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ll diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato con sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio

a cura di: Studio Legale Curci & Genovese

 

Il seguente contributo nasce dalla riflessione intorno ad un caso specifico definito con sentenza n. 1434/2012 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia

 

La sentenza costituisce un inedito ed importante precedente giurisprudenziale e cerca di allargare lo sguardo su una problematica ancora attuale, non ancora risolta e probabilmente non risolvibile a causa di un persistente vuoto normativo in materia.
L`ambito in cui ci muoviamo e` quello del riconoscimento del diritto, in favore del coniuge supersite divorziato, a percepire la pensione di reversibilita` della quale, in vita, beneficiava l`altro coniuge.

Come e` noto tale diritto e` pacificamente riconosciuto dall`art. 9 della l. 898/70 (legge sul divorzio) al coniuge divorziato se, tra gli altri requisiti, al momento della morte dell`altro coniuge, questi era titolare dell`assegno divorzile previsto dall`art. 5 della medesima legge.
Al fine di ottenere tale beneficio e`, percio`, necessario che vi sia stata una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che abbia stabilito in favore del coniuge superstite la titolarita` di un assegno periodico, dimostrando, appunto, la percezione dell`assegno stesso l`esistenza di uno stato di bisogno (dal punto di vista economico) che giustifichi l`erogazione del trattamento di reversibilita`.

Se, a prima lettura, tale meccanismo normativo appare certamente condivisibile, riflettendo meglio, non puo` sfuggire che, almeno in un caso, non espressamente previsto dalla legge, il coniuge che si trovi in stato di bisogno (o, comunque, sia economicamente piu` debole), rischia di non vedersi riconosciuto il proprio diritto alla percezione della pensione di reversibilita`.

Infatti, a parte l`ipotesi sopra descritta (sentenza di divorzio che ha gia` statuito sia in merito allo status coniugale, che alle condizioni economiche), la legge 898/70, all`art. 4 comma 12, prevede la possibilita` che il Tribunale, emetta, nelle prime fasi del processo, una sentenza parziale che determini appunto solo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimandando alla sentenza definitiva la statuizione sulle condizioni economiche e, dunque, anche il diritto a percepire l`assegno divorzile di cui all`art. 5.
Viste le croniche lungaggini processuali a cui purtroppo e` soggetto il sistema giustizia civile in Italia, dunque, e` ben possibile che tra la sentenza parziale e quella definitiva (che come detto determina anche diritto ed entita` dell`eventuale assegno) passino svariati anni.

Cosa succede, dunque, se nel frattempo, uno dei due coniugi e, in particolare, quello piu` debole economicamente, muore ?

Sotto il profilo processuale il processo non potra` continuare, ma dovra` essere dichiarato estinto, trattandosi di materia inerente un diritto personalissimo dell`individuo, che, come tale, non puo` essere esercitato in riassunzione dagli eredi, con la conseguenza che non vi sara` alcuna sentenza che statuisca (o meglio che possa statuire, causa la premorienza del coniuge) nulla sull`eventuale titolarita` dell`assegno, ma gli effetti civili del matrimonio risulteranno, comunque, cessati in virtu` della precedente sentenza parziale.

Sotto il profilo economico, pertanto, il coniuge superstite ricevera` alcuna pensione, in quanto, mancando il requisito della titolarita` dell`assegno divorzile richiesto dall`art. 9, l`ente erogatore della stessa, non riconoscera` alcun diritto alla reversibilita` in suo favore.
E cio` anche quando, pur in pendenza del giudizio di divorzio, il coniuge supersite, proprio perche` in stato di bisogno, gia` percepiva l`assegno riconosciutogli, a titolo di mantenimento, dalla precedente sentenza di separazione.
A causa della morte del coniuge, peraltro, anche tale diritto cessera` e, dunque, in favore del superstite non sara` piu` versata alcuna somma.

Dunque, il coniuge superstite piu` debole che, non per sua colpa, a causa della prematura morte dell`altro, non abbia ancora ottenuto una sentenza definitiva di vedra`, di fatto, negare il proprio diritto all`assegno di cui al citato art. 5 e conseguentemente, anche il diritto ad ottenere la pensione di reversibilita`.
A bene vedere la legge 898/70, purtroppo, non risolve tale problema, in quanto non disciplina, in alcun modo, l`ipotesi sopra descritta.
Pertanto, nel silenzio normativo ed in attesa di un intervento giurisprudenziale che chiarisca definitivamente la questione e` lecito chiedersi se esiste qualche soluzione, quantomeno di tipo interpretativo alla luce della legislazione esistente che possa far riconoscere il diritto al coniuge superstite.

A tal fine occorre nuovamente partire dall`esame dell`art. 9 della l. 898/70 il quale, come detto, subordina il riconoscimento della pensione di reversibilita` all`esistenza dell`assegno di cui all`art. 5 che, a sua volta, recita: "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l`obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell`altro un assegno quando quest`ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo` procurarseli per ragioni oggettive" .

Si pone, dunque, il problema di comprendere se sia piu` corretta un`interpretazione restrittiva dell`art. 9 della l. 898/70 che consenta di ottenere la pensione di reversibilita`, soltanto in presenza di un assegno divorzile gia` disposto dal Tribunale (con sentenza) o, diversamente, un`intepretazione piu` estensiva che riconosca tale beneficio anche in presenza dell`astratto diritto a percepire l`assegno da parte del coniuge superstite, stante il suo stato di bisogno (determinato o determinabile anche aliunde).

In dottrina e in giurisprudenza (senza troppa convinzione) si sono sviluppate diverse correnti interpretative circa il riferimento dell`art. 9 alla titolarita` in concreto o in astratto dell`assegno, cioe` alla situazione in cui l`ex coniuge divorziato, pur avendo i requisiti per ottenere l`assegno, di fatto non lo abbia ancora ottenuto.
Per effettuare una corretta lettura della norma in questione e`, pero`, necessario inserirla nel piu` ampio contesto delle disposizioni di legge che regolano i rapporti giuridici e patrimoniali tra i coniugi.

Come e` noto l`art 143 C.C. stabilisce il dovere reciproco dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, e tale dovere, si protrae in tutte le fasi del matrimonio, comprese quelle patologiche (quali separazione e divorzio) e, dunque, anche dopo la morte di un coniuge.

Il diritto alla pensione di reversibilita` nasce, percio`, proprio dalla presenza di questo dovere di assistenza reciproca insito naturalmente proprio nel rapporto di coniugio.
A parere di chi scrive, dunque, l`interpretazione piu` corretta ed anche "costituzionalmente orientata" della norma in esame puo` essere unicamente quella che, al fine di consentire l`erogazione della pensione di reversibilita` in favore del coniuge superstite, ritiene sufficiente anche l`astratta titolarita` in capo a quest`ultimo del diritto a percepire l`assegno di mantenimento, stante il suo stato di bisogno (determinato o determinabile anche aliunde).

In dottrina e in giurisprudenza (senza troppa convinzione) si sono sviluppate diverse correnti interpretative circa il riferimento dell`art. 9 alla titolarita` in concreto o in astratto dell`assegno, cioe` alla situazione in cui l`ex coniuge divorziato, pur avendo i requisiti per ottenere l`assegno, di fatto non lo abbia ancora ottenuto.
Per effettuare una corretta lettura della norma in questione e`, pero`, necessario inserirla nel piu` ampio contesto delle disposizio disposizioni di legge che regolano i rapporti giuridici e patrimoniali tra i coniugi.

Come e` noto l`art 143 C.C. stabilisce il dovere reciproco dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, e tale dovere, si protrae in tutte le fasi del matrimonio, comprese quelle patologiche (quali separazione e divorzio) e, dunque, anche dopo la morte di un coniuge.

Il diritto alla pensione di reversibilita` nasce, percio`, proprio dalla presenza di questo dovere di assistenza reciproca insito naturalmente proprio nel rapporto di coniugio.
A parere di chi scrive, dunque, l`interpretazione piu` corretta ed anche "costituzionalmente orientata" della norma in esame puo` essere unicamente quella che, al fine di consentire l`erogazione della pensione di reversibilita` in favore del coniuge superstite, ritiene sufficiente anche l`astratta titolarita` in capo a quest`ultimo del diritto a percepire l`assegno di mantenimento, stante il suo stato di bisogno.

D`altro canto esiste anche una giurisprudenza, ancora piu` restrittiva, che giunge addirittura ad affermare l`impossibilita` di ricevere la pensione di reversibilita` anche per il coniuge percettore di un assegno una tantum e non di uno periodico.
Ciononostante e` evidente che una simile interpretazione appare assolutamente irragionevole, atteso che, anche la corresponsione una tantum dell`assegno, non preclude mai al coniuge divenuto bisognoso di richiedere la somministrazione periodica dell`assegno (Cass. 1322/1989, Cass.1652/1990, Cass. S.U. 11492/1990 e altre). Allo stesso modo, l`ex coniuge che non era neppure titolare dell`assegno di divorzio, potrebbe, infatti, sempre chiedere una modifica della sentenza di divorzio al fine di integrare il presupposto per l`attribuzione del trattamento di reversibilita`.
In tal senso e` emblematica la sentenza n.777/1988 della Corte Costituzionale che attribuisce al trattamento di reversibilita` la funzione di garantire al coniuge superstite la continuita` del suo sostentamento che, prima del decesso, era assicurato dall`assegno di divorzio ed indirettamente dalla pensione goduta da defunto (cosi` anche in Cass.835/1993).

Cio` premesso ed in maniera ancora piu` estensiva, sarebbe sufficiente la semplice titolarita` in astratto dell`assegno di divorzio ex art.5 a far sorgere in capo al coniuge superstite il diritto ad ottenere la pensione di reversibilita`. Sostiene, infatti, la Cassazione, nella sentenza 9309/1990, che "titolare di un diritto e` non soltanto chi ne ottenga il riconoscimento in giudizio, ma anche chi non azioni il diritto di cui sia astrattamente titolare".

Proprio in virtu` di quanto esposto e`, dunque, ragionevole affermare che, anche nei casi in cui il coniuge divorziato non goda ancora dell`assegno ex art. 5 l. 898/70, (perche` non ancora stato materialmente liquidato dal Tribunale) non vi e` motivo che gli impedisca di ricevere il trattamento di reversibilita` nelle ipotesi in cui sia astrattamente titolare del diritto a percepire l`assegno stesso, viste le chiare condizioni di bisogno in cui versa.
Interessante, a tal proposito, e` anche la sentenza della Cassazione n. 286/1987, che riconosce addirittura il diritto a percepire la pensione di reversibilita` anche al coniuge cui sia stato addebitato il divorzio o la separazione.

Quindi il diritto a ricevere la pensione di reversibilita` appare del tutto autonomo rispetto al diritto all`assegno, e non puo` venir meno, neppure in seguito alla liquidazione di un assegno una tantum.

Si rammenta, inoltre, che, oltre alla pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4555/2009, ha chiaramente sancito il diritto alla pensione di reversibilita` in favore del del coniuge "superstite" separato, addirittura con colpa o addebito riconoscendo, pertanto, anche la legittimazione di un soggetto che, in realta`, non avrebbe, ne` titolarita` astratta, ne` concreta dell`assegno di mantenimento per gli effetti negativi previsti in tal senso dall`art. 156 C.C.

Non si riesce, dunque, a comprendere come sia possibile che, da un lato la Cassazione riconosca la titolarita` del diritto alla pensione di reversibilita` addirittura ad un soggetto cui sia preclusa per legge, ai sensi dell`art. 156 C.C., (il coniuge separato con addebito) la possibilita` di ricevere l`assegno di mantenimento e dall`altro non sia, invece, possibile per il coniuge divorziato a seguito di sentenza parziale e con tutti i requisiti per ottenere l`assegno stesso, ottenere la pensione soltanto perche` l`altro coniuge sia deceduto prima dell`emissione della sentenza definitiva di divorzio.

Peraltro, anche a non voler applicare il criterio di cui all`art. 9 della l. 898/70 e` evidente che il coniuge superstite "debole", alla morte dell`altro si trovi, comunque, in una condizione di bisogno, in quanto gia` titolare dell`assegno di mantenimento previsto dalla sopra citata sentenza di separazione proprio in virtu` delle sua "debolezza economica" rispetto all`ex coniuge.
Probabilmente, dunque, in attesa di un intervento normativo, quella sopra esposta potrebbe essere una soluzione interpretativa che, senza particolari sforzi estensivi, garantirebbe un`idonea tutela al coniuge superstite.

Diversamente una soluzione piu` complessa, ma certamente di "stimolo" all`intervento del legislatore potrebbe essere costituita dal ricorso alla Corte Costituzionale presso la quale sollevare eccezione di illegittimita` costituzionale dell`art. 9 della l. 898/70 nella parte in cui non prevede il diritto per il coniuge in stato di bisogno, divorziato con sentenza parziale, di percepire la pensione di reversibilita`.

Per le motivazioni gia` esposte sopra, infatti, a modesto parere di chi scrive, la detta norma appare in aperto contrasto con gli artt. e 3 e 38 della Carta Costituzionale. Peraltro in un caso assolutamente analogo come principio, sebbene diverso come situazione giuridica, come detto sopra, si e` gia` espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 286/87.
Si trattava del caso di una signora gia` separata con colpa dal proprio marito, giusta sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva richiesto all`INPS, dopo la morte del coniuge, la corresponsione della pensione di reversibilita` e si era vista respingere la domanda, sia in via amministrativa che giudiziaria.

Giunto il processo in Cassazione, in tale sede, veniva sollevata eccezione di legittimita` costituzionale della normativa che istituiva il divieto di corresponsione della pensione di reversibilita` al coniuge "separato con colpa" (art. 1, primo comma n. 1, del d.l. 18 gennaio 1945 n. 39, nel testo sostituito dall`art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto dall`art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153) in riferimento all`art. 3 della Costituzione.

La Suprema Corte ritenuta preliminarmente rilevante l`esposta questione, atteso che la declaratoria di illegittimita` costituzionale delle norme censurate avrebbe certamente comportato il riconoscimento del diritto della ricorrente alla rivendicata pensione, la rimetteva con ordinanza alla Corte Costituzionale, non ritenendola manifestamente infondata.

La detta norma, infatti, escludendo il diritto del coniuge superstite, separato per sua colpa con sentenza passata in giudicato, alla pensione di riversibilita` avrebbe violato l`art. 3 della Costituzione in quanto:

a) discriminava il coniuge separato per colpa rispetto al coniuge divorziato al quale puo` essere riconosciuto il diritto ad una quota di detta pensione;

b) discriminava il coniuge del dipendente privato separato per colpa rispetto al coniuge del dipendente statale al quale, nonostante la separazione per colpa, spetta, in caso di bisogno, un assegno alimentare;

c) sebbene la detta pensione avesse natura quali alimentare, dava rilievo all`elemento della colpa che e` irrilevante, invece, secondo le norme generali in materia di alimenti;

d) discriminava i coniugi separati prima della riforma del diritto di famiglia dai coniugi separati dopo, rispetto ai quali l`addebito della separazione non preclude il diritto a pensione di reversibilita`.

La Corte Costituzionale riconosceva la fondatezza di tali eccezioni formulando un interessante ragionamento, prendendo spunto dall`evoluzione dell`istituto della pensione di riversibilita`, dalla piu` incisiva generalizzazione del principio di solidarieta` (artt. 3 e 38 della Costituzione), nonche` dalla linea di tendenza alla unificazione dei regimi pensionistici dei lavoratori pubblici e privati, e dall`evoluzione della disciplina legislativa dei rapporti tra i coniugi in caso di scioglimento del matrimonio.

Rilevava, innanzitutto la Corte che il legislatore non aveva affatto accolto l`invito gia` rivoltogli con altra sentenza, di provvedere con apposita norma a soddisfare l`esigenza di attribuire al coniuge del lavoratore privato separato per colpa, ed ora con addebito della separazione, una pensione o una quota di pensione di riversibilita` condizionata allo stato di bisogno soprattutto nelle ipotesi in cui vi era il riconoscimento in suo favore del diritto agli alimenti. A maggiore specificazione di cio` la Corte osservava che la pensione di riversibilita` appartenente al piu` ampio genus delle pensioni ai superstiti, e` una forma di tutela previdenziale nella quale l`evento protetto e` la morte, cioe`, un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.

La pensione di reversibilita` e` dunque, ormai considerata come una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell`interesse della collettivita` alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l`effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalita` dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione).

 

In virtu` di quanto esposto e`, percio`, evidente che impedire al coniuge divorziato a seguito di sentenza parziale che si trovi in stato di bisogno, ma che non sia ancora divenuto formalmente titolare dell`assegno di cui all`art. 5, appare assolutamente discriminatorio rispetto al trattamento previsto per altri soggetti in una condizione ad esso assimilabile.

Percepiscono, infatti, la pensione di reversibilita`, sia il coniuge separato che abbia in corso un procedimento di divorzio e sia titolare nelle more di un assegno di mantenimento, ma anche e addirittura quello che, pur in pendenza di divorzio, non riceva alcun assegno, ai sensi dell`art. 156 C.C., in quanto, a suo carico, sia stata addebitata la separazione. Dunque, nei casi in cui sia stata pronunciata soltanto sentenza parziale, ma sussista lo stato di bisogno e` evidente che al coniuge che si trovi in tale stato la pensione andrebbe riconosciuta.

La sentenza parziale di divorzio, prevista peraltro, proprio dall`art. 4 della l. 898/70, non incide, affatto sulle condizioni economiche, ma unicamente sullo "status" coniugale facendo cessare soltanto gli effetti civili del matrimonio e rimettendo alla sentenza defnitiva la statuizione delle previsioni patrimoniali.
Per tali motivi, peraltro, la stessa sentenza parziale non dispone l`interruzione dell`erogazione dell`assegno gia` stabilito in sede di separazione, confermando cio` la valutazione di bisogno gia` effettuata proprio dal Tribunale della separazione stessa.

Non vi e`, dunque, alcun dubbio che la norma esaminata (l`art. 9 della l. 898/70) sia assolutamente discriminatoria, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede il diritto a ricevere la pensione di reversibilita` anche in favore del coniuge divorziato con sentenza parziale di cui all`art. 4 della stessa legge che si trovi in stato di bisogno o percepisca l`assegno di mantenimento di cui alla precedente sentenza di separazione, ma nei confronti del quale non sia ancora stato stabilito dalla sentenza definitiva, per prematura morte dell`altro coniuge, l`assegno di cui all`art. 5 della l. 898/70.

Allo stesso modo per tutte le considerazioni sopra esposte la norma in esame appare in contrasto con l`art. 38 della Costituzione, in quanto la mancata previsione dell`ipotesi appena citata di fatto vanifica il concetto di "solidarieta`" sociale in esso contenuto.

Sta di fatto che, ad oggi, qualora si verifichi un caso come quello oggetto del presente approfondimento, il coniuge superstite, a causa della rigida prassi interpretativa utilizzata dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, si vedra` certamente negare il diritto alla pensione di reversibilita` e dovra`, pertanto agire in giudizio al fine di far valere le proprie ragioni.

La sentenza costituisce un inedito ed importante precedente giurisprudenziale e cerca di allargare lo sguardo su una problematica ancora attuale, non ancora risolta e probabilmente non risolvibile a causa di un persistente vuoto normativo in materia.
L`ambito in cui ci muoviamo e` quello del riconoscimento del diritto, in favore del coniuge supersite divorziato, a percepire la pensione di reversibilita` della quale, in vita, beneficiava l`altro coniuge.

Come e` noto tale diritto e` pacificamente riconosciuto dall`art. 9 della l. 898/70 (legge sul divorzio) al coniuge divorziato se, tra gli altri requisiti, al momento della morte dell`altro coniuge, questi era titolare dell`assegno divorzile previsto dall`art. 5 della medesima legge.
Al fine di ottenere tale beneficio e`, percio`, necessario che vi sia stata una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che abbia stabilito in favore del coniuge superstite la titolarita` di un assegno periodico, dimostrando, appunto, la percezione dell`assegno stesso l`esistenza di uno stato di bisogno (dal punto di vista economico) che giustifichi l`erogazione del trattamento di reversibilita`.

Se, a prima lettura, tale meccanismo normativo appare certamente condivisibile, riflettendo meglio, non puo` sfuggire che, almeno in un caso, non espressamente previsto dalla legge, il coniuge che si trovi in stato di bisogno (o, comunque, sia economicamente piu` debole), rischia di non vedersi riconosciuto il proprio diritto alla percezione della pensione di reversibilita`.

Infatti, a parte l`ipotesi sopra descritta (sentenza di divorzio che ha gia` statuito sia in merito allo status coniugale, che alle condizioni economiche), la legge 898/70, all`art. 4 comma 12, prevede la possibilita` che il Tribunale, emetta, nelle prime fasi del processo, una sentenza parziale che determini appunto solo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimandando alla sentenza definitiva la statuizione sulle condizioni economiche e, dunque, anche il diritto a percepire l`assegno divorzile di cui all`art. 5.
Viste le croniche lungaggini processuali a cui purtroppo e` soggetto il sistema giustizia civile in Italia, dunque, e` ben possibile che tra la sentenza parziale e quella definitiva (che come detto determina anche diritto ed entita` dell`eventuale assegno) passino svariati anni.

Cosa succede, dunque, se nel frattempo, uno dei due coniugi e, in particolare, quello piu` debole economicamente, muore ?

Sotto il profilo processuale il processo non potra` continuare, ma dovra` essere dichiarato estinto, trattandosi di materia inerente un diritto personalissimo dell`individuo, che, come tale, non puo` essere esercitato in riassunzione dagli eredi, con la conseguenza che non vi sara` alcuna sentenza che statuisca (o meglio che possa statuire, causa la premorienza del coniuge) nulla sull`eventuale titolarita` dell`assegno, ma gli effetti civili del matrimonio risulteranno, comunque, cessati in virtu` della precedente sentenza parziale.

Sotto il profilo economico, pertanto, il coniuge superstite ricevera` alcuna pensione, in quanto, mancando il requisito della titolarita` dell`assegno divorzile richiesto dall`art. 9, l`ente erogatore della stessa, non riconoscera` alcun diritto alla reversibilita` in suo favore.
E cio` anche quando, pur in pendenza del giudizio di divorzio, il coniuge supersite, proprio perche` in stato di bisogno, gia` percepiva l`assegno riconosciutogli, a titolo di mantenimento, dalla precedente sentenza di separazione.
A causa della morte del coniuge, peraltro, anche tale diritto cessera` e, dunque, in favore del superstite non sara` piu` versata alcuna somma.

Dunque, il coniuge superstite piu` debole che, non per sua colpa, a causa della prematura morte dell`altro, non abbia ancora ottenuto una sentenza definitiva di vedra`, di fatto, negare il proprio diritto all`assegno di cui al citato art. 5 e conseguentemente, anche il diritto ad ottenere la pensione di reversibilita`.
A bene vedere la legge 898/70, purtroppo, non risolve tale problema, in quanto non disciplina, in alcun modo, l`ipotesi sopra descritta.
Pertanto, nel silenzio normativo ed in attesa di un intervento giurisprudenziale che chiarisca definitivamente la questione e` lecito chiedersi se esiste qualche soluzione, quantomeno di tipo interpretativo alla luce della legislazione esistente che possa far riconoscere il diritto al coniuge superstite.

A tal fine occorre nuovamente partire dall`esame dell`art. 9 della l. 898/70 il quale, come detto, subordina il riconoscimento della pensione di reversibilita` all`esistenza dell`assegno di cui all`art. 5 che, a sua volta, recita: "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l`obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell`altro un assegno quando quest`ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo` procurarseli per ragioni oggettive" .

Si pone, dunque, il problema di comprendere se sia piu` corretta un`interpretazione restrittiva dell`art. 9 della l. 898/70 che consenta di ottenere la pensione di reversibilita`, soltanto in presenza di un assegno divorzile gia` disposto dal Tribunale (con sentenza) o, diversamente, un`intepretazione piu` estensiva che riconosca tale beneficio anche in presenza dell`astratto diritto a percepire l`assegno da parte del coniuge superstite, stante il suo stato di bisogno (determinato o determinabile anche aliunde).

In dottrina e in giurisprudenza (senza troppa convinzione) si sono sviluppate diverse correnti interpretative circa il riferimento dell`art. 9 alla titolarita` in concreto o in astratto dell`assegno, cioe` alla situazione in cui l`ex coniuge divorziato, pur avendo i requisiti per ottenere l`assegno, di fatto non lo abbia ancora ottenuto.
Per effettuare una corretta lettura della norma in questione e`, pero`, necessario inserirla nel piu` ampio contesto delle disposizioni di legge che regolano i rapporti giuridici e patrimoniali tra i coniugi.

Come e` noto l`art 143 C.C. stabilisce il dovere reciproco dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, e tale dovere, si protrae in tutte le fasi del matrimonio, comprese quelle patologiche (quali separazione e divorzio) e, dunque, anche dopo la morte di un coniuge.

Il diritto alla pensione di reversibilita` nasce, percio`, proprio dalla presenza di questo dovere di assistenza reciproca insito naturalmente proprio nel rapporto di coniugio.
A parere di chi scrive, dunque, l`interpretazione piu` corretta ed anche "costituzionalmente orientata" della norma in esame puo` essere unicamente quella che, al fine di consentire l`erogazione della pensione di reversibilita` in favore del coniuge superstite, ritiene sufficiente anche l`astratta titolarita` in capo a quest`ultimo del diritto a percepire l`assegno di mantenimento, stante il suo stato di bisogno.

D`altro canto esiste anche una giurisprudenza, ancora piu` restrittiva, che giunge addirittura ad affermare l`impossibilita` di ricevere la pensione di reversibilita` anche per il coniuge percettore di un assegno una tantum e non di uno periodico.
Ciononostante e` evidente che una simile interpretazione appare assolutamente irragionevole, atteso che, anche la corresponsione una tantum dell`assegno, non preclude mai al coniuge divenuto bisognoso di richiedere la somministrazione periodica dell`assegno (Cass. 1322/1989, Cass.1652/1990, Cass. S.U. 11492/1990 e altre). Allo stesso modo, l`ex coniuge che non era neppure titolare dell`assegno di divorzio, potrebbe, infatti, sempre chiedere una modifica della sentenza di divorzio al fine di integrare il presupposto per l`attribuzione del trattamento di reversibilita`.
In tal senso e` emblematica la sentenza n.777/1988 della Corte Costituzionale che attribuisce al trattamento di reversibilita` la funzione di garantire al coniuge superstite la continuita` del suo sostentamento che, prima del decesso, era assicurato dall`assegno di divorzio ed indirettamente dalla pensione goduta da defunto (cosi` anche in Cass.835/1993).

Cio` premesso ed in maniera ancora piu` estensiva, sarebbe sufficiente la semplice titolarita` in astratto dell`assegno di divorzio ex art.5 a far sorgere in capo al coniuge superstite il diritto ad ottenere la pensione di reversibilita`. Sostiene, infatti, la Cassazione, nella sentenza 9309/1990, che "titolare di un diritto e` non soltanto chi ne ottenga il riconoscimento in giudizio, ma anche chi non azioni il diritto di cui sia astrattamente titolare".

Proprio in virtu` di quanto esposto e`, dunque, ragionevole affermare che, anche nei casi in cui il coniuge divorziato non goda ancora dell`assegno ex art. 5 l. 898/70, (perche` non ancora stato materialmente liquidato dal Tribunale) non vi e` motivo che gli impedisca di ricevere il trattamento di reversibilita` nelle ipotesi in cui sia astrattamente titolare del diritto a percepire l`assegno stesso, viste le chiare condizioni di bisogno in cui versa.
Interessante, a tal proposito, e` anche la sentenza della Cassazione n. 286/1987, che riconosce addirittura il diritto a percepire la pensione di reversibilita` anche al coniuge cui sia stato addebitato il divorzio o la separazione.

Quindi il diritto a ricevere la pensione di reversibilita` appare del tutto autonomo rispetto al diritto all`assegno, e non puo` venir meno, neppure in seguito alla liquidazione di un assegno una tantum.

Si rammenta, inoltre, che, oltre alla pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4555/2009, ha chiaramente sancito il diritto alla pensione di reversibilita` in favore del del coniuge "superstite" separato, addirittura con colpa o addebito riconoscendo, pertanto, anche la legittimazione di un soggetto che, in realta`, non avrebbe, ne` titolarita` astratta, ne` concreta dell`assegno di mantenimento per gli effetti negativi previsti in tal senso dall`art. 156 C.C.

Non si riesce, dunque, a comprendere come sia possibile che, da un lato la Cassazione riconosca la titolarita` del diritto alla pensione di reversibilita` addirittura ad un soggetto cui sia preclusa per legge, ai sensi dell`art. 156 C.C., (il coniuge separato con addebito) la possibilita` di ricevere l`assegno di mantenimento e dall`altro non sia, invece, possibile per il coniuge divorziato a seguito di sentenza parziale e con tutti i requisiti per ottenere l`assegno stesso, ottenere la pensione soltanto perche` l`altro coniuge sia deceduto prima dell`emissione della sentenza definitiva di divorzio.

Peraltro, anche a non voler applicare il criterio di cui all`art. 9 della l. 898/70 e` evidente che il coniuge superstite "debole", alla morte dell`altro si trovi, comunque, in una condizione di bisogno, in quanto gia` titolare dell`assegno di mantenimento previsto dalla sopra citata sentenza di separazione proprio in virtu` delle sua "debolezza economica" rispetto all`ex coniuge.
Probabilmente, dunque, in attesa di un intervento normativo, quella sopra esposta potrebbe essere una soluzione interpretativa che, senza particolari sforzi estensivi, garantirebbe un`idonea tutela al coniuge superstite.

Diversamente una soluzione piu` complessa, ma certamente di "stimolo" all`intervento del legislatore potrebbe essere costituita dal ricorso alla Corte Costituzionale presso la quale sollevare eccezione di illegittimita` costituzionale dell`art. 9 della l. 898/70 nella parte in cui non prevede il diritto per il coniuge in stato di bisogno, divorziato con sentenza parziale, di percepire la pensione di reversibilita`.

Per le motivazioni gia` esposte sopra, infatti, a modesto parere di chi scrive, la detta norma appare in aperto contrasto con gli artt. e 3 e 38 della Carta Costituzionale. Peraltro in un caso assolutamente analogo come principio, sebbene diverso come situazione giuridica, come detto sopra, si e` gia` espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 286/87.
Si trattava del caso di una signora gia` separata con colpa dal proprio marito, giusta sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva richiesto all`INPS, dopo la morte del coniuge, la corresponsione della pensione di reversibilita` e si era vista respingere la domanda, sia in via amministrativa che giudiziaria.

Giunto il processo in Cassazione, in tale sede, veniva sollevata eccezione di legittimita` costituzionale della normativa che istituiva il divieto di corresponsione della pensione di reversibilita` al coniuge "separato con colpa" (art. 1, primo comma n. 1, del d.l. 18 gennaio 1945 n. 39, nel testo sostituito dall`art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto dall`art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153) in riferimento all`art. 3 della Costituzione.

La Suprema Corte ritenuta preliminarmente rilevante l`esposta questione, atteso che la declaratoria di illegittimita` costituzionale delle norme censurate avrebbe certamente comportato il riconoscimento del diritto della ricorrente alla rivendicata pensione, la rimetteva con ordinanza alla Corte Costituzionale, non ritenendola manifestamente infondata.

La detta norma, infatti, escludendo il diritto del coniuge superstite, separato per sua colpa con sentenza passata in giudicato, alla pensione di riversibilita` avrebbe violato l`art. 3 della Costituzione in quanto:

a) discriminava il coniuge separato per colpa rispetto al coniuge divorziato al quale puo` essere riconosciuto il diritto ad una quota di detta pensione;

b) discriminava il coniuge del dipendente privato separato per colpa rispetto al coniuge del dipendente statale al quale, nonostante la separazione per colpa, spetta, in caso di bisogno, un assegno alimentare;

c) sebbene la detta pensione avesse natura quali alimentare, dava rilievo all`elemento della colpa che e` irrilevante, invece, secondo le norme generali in materia di alimenti;

d) discriminava i coniugi separati prima della riforma del diritto di famiglia dai coniugi separati dopo, rispetto ai quali l`addebito della separazione non preclude il diritto a pensione di reversibilita`.

La Corte Costituzionale riconosceva la fondatezza di tali eccezioni formulando un interessante ragionamento, prendendo spunto dall`evoluzione dell`istituto della pensione di riversibilita`, dalla piu` incisiva generalizzazione del principio di solidarieta` (artt. 3 e 38 della Costituzione), nonche` dalla linea di tendenza alla unificazione dei regimi pensionistici dei lavoratori pubblici e privati, e dall`evoluzione della disciplina legislativa dei rapporti tra i coniugi in caso di scioglimento del matrimonio.

Rilevava, innanzitutto la Corte che il legislatore non aveva affatto accolto l`invito gia` rivoltogli con altra sentenza, di provvedere con apposita norma a soddisfare l`esigenza di attribuire al coniuge del lavoratore privato separato per colpa, ed ora con addebito della separazione, una pensione o una quota di pensione di riversibilita` condizionata allo stato di bisogno soprattutto nelle ipotesi in cui vi era il riconoscimento in suo favore del diritto agli alimenti. A maggiore specificazione di cio` la Corte osservava che la pensione di riversibilita` appartenente al piu` ampio genus delle pensioni ai superstiti, e` una forma di tutela previdenziale nella quale l`evento protetto e` la morte, cioe`, un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.

La pensione di reversibilita` e` dunque, ormai considerata come una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell`interesse della collettivita` alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l`effettivo godimento

dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalita` dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione).

Della solidarieta` generale, in definitiva, fa parte quella solidarieta` che si realizza quando il bisogno colpisce i lavoratori ed i loro familiari per i quali, pero`, non puo` prescindersi dalla necessaria ricorrenza dei due requisiti della vivenza a carico e dello stato di bisogno, i quali si pongono come presupposti del trattamento.
Per effetto della morte del lavoratore, la situazione pregressa della vivenza a carico subisce interruzione, ma il trattamento di riversibilita` realizza la garanzia della continuita` del sostentamento ai superstiti.
Del resto nello stesso senso la Corte Costituzionale con sentenza n. 213/1985 aveva riconosciuto anche all`indennita` di buonuscita la stessa funzione previdenziale, con l`esigenza della ricorrenza dei suddetti presupposti, e l`ha ritenuta spettante anche al coniuge separato per colpa o con addebito della separazione.

Cio` premesso la Corte giungeva ad affermare che: "la tutela previdenziale riguarda anche quei rapporti assistenziali che si atteggiano in modo simile a quelli familiari a condizione che il lavoratore defunto provvedesse in vita, in via non occasionale, al sostentamento di soggetti classificabili come familiari. intendendosi questi ultimi in senso molto lato per i quali non si richiede nemmeno la convivenza, non escludendo tale requisito la possibile autonomia socio-economica del soggetto che, pertanto, non beneficia del trattamento previdenziale, mentre la mancanza di convivenza non esclude anche la sopportazione del carico.

Proprio i suddetti principi hanno, infatti, ispirato quelle norme che, nel settore pubblico, assicurano, anche al coniuge separato per colpa ed in stato di bisogno una quota della pensione di riversibilita` del coniuge defunto e hanno determinato la previsione legale, a favore del coniuge divorziato, di un assegno la cui entita` e` determinata proprio tenendosi conto, oltre che del contributo dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, dello stato di bisogno e delle condizioni economiche nonche` della responsabilita` per la rottura del matrimonio.

Cio` premesso la Corte giungeva ad affermare che le norme censurate, escludendo dall`attribuzione della pensione di reversibilita` il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, contrastavano con i precetti costituzionali invocati (artt. 3 e 38 della Costituzione), creando un`evidente disparita` di trattamento, sia rispetto al coniuge divorziato sia rispetto al coniuge del dipendente statale con la conseguenza che ne doveva essere dichiarata la illegittimita` costituzionale nella parte in cui escludevano dalla erogazione della pensione di riversibilita` il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

Cio` premesso va detto che anche nel caso esaminato la questione sarebbe certamente rilevante, in quanto la declaratoria di incostituzionalita` dell`articolo 9 della l. 898/70 ed in particolare del comma 2 del medesimo, nella parte in cui "non prevede il diritto a ricevere la pensione di reversibilita` anche in favore del coniuge divorziato con sentenza parziale di cui all`art. 4 della stessa legge che si trovi in stato di bisogno o percepisca l`assegno di mantenimento di cui alla precedente sentenza di separazione, ma nei confronti del quale non sia ancora stato stabilito dalla sentenza definitiva, per prematura morte dell`altro coniuge, l`assegno di cui all`art. 5 della l. 898/70", consentirebbe di certo, al coniuge divorziato in stato di bisogno, ma senza assegno, di percepire la pensione di reversibilita`.

Sotto il profilo della incostituzionalita` va, inoltre precisato quanto segue.

L`articolo 9 della legge 898/70, ai commi 2 e seguenti, recita come segue:

2. In caso di morte dell`ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilita`, il coniuge rispetto al quale e` stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell`articolo 5, alla pensione di reversibilita`, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

3. Qualora esista un coniuge superstite aventi i requisiti per la pensione di reversibilita`, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e` attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale e` stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell`assegno di cui all`articolo 5. Se in tale condizione si trovano piu` persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonche` a ripartire tra i restanti le quote attribuite a che sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilita`.

L`art. 2 della Costituzione recita invece:

Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta` e l`eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l`effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all`organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L`art. 38 della Costituzione, inoltre, al primo comma, recita:

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all`assistenza sociale.

Cio` premesso e` immediatamente possibile effettuare una prima considerazione e, cioe` che l`erogazione della pensione di reversibilita` prevista dall`art. 9 ha una natura essenzialmente assistenziale in quanto tende a garantire la tutela non solo del coniuge, ma anche di altri familiari che si trovino in particolari condizioni di bisogno.

Cosi` come gia` sostenuto nella sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata la stessa e`, dunque "una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell`interesse della collettivita` alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l`effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalita` dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione)".

Il detto trattamento trova dunque giustificazione con il riferimento a quella particolare solidarieta` che si crea tra persone gia` legate dal vincolo del coniuge e che puo` continuare ad avere effetti rilevanti anche dopo lo scioglimento del matrimonio, proprio per la lata nozione di famiglia e, dunque, come tale meritevole di tutela ai sensi dell`art. 38 della Costituzione.

In virtu` di quanto esposto e`, percio`, evidente che impedire al coniuge divorziato a seguito di sentenza parziale che si trovi in stato di bisogno, ma che non sia ancora divenuto formalmente titolare dell`assegno di cui all`art. 5, appare assolutamente discriminatorio rispetto al trattamento previsto per altri soggetti in una condizione ad esso assimilabile.

Percepiscono, infatti, la pensione di reversibilita`, sia il coniuge separato che abbia in corso un procedimento di divorzio e sia titolare nelle more di un assegno di mantenimento, ma anche e addirittura quello che, pur in pendenza di divorzio, non riceva alcun assegno, ai sensi dell`art. 156 C.C., in quanto, a suo carico, sia stata addebitata la separazione. Dunque, nei casi in cui sia stata pronunciata soltanto sentenza parziale, ma sussista lo stato di bisogno e` evidente che al coniuge che si trovi in tale stato la pensione andrebbe riconosciuta.

La sentenza parziale di divorzio, prevista peraltro, proprio dall`art. 4 della l. 898/70, non incide, affatto sulle condizioni economiche, ma unicamente sullo "status" coniugale facendo cessare soltanto gli effetti civili del matrimonio e rimettendo alla sentenza defnitiva la statuizione delle previsioni patrimoniali.
Per tali motivi, peraltro, la stessa sentenza parziale non dispone l`interruzione dell`erogazione dell`assegno gia` stabilito in sede di separazione, confermando cio` la valutazione di bisogno gia` effettuata proprio dal Tribunale della separazione stessa.

Non vi e`, dunque, alcun dubbio che la norma esaminata (l`art. 9 della l. 898/70) sia assolutamente discriminatoria, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede il diritto a ricevere la pensione di reversibilita` anche in favore del coniuge divorziato con sentenza parziale di cui all`art. 4 della stessa legge che si trovi in stato di bisogno o percepisca l`assegno di mantenimento di cui alla precedente sentenza di separazione, ma nei confronti del quale non sia ancora stato stabilito dalla sentenza definitiva, per prematura morte dell`altro coniuge, l`assegno di cui all`art. 5 della l. 898/70.

Allo stesso modo per tutte le considerazioni sopra esposte la norma in esame appare in contrasto con l`art. 38 della Costituzione, in quanto la mancata previsione dell`ipotesi appena citata di fatto vanifica il concetto di "solidarieta`" sociale in esso contenuto.

Sta di fatto che, ad oggi, qualora si verifichi un caso come quello oggetto del presente approfondimento, il coniuge superstite, a causa della rigida prassi interpretativa utilizzata dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, si vedra` certamente negare il diritto alla pensione di reversibilita` e dovra`, pertanto agire in giudizio al fine di far valere le proprie ragioni.

Pertanto, quale che sia la soluzione ritenuta piu` opportuna in diritto, in ogni caso, emerge una situazione di profonda discriminazione nei confronti del coniuge divorziato con sentenza parziale e, dunque, appare quanto mai necessario un intervento del legislatore che possa porvi rimedio, garantendo cosi` al coniuge divorziato chi si trovi in reale stato di bisogno, ma non gli sia stato riconosciuto l`assegno, per premorienza dell`altro, un`adeguata e dignitosa tutela economica e sociale.
Nel frattempo la sentenza sopra citata rappresenta un importante precedente e costituisce la base per una futura evoluzione giurisprudenziale e normativa.

Avv. Emilio Curci

Fonte:
http://www.emiliocurci.net/

(Ateneoweb)