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Decreto "sblocca Italia" – Immobili locazione - Veicoli a bassa emissione

 

Il decreto-legge, in vigore dal 13.9.2014, contiene una serie di disposizioni finalizzate all'apertura dei cantieri, alla realizzazione delle opere pubbliche, alla digitalizzazione del Paese, alla semplificazione burocratica, all'emergenza del dissesto idrogeologico e alla ripresa delle attività produttive (cd. decreto «sblocca Italia»). Le norme di maggior rilevanza fiscale, riguardanti in particolare gli immobili, sono illustrate di seguito.

Accordo di riduzione del canone di locazione – Esenzione da registro e bollo (art. 19): è esente da imposte di registro e bollo la registrazione dell'atto con cui le parti dispongono la sola riduzione del canone di locazione relativamente ad un contratto ancora in essere.

Immobili destinati alla locazione – Deduzione ai fini dell'acquisto o della costruzione (art. 21): per l'acquisto effettuato dall'1.1.2014 al 31.12.2017 di immobili ad uso abitativo (di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione) ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli interventi di ristrutturazione è riconosciuta (nel rispetto di determinate condizioni) all'acquirente (persona fisica non esercente attività commerciale) una deduzione dal reddito complessivo nella misura del 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo di spesa pari a e 300.000.

La stessa deduzione spetta anche per le spese sostenute dall'acquirente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di immobili ad uso abitativo su aree edificabili già possedute dallo stesso acquirente prima dell'inizio dei lavori e su cui sono già riconosciuti diritti edificatori. Le spese di costruzione, su cui si calcola la deduzione del 20%, devono essere attestate dall'impresa che ha eseguito i lavori. La deduzione va ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta in cui avviene la stipula del contratto di locazione, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

Contratto di godimento e futura alienazione di immobili (art.23): i contratti (non di leasing) che prevedono l'immediata concessione in godimento di un immobile con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un determinato termine, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, vanno trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. Inoltre, il termine triennale di cui al co. 3 del citato articolo viene esteso a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a 10 anni.Si ha la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento (anche non consecutivo) di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

Riqualificazione degli esercizi alberghieri – «Condhotel» (art. 31): al fine di riqualificare gli esercizi alberghieri esistenti, con apposito D.M. saranno definite le condizioni di esercizio dei cd. «condhotel», ossia degli esercizi alberghieri aperti al pubblico a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari site nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventuale vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% di quella complessiva dei compendi immobiliari.

Acquisto di veicoli a basse emissioni – Contributo (art. 39): vengono modificati gli artt. 17-bis, 17-decies e 17-undecies, D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012 che prevedono il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano (anche in leasing) in Italia, dal 14.3.2013 al 31.12.2015, un veicolo nuovo a basse emissioni. Viene ora prevista, oltre all'acquisizione, anche l'immatricolazione del veicolo e il riconoscimento del contributo per i veicoli acquistati e immatricolati dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per il 2014 e il 2015 sul sito www.bec.mise.gov.it, e fino al 31.12.2015.

Il D.L. 83/2012 prevede, inoltre, che i suddetti soggetti consegnino per la rottamazione un veicolo della stessa categoria di quello nuovo di cui sono proprietari (o utilizzatori in caso di leasing).

Ora non è più richiesto che tale veicolo sia intestato da almeno 12 mesi dalla data di acquisizione dei nuovo veicolo e che risulti immatricolato da almeno 10 anni prima della data di acquisto del nuovo veicolo.

 

(Il Messaggero)