Statuto

Statuto dell’Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego - USPPI

Art.1
Costituzione

E' costituita ai sensi dell'art.39 della Costituzione della Repubblica Italiana la Confederazione denominata "Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego - USPPI", con sede legale in Roma, alla quale aderiscono le organizzazioni professionali Nazionali che accettano il presente Statuto.

Art.2
Scopi

L'Unione ha lo scopo di promuovere e sviluppare:
a) la partecipazione unitaria e il coordinamento delle organizzazioni professionali Nazionali aderenti all'attività sindacale nei diversi settori di lavoro, la rappresentatività sul piano Nazionale, internazionale e di Comunità Europea e ad ogni altro livello territoriale;
b) la valorizzazione del ruolo professionale e l'osservanza dei principi deontologici a tutela del prestigio delle categorie professionali nel rapporto di lavoro;
c) la funzione sociale della professione nell'economia Nazionale, nell'interesse generale della collettività;
d) la esclusiva responsabilità e discrezionalità nell'esercizio della professione con precisa delimitazione delle mansioni espletate negli altri settori amministrativi;
e) la tutela degli interessi etico-morali, professionali, giuridico-nomativi, economici, singoli e collettivi dei professionisti e dei ricercatori dipendenti;
f)  la difesa dei professionisti dipendenti nell'esercizio delle rispettive professioni;
g) l'affermazione del principio che le norme che stabiliscono il rapporto tra li datore di lavoro e il professionista, possono sancire solo il generico divieto a compiere quegli atti e quelle attività professionali che implicano interesse privato in atti di ufficio;
h) la promozione e la collaborazione al progresso della professione e della ricerca, favorendo ogni iniziativa volta al perfezionamento tecnico-professionale e culturale, al fine di un costante miglioramento delle strutture organizzative professionali e dei mezzi strumentali di lavoro, promuovendo congressi, convegni ed altre occasioni ed iniziative dirette ad estendere le conoscenze professionali degli associati;
i) la diretta rappresentanza e tutela sindacale degli iscritti associati e aderenti, fatta eccezione nel settore del pubblico impiego per il Comparto delle Funzioni Centrali e l'Area della dirigenza delle Funzioni Centrali, per il Comparto delle Funzioni Locali e l'Area della dirigenza delle Funzioni Locali, per il Comparto della Sanità e l'Area della dirigenza della Sanità, settori nei quali l'USPPI cessa l'attività sindacale trasferendo la piena titolarità delle deleghe degli iscritti per effettiva successione ad altra sigla sindacale (CSE, cui l'USPPI è federata);

l) la promozione, la partecipazione, l'organizzazione delle iniziative sindacali, culturali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Art.3
Adesioni

Possono aderire all'USPPI a domanda:
a) la Federazione sindacale professionale del settore rappresentativa a livello nazionale di più categorie professionali e della ricerca;
b)  le organizzazioni professionali di categoria e dei ricercatori rappresentative a livello nazionale di singole o diverse categorie operanti anche in un solo settore di lavoro dipendente;
c)  singoli o gruppi di dipendenti.
L'adesione all'USPPI è estesa a tutti gli enti, compresi quelli economici, e delle aziende.
La domanda di adesione può essere respinta dal Consiglio Nazionale se non ricorrono gli elementi che contraddistinguono l'attività professionale e della ricerca dalle altre  attività di lavoro dipendente.
E' consentita la iscrizione dei lavoratori di altre categorie ai fini indicati nei punti i) e l) dell'art.2 in qualità di aderenti.
L'adesione all'USPPI comporta il pagamento delle quote sociali.
Qualora la domanda di adesione venga accolta la Federazione Nazionale di settore e l'organizzazione professionale e di categoria acquistano la qualità di iscritto.
I professionisti e i ricercatori acquistano la qualità di associato.
La qualità di iscritto o di associato si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per inadempienza ai doveri sociali;
d) per la perdita del requisito di cui al primo comma relativo all'eclusività
dell'attività professionale o della ricerca;
e) per comportamenti, per iniziative, per attività e per azioni contrarie o in contrasto con le finalità dell'USPPI o con le linee programmatiche stabilite dall'Assemblea Generale e dallo Statuto.
L'espulsione per motivi di cui alle lettere c) ed e) deve essere deliberata a maggioranza dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale motivata ed approvata a maggioranza semplice, sentito il giudizio formulato dal Collegio dei Probiviri.
La Federazione di settore e le organizzazioni professionali e di categoria aderenti all'Unione conservano piena autonomia sia sul piano strutturale e funzionale che su quello economico - finanziario e possono promuovere azioni sindacali autonome qualora queste non siano in contrasto con le finalità dell'USPPI, informandone tempestivamente la Giunta Nazionale dell'Unione; possono chiedere al Segretario Generale l'adesione dell'Unione alla vertenza.

Art.4
Organi Direttivi

Sono Organi Direttivi dell'Unione:
- L'Assemblea Generale;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- La Giunta Nazionale;
- Le Segreterie Regionali;
- Il Collegio del Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono elettive e durano quattro anni.

Art.5
Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo deliberante dell'Unione e viene convocata ogni quattro anni per dibattere le linee programmatiche generali dell'attività sindacale futura in armonia con gli indirizzi statutari.
All'Assemblea sono invitati a partecipare con un numero di voti pari al numero degli associati in regola con le quote sociali, i rappresentanti legali in carica delle Federazioni Nazionali di settore.
Ciascuna organizzazione professionale di categoria partecipa all'Assemblea tramite il rappresentante legale in carica che ha diritto ad un voto.
Possono partecipare all'Assemblea gli associati alle Federazioni Nazionali di settore e alle organizzazioni professionali di categoria che rappresentano unicamente il proprio voto, purché siano in regola con le quote sociali.
In tale ultimo caso, dal computo dei voti dei rappresentanti legali in carica delle Federazioni Nazionali di settore dovranno essere defalcati quelli dei rispettivi associati che partecipano di persona all'Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria a richiesta motivata:
a) del Consiglio Direttivo Nazionale;
b) di almeno due Federazioni Nazionali di settore di cui alla lettera a) dell'art.3;
c) di almeno quattro organizzazioni professionali di categoria di cui alla lettera b) dell'art.3 di cui almeno due appartenenti ad un settore diverso;
d) di almeno un decimo degli associati in regola con le quote sociali i quali avanzano la richiesta motivata e firmata alla Giunta Nazionale per la convalida delle firme.
L'Assemblea decide a maggioranza semplice, eccetto per lo scioglimento dell'Unione.
In caso di scioglimento dell'Unione, la proposta motivata deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale presenti per la sua approvazione. La delibera di scioglimento e le modalità connesse allo scioglimento saranno presentate all'Assemblea Generale, convocata in via straordinaria, per la decisione da parte degli iscritti e degli associati presenti e votanti.
L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione quando è presente almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazine, da effettuarsi almeno un'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di iscritti e associati presenti.
L'Assemblea Generale è presieduta dal Segretario Generale o da uno dei Segretari Generali Aggiunti da lui delegato; in caso di loro assenza, da un iscritto nella persona del suo legale rappresentante, in regola con le quote sociali, eletto a maggioranza dai presenti                                                                                                    

La convocazione degli iscritti viene effettuata dal Segretario Generale o da un suo delegato con lettera personale, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea Generale; la Giunta Nazionale stabilisce le modalità di funzionamento dell'Assemblea e della convocazione degli associati, i quali possono essere convocati direttamente dall'Unione con lettera personale come sopra indicato o tramite gli Organi deliberanti delle rispettive Federazioni Nazionali di settore o organizzazione professionale di categoria, alle quali il Segretario Generale comunicherà il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno; nei casi urgenti la convocazione viene effettuata per le vie più brevi.                                        

L'Assemblea Generale elegge il Segretario Generale, tre Segretari Generali Aggiunti, il Presidente e ratifica le nomine dei componenti il nuovo Consiglio Nazionale e dei Segretari Regionali su proposta del Consiglio Nazionale uscente.
L'Assemblea Generale, infine, ratifica a maggioranza semplice le modifiche e gli emendamenti integrativi apportati allo Statuto dal Consiglio Nazionale.

Art.6
Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, Organo di direzione dell'Unione, è così composto:
a) dai rappresentanti legali o da un loro delegato e da sei rappresentanti -tre effettivi e tre supplenti- designati da ciascuna delle Federazioni professionali di settore di cui alla lettera a) dell'art.3;
b) dai legali rappresentanti o da un loro delegato e da tre rappresentanti -due effettivi e uno supplente- designati da ciascuna delle organizzazioni professionali e di categoria di cui alla lettera b) dell'art.3, aventi un numero di tesserati non inferiore ai 2000, ovvero dai rappresentanti legali o da un loro delegato e da due rappresentanti  -uno effettivo e uno supplente- designati come sopra, quando il numero di tesserati è inferiore ai 2000.
c) per ciascuna categoria professionale da un rappresentante iscritto alla Federazione professionale di settore di cui alla lettera a) dell'art.3, designato dalla Federazione professionale medesima, sentiti gli iscritti della categoria interessata, con diritto di parola;
d) dai Segretari Regionali dell'Unione;
e) dal Segretario Generale e dai Segretari Generali Aggiunti.
Alle riunioni partecipa il Presidente dell'Unione.
Le Federazioni Nazionali di settore e le organizzazioni professionali di categoria, su richiesta del Segretario Generale, inviano i nominativi dei designati quali componenti il Consiglio Nazionale con i dati relativi al titolo professionale e all'Ente o Azienda di appartenenza. In caso di dimissioni o di impedimento di un componente del Consiglio Nazionale, l'Organo direttivo della rispettiva Federazione Nazionale di settore o dell'organizzazione professionale di categoria dovrà comunicare per iscritto al Segretario Generale il nominativo del nuovo componente del Consiglio Nazionale che dura in carica per il restante periodo del mandato.
Qualora a Segretario Generale e a Segretario Generale Aggiunto sono eletti un legale rappresentante di una Organizzazione aderente all'USPPI, di cui alle lettere a) e b) dell'art.3, essi possono delegare un associato a rappresentare l'organizzazione medesima nel Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale è convocato di norma una volta all'anno e comunque sempre prima della convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria..
La convocazione avviene con avviso firmato dal Segretario Generale o da un suo delegato, spedito almeno quindici giorni prima della data prefissata per la riunione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione viene effettuata per le vie più brevi.
Su richiesta di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale o di almeno due Federazioni Nazionali di settore, il Segretario Generale convoca il Consiglio Nazionale in via straordinaria nel più breve tempo possibile.
Le decisioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 dei suoi componenti e le decisioni vengono deliberate a maggioranza assoluta dei presenti.
In mancanza del numero legale il Consiglio Nazionale si riunisce in seconda convocazione a distanza di almeno un'ora dalla prima andata deserta. Le deliberazioni approvate in seconda convocazione a maggioranza semplice dei votanti, sono valide se sono presenti almeno tre Federazioni Nazionali di settore.
In caso di parità di voto, il voto del Segretario Generale è determinante.
Ogni Federazione Nazionale di settore di cui alla lettera a) dell'art.3 ha diritto a due voti; le organizzazioni professionali di categoria di cui alla lettera b) dell'art.3 hanno diritto per ciascun settore di lavoro ad un voto preventivamente concordato dalle organizzazioni professionali appartenenti al medesimo settore; le organizzazioni di cui alla lettera b) dell'art.3 con almeno 2000 tesserati hanno diritto ad un voto per ciascun settore nel quale hanno non meno di 100 tesserati.
Le deliberazioni approvate diventano esecutive per ciascun iscritto con atto interno di ratifica da deliberarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della delibera del Consiglio Nazionale, trascorsi i quali, senza che sia pervenuta alcuna comunicazione al Segretario Generale, la deliberazione si intende ratificata dall'iscritto.
Compete al Consiglio Nazionale:
- approvare le linee programmatiche generali sottoposte dalla Giunta Nazionale per assicurare la necessaria continuità d'indirizzo all'azione sindacale;
- approvare l'organizzazione dell'Unione sottoposta dalla Giunta Nazionale;
- approvare lo schema della relazione morale da sottoporre all'Assemblea Generale predisposta dalla Giunta Nazionale, sentito il parere del Comitato tecnico;
- deliberare sulle domande di adesione all'Unione, nonché sulle vertenze definite dal Collegio dei Probiviri;
- convocare l'Assemblea Generale in via ordinaria; in via straordinaria la richiesta di convocazione deve essere presentata e motivata da almeno due Federazioni Nazionali di settore e dovrà essere avanzata in una precedente riunione; la convocazione dell'Assemblea in via straordinaria deve essere approvata nella successiva riunione a maggioranza degli iscritti presenti;
- nominare il Tesoriere;
- approvare il bilancio quadriennale;
- stabilire le quote dei contributi associativi;
- ratificare la nomina dei componenti la Giunta Nazionale;
- nominare a maggioranza semplice un associato quale Segretario degli Organi Collegiali per il disbrigo degli affari correnti di segreteria e per la redazione dei verbali delle riunioni che saranno controfirmati dal suddetto Segretario e dal Segretario Generale o da un suo delegato;
- modificare lo Statuto con delibera motivata ed approvata a maggioranza di almeno i 2/3 degli iscritti presenti. La proposta di modifica deve essere presentata dal legale rappresentanze di una Federazione Nazionale di settore in una precedente riunione ed inviata per l'esame di competenza al Collegio dei Probiviri che dovrà rimetterla con proprio parere alla Giunta Nazionale.
Successivamente il Segretario Generale, sentita la Giunta Nazionale. convoca, se del caso, il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria con le modalità previste al sesto comma del presente articolo e sottopone la modifica presentata con i pareri espressi dagli Organi sopracitati;
- eleggere il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- ratificare la nomina dei Consiglieri Nazionali componenti il Comitato tecnico consultivo.
Il Consiglio Nazionale risponde all'Assemblea Nazionale sul rispetto degli scopi statutari.

Art.7
Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale è l'Organo esecutivo dell'Unione ed è composta dal Presidente, dal Segretario Generale, dai Segretari Generali Aggiunti, dai legali rappresentanti delle Federazioni Nazionali di settore di cui alla lettera a) dell'art.3 o da un loro delegato componente del Consiglio Nazionale in qualità di Segretari Nazionali dell'Unione e si completa con un componente del Consiglio Nazionale designato da ciascun iscritto.
La Giunta Nazionale elegge tra i suoi membri, prima di ogni riunione, il coordinatore, a maggioranza semplice, il quale coordina i lavori.
I membri della Giunta Nazionale coadiuvano il Segretario Generale nell'espletamento delle sue funzioni, lo sostituiscono a richiesta, per lo svolgimento di determinati compiti.
Di norma i compiti che possono essere delegati sono:
1) l'organizzazione dell'Unione e delle pubbliche relazioni;
2) lo studio sull'organizzazione dei regolamenti e degli ordinamenti delle strutture operative, lo studio il parere e la partecipazione, su invito o convocazione delle amministrazioni, in relazione ai lavori sulle materie sindacali e del lavoro;
3) i rapporti con gli Ordini ed i Collegi professionali;
4) il coordinamento delle azioni inerenti all'attività sindacale degli iscritti.
Compiti della Giunta Nazionale sono:
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale deliberando su tutti gli atti a carattere di urgenza di natura sindacale, amministrativa e legale che andranno soggetti a ratifica del Consiglio Nazionale;
- rappresentare l'Unione in ogni rapporto con le autorità, con le amministrazioni e nelle trattative sindacali;
- mantenere un permanente rapporto con gli organi periferici dell'Unione, con gli iscritti, con le autorità territoriali e con il Parlamento;
- attraverso il Segretario Generale può costituirsi in giudizio per la tutela legale dell'Unione.
La Giunta Nazionale è di norma convocata una volta ogni sei mesi dal Segretario Generale, salvo i casi di urgenza, sempre per le vie più brevi. Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei Segretari Nazionali e le decisioni sono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti.
Partecipa ai lavori della Giunta Nazionale il Segretario degli Organi Collegiali.

Art.8
Presidente

Il Presidente è socio onorario dell'Unione e viene eletto dall'Assemblea Generale sentita la Giunta Nazionale. Il Presidente, su proposta della Giunta Nazionale, viene prescelto tra le personalità di chiara fama del mondo professionale; nel condividere gli scopi di cui all'art.2 collabora alla loro attuazione.
Fa parte di diritto della Giunta Nazionale e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto alla parola.
Presiede la riunione del Comitato tecnico consultivo dell'Unione e collabora con il Segretario Generale e con la Giunta Nazionale nei rapporti sindacali, legali e culturali a livello nazionale, internazionale, e di Comunità Europea e in ogni altra iniziativa tendente a valorizzare il prestigio dell'Unione e la sua diretta partecipazione alle trattative sindacali nazionali.

Art.9
Segretario Generale

Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'Unione ed ha la firma sociale.        Il Segretario Generale nei casi urgenti prende tutte le iniziative che reputa necessarie per il conseguimento dei fini statutari.                                                                           

Il Segretario Generale, altresì:
- coordina l'attività dell'organizzazione in generale e quella sull'applicazione delle norme statutarie;
- coordina l'attività del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale e prende ogni iniziativa utile o necessaria;
- attua, d'intesa con la Giunta Nazionale, le direttive approvate dal Consiglio Nazionale, per la tutela degli interessi degli iscritti e degli associati;
- su mandato della Giunta Nazionale può costituirsi in giudizio per la tutela legale dell'Unione;
- convoca le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale;
- nell'amministrazione dei fondi ha la firma sociale;
- provvede alla presentazione del bilancio predisposto dal Tesoriere per l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale;
- può assegnare incarichi particolari ai singoli componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale e, in accordo con il Presidente, al Comitato tecnico consultivo;
- può stipulare convenzioni, nell'interesse degli iscritti, degli associati e degli aderenti.
Gli incarichi sono a titolo gratuito e saranno rimborsate, sulla base dei fondi disponibili, le spese sostenute per assolvere le funzioni relative all'incarico affidato.
Su suo invito, uno dei Segretari Generali Aggiunti lo sostituisce in tutti i casi di assenza o di impedimento; in caso di dimissioni dal mandato sindacale la Giunta Nazionale designa il Segretario Generale aggiunto, a votazione segreta, che lo sostituisce per l'intero periodo di vacanza dell'incarico di Segretario Generale. I Segretari Generali Aggiunti possono assumere incarichi particolari su invito del Segretario Generale.

Art.10
Comitato tecnico consultivo

Il Comitato tecnico è l'organo collegiale consultivo e di consulenza tecnico-legale dell'Unione.
E' composto da un numero massimo di sette autorevoli personalità del mondo professionale, della cultura e dell'economia che condividono gli scopi statutari ed intendono collaborare alla loro attuazione.
Su proposta del Presidente e del Segretario Generale, in accordo, la Giunta Nazionale dà loro mandato per gli opportuni contatti con le personalità prescelte per conferire loro l'incarico di componenti del Comitato tecnico in qualità di Consiglieri Nazionali.
Il Presidente coordina l'attività del Comitato tecnico e ne rappresenta la collegialità in ogni sede.
Il Comitato tecnico, nel rispetto del metodo della collegialità, studia ed elabora le proposte relative alla politica associativa, esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Segretario Generale, in accordo con il Presidente, o dalla Giunta Nazionale, o dal Consiglio Nazionale o dalla Assemblea Generale, nel superiore interesse dell'Unione. Fornisce le linee generali sui programmi di attività alla Giunta Nazionale e partecipa, su invito sia degli Organi dell'Unione che degli interessati, alle riunioni, iniziative o convocazioni fatte all'Unione da pubbliche autorità, amministrazioni, forze sociali, politiche, parlamentari e dal Governo.
Collabora, infine, con la Giunta Nazionale per le scelte politico-sindacali dell'Unione in sede contrattuale e di conflitti di lavoro; tiene i collegamenti con gli esperti del mondo sindacale e del lavoro per la valutazione comune di problemi e questioni affini.
I Consiglieri Nazionali durano in carica per l'intero periodo del mandato del Presidente.
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente o del Segretario Nazionale, elegge il Vice Presidente.

Art.11
Costituzione ed amministrazione del fondi

Il Tesoriere viene nominato a norma dell'art.6 tra i componenti il Consiglio Nazionale.  Il Tesoriere provvede all'amministrazione dei fondi e ne è responsabile.
Le entrate dell'Unione sono costituite da:
- contributi sindacali derivanti dalle quote associative annue versate dagli iscritti aderenti;
- contributi sindacali derivanti da versamenti di quote direttamente all'Unione da parte di professionisti e ricercatori associati;
- contributi straordinari.
Dai contributi versati direttamente all'Unione dalle Amministrazioni alle quali i professionisti e i ricercatori hanno delegato la trattenuta della propria quota associativa, il Tesoriere provvederà a versare periodicamente, al designato dagli interessati di ciascuna amministrazione a riscuotere per conto loro, la quota parte del contributo versato in più rispetto alla quota singola stabilita dal Consiglio Nazionale a favore dell'Unione.
I contributi sono versati su un conto corrente depositato in una banca scelta dal Tesoriere in accordo con il Segretario Generale.
L'ammontare del contributo sindacale annuale relativo alle quote associative a carico degli iscritti aderenti ovvero a carico di singoli associati non iscritti alle organizzazioni professionali aderenti, sarà stabilito annualmente dal Consiglio Nazionale.
Tutte le cariche sociali dei dirigenti sindacali sono gratuite. E' solo consentito, sulla base dei fondi disponibili, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per assolvere le funzioni di dirigente in seno all'Unione.

Art.12
Segreterie Regionali e Provinciali

L'Unione è articolata in Segreterie Regionali e Provinciali la cui azione è ispirata dagli scopi enunciati dal presente Statuto.
Il Segretario Regionale è il dirigente sindacale dell'Organo direttivo dell'Unione nell'ambito della regione e viene nominato dal Consiglio Nazionale tra gli associati della medesima regione su proposta del Segretario Generale. La nomina viene ratificata dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art.5.
La Segreteria Provinciale è retta da un Segretario Provinciale nominato dal Segretario Generale tra gli associati della medesima provincia ed è il dirigente sindacale dell'Organo esecutivo dell'Unione nell'ambito della provincia. La nomina viene ratificata dal Consiglio Nazionale.
Il Segretario Regionale e il Segretario Provinciale rappresentano l'Unione USPPI a tutti gli effetti nell'ambito territoriale di competenza.
Detti dirigenti sindacali possono essere sollevati dall'incarico dal Segretario Generale su proposta della Giunta Nazionale nel caso di gravi inadempienze statutarie o di perdurante inattività sindacale. In tali casi il Segretario Generale provvederà alla nomina di un commissario straordinario che dura in carica sino al rinnovo delle cariche sociali nella sede regionale o provinciale.
La composizione delle Segreterie regionali e provinciali è di competenza dei dirigenti sindacali rispettivamente regionali e provinciali; può far parte delle Segreterie suindicate il dirigente sindacale dei lavoratori aderenti, la cui nomina deve essere ratificata dal Segretario Generale che può sollevarlo dall'incarico. Il numero dei componenti le Segreterie suindicate non potrà superare il numero degli enti operanti nell'ambito territoriale.
Le strutture regionali e provinciali saranno disciplinate con apposito regolamento compilato dalla Giunta Nazionale.

Art.13
Collegio del Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale, e dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio Nazionale. Compiti del Collegio sono:
a) dirimere le questioni tra iscritti e Unione su richiesta del Segretario Generale;
b) giudicare in merito ai procedimenti disciplinari e di espulsione su richiesta della Giunta Nazionale;
c) esprimere pareri ed interpretare lo Statuto, le sue modifiche ed integrazioni.
Per la validità delle adunanze del Collegio è necessaria la presenza di tre membri.        I Probiviri non possono far parte della Giunta Nazionale.
Il Collegio dei Probiviri giudica acquisendo ogni atto relativo necessario al giudizio pro bono et aequo senza alcuna formalità e decide in un unico grado ed in via definitiva, riferendo le proprie conclusioni sul giudizio in seduta congiunta alla Giunta Nazionale o al Segretario Generale nei casi urgenti, per i successivi atti ed incombenze di competenza del Consiglio Nazionale.

Art.14
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale, e dura in carica quattro anni; essi possono essere scelti anche fra i non associati.
I Revisori dei Conti hanno funzione di controllo amministrativo con esclusione di controllo in materia di politica sindacale. Per la validità delle adunanze del Collegio è necessaria la presenza di almeno due membri. Nel caso di discordanza sulle decisioni sarà richiesta la presenza del membro assente.

Art.15
Sciopero

Lo sciopero è l'estremo mezzo del quale può servirsi l'Unione per il conseguimento dei suoi fini statutari. Esso può essere proclamato a livello nazionale per tutti gli iscritti e gli associati.
Lo sciopero può essere proclamato soltanto dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi per una composizione pacifica della vertenza in corso.
Lo sciopero viene proclamato dal Segretario Generale a maggioranza di voti della Giunta Nazionale. Gli iscritti all'Unione in rappresentanza delle categorie operanti nei diversi settori possono decidere autonomamente la proclamazione dello sciopero sia a livello nazionale per una singola categoria, che per più categorie rappresentate; in tali casi lo sciopero, limitato agli interessi di quelle categorie, viene proclamato dall'organizzazione interessata iscritta all'Unione che informandone la Giunta Nazionale, può chiedere al Segretario Generale l'adesione dell'Unione alla vertenza.

Art.16
Norme finali

Le strutture delle rappresentanze sindacali a livello nazionale, regionale, provinciale e aziendale, i nomi dei dirigenti sindacali componendi il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, le Segreterie Regionali e il Collegio dei Probiviri -Organi direttivi dell'Unione- nonché i nomi dei dirigenti  sindacali componenti le  Segreterie Provinciali e Aziendali      -Organi esecutivi dell'Unione- e le successive variazioni vengono comunicati, a richiesta, alle Amministrazioni presso le quali operano i dirigenti sindacali medesimi, dal Segretario Generale o da un membro della Giunta Nazionale, in caso di sua assenza, secondo le modalità vigenti nelle Amministrazioni interessate, ai fini della titolarità dei diritti sindacali attribuiti dalla legge e dai contratti di lavoro.
La Giunta Nazionale disciplinerà con apposito regolamento l'organizzazione interna dell'Unione, degli uffici di segreteria amministrativa, degli Organi direttivi ed esecutivi.  Il regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale.
Nel caso di decadenza o dimissioni, per qualsiasi causa, dal mandato sindacale di uno o più dirigenti nominati alle cariche sociali dell'Unione, il Segretario Generale, od in caso di sua assenza od impedimento, un suo delegato, al quale l'iscritto interessato alla sostituzione avrà designato il nuovo dirigente sindacale, provvederà alla sostituzione per il restante periodo dell'incarico.
I professionisti ed i ricercatori dei diversi settori di lavoro che non hanno una propria rappresentanza sindacale possono aderire in qualità di associati all'Unione nel rispetto delle modalità indicate all'art.3; essi hanno diritto ad un voto in sede di Assemblea Nazionale.
I professionisti ed i ricercatori collocati in pensione, già associati all' Unione direttamente o tramite un iscritto, possono continuare la far parte dell'Unione medesima, e se svolgono incarichi sindacali continueranno a ricoprire le cariche sociali fino alla regolare scadenza del mandato. Gli associati in pensione, in regola con le quote sociali, possono essere eletti alle cariche sociali dell'Unione.

Art.17
Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio Nazionale con la presenza di almeno un componente per ciascuna delle Federazioni Nazionali di settore di cui alla lettera a) dell'art.3 e con la votazione a favore di almeno 2/3 degli iscritti presenti alla riunione.
Negli altri casi previsti dallo Statuto le modifiche e integrazioni aggiuntive saranno presentate secondo le modalità indicate negli articoli stessi.

Art.18

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

 

(N.18675 di repertorio Raccolta n. 3337 - Atti Notaio Nicola Capozzi, Roma - Registrato in Roma addì 6/10/1988)