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Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato per primo il regolamento per la nomina dei membri dei Consigli di disciplina provinciali elaborato dal Pat

Arriva la rivoluzione degli ingegneri, prima categoria a dare un segnale forte per la nomina dei membri dei Consigli di disciplina provinciali. Per la prima volta la funzione disciplinare è affidata ad un organo dell’Ordine distinto dal suo “Consiglio di Amministrazione”. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella sua ultima seduta approvando il Regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di designazione proprio dei componenti dei Consigli di disciplina provinciali dell’Ordine degli Ingegneri, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137. Un Regolamento questo che è stato elaborato e concordato nell’ambito del PAT, l’organizzazione che raggruppa le Professioni dell’Area Tecnica, coordinato dal presidente del CNI, Armando Zambrano, e che include 9 professioni, ovvero biologi, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali e tecnologi alimentari. “Siamo molto soddisfatti – dichiara il numero uno del Cni, Armando Zambrano (nella foto) – di essere riusciti in tempi celeri ad adempiere ad un passaggio significativo previsto dalla riforma degli ordinamenti professionali. Anche in questa fase il Pat ha dimostrato una capacità di elaborazione, di condivisione e di interlocuzione con il Ministero che ci consente di “governare” un processo complesso e ancora privo di insidie. Tra gli aspetti per noi importanti c’è il fatto che l’organo ora deputato alla designazione dei membri dei Consigli disciplinari provinciali dell’Ordine degli Ingegneri sia aperto alla partecipazione di soggetti esterni all’albo, quali professionisti ed esperti dell’area tecnica e giuridica, nonché di magistrati”.  L’approvazione dello schema di regolamento da parte del Pat risale al 10 ottobre, gli ingegneri, dal canto loro, hanno subito trasmesso la loro proposta agli Uffici del Ministero della Giustizia per una valutazione preliminare. Valutazione giudicata molto positiva che consente al Cni di procedere per rispettare la stringente tempistica prevista dal dpr 137. I Consigli nazionali hanno, infatti, 90 giorni di tempo dalla entrata in vigore del dpr 137/2012 (avvenuta il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012) per adottare, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, il regolamento per la individuazione dei criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei Consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del Presidente del Tribunale dei membri i consigli di disciplina territoriale. L’art. 8 comma 3 del Dpr 137/2012 stabilisce inoltre che i componenti dei consigli di disciplina territoriali siano nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti Consigli dell’Ordine o Collegio. L’elenco deve essere composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e’ chiamato a designare. Il regolamento elaborato dal Pat stabilisce anche che gli iscritti all’Ordine/Collegio che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale debbano presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio territoriale dell’Ordine/Collegio di appartenenza.  Gli iscritti hanno l’obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale dell’Ordine/Collegio. Piena facoltà viene lasciata al Consiglio territoriale dell’Ordine/Collegio di indicare nei Consigli di disciplina membri esterni, non iscritti all’albo, per un numero complessivo non superiore ad un terzo del totale dei componenti. Tali membri esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale, tra gli iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche e possono essere esperti in materie giuridiche o tecniche, magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione. Sempre il Regolamento approvato dal Pat dispone che, ove l’Albo sia suddiviso in due sezioni, il numero dei componenti della sezione B dell’Albo debba essere pari a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine/Collegio. I giudizi disciplinari riguardanti uno o più soggetti iscritti alla Sezione B dell’albo saranno assegnati d’ufficio al Collegio giudicante nel quale figuri almeno un consigliere proveniente dalla Sezione B dell’Albo.  In sede di prima applicazione del regolamento, l’invio dell’elenco dei candidati al Presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli territoriali in carica dell’Ordine/Collegio, dovrà avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Dagli ingegneri dunque parte la sfida per un ordine più coeso e rappresentativo.

(MP)