigla della provincia, via e numero civico). I dati relativi ai fornitori e agli acquisti effettuati vanno riportati, invece, nella sezione terza del modello. Questa, è divisa in 5 riquadri che consentono all’amministratore di scrivere i dati relativi a 5 diversi soggetti. È necessario indicare il codice fiscale o la partita Iva del fornitore, i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita se il fornitore è persona fisica, oppure la denominazione o ragione sociale se si tratta di un ente o di una società), il domicilio fiscale del fornitore, il codice dello Stato estero se non risiede in Italia, ed infine, l’importo complessivo dei beni e servizi che il condominio ha acquistato nel 2013 dallo stesso soggetto.

Sezione II

Nella sezione II vanno indicati invece i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Infatti, non essendo più obbligatorio inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, i dati catastali dell’immobile vanno comunicati al fisco nella dichiarazione dei redditi: quando i lavori riguardano il condominio sarà quindi l’amministratore a dover rispettare il recente obbligo comunicativo. Per la compilazione della sezione, che non dovrebbe presentare particolari problemi, rimandiamo alle istruzioni ministeriali. Dato che molti lettori si sono lamentati di non essere riusciti a rintracciare le istruzioni se non dopo lunghe ricerche, ricordiamo che quelle del quadro “AC” si trovano nel modello Unico persone fisiche 2014 fascicolo 2, mentre le istruzioni dei quadri base dell’Unico, con cui la maggior parte dei contribuenti ha più “dimestichezza”, sono contenute nel modello Unico persone fisiche 2014 fascicolo 1.

Hanno collaborato Daniele Cuppone e Alberto Martinelli

 

(Il Messaggero)