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Iva al 22% sull’energia elettrica per le parti comuni dell’edificio

Non è applicabile l’aliquota del 10% alle somministrazioni di energia destinata ai servizi comuni, quali illuminazione delle scale, ascensori, cancello elettrico, citofoni, ecc., nel caso in cui il condominio abbia natura prevalentemente residenziale

di Franco Ricca



Iva pesante sull'energia elettrica destinata alle parti comuni dell'edificio condominiale: la fornitura sconta l'imposta con l'aliquota ordinaria del 22%, non rendendosi applicabile l'agevolazione prevista al punto 103 della tabella A, parte III, allegata al dpr n. 633/72 per l'energia elettrica per uso domestico. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta di consulenza giuridica n. 3, indirizzata a un'associazione che aveva interpellato l'amministrazione per sapere se potesse applicarsi l'aliquota del 10% alle somministrazioni di energia destinata ai servizi comuni, quali illuminazione delle scale, ascensori, cancello elettrico, citofoni, ecc., nel caso in cui il condominio abbia natura prevalentemente residenziale. Totalmente negativa la risposta dell'Agenzia, che sostanzialmente ha escluso in ogni caso la riduzione, anche nel caso in cui il condominio sia costituito esclusivamente da abitazioni. L'Agenzia richiama la circolare n. 82/1999 e la risoluzione n. 150/2004, con le quali è stato chiarito che «l'uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l'energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l'energia nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione». L'uso domestico, ad avviso dell'amministrazione, circoscrive la portata dell'agevolazione soltanto all'energia impiegata nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità, requisito non soddisfatto nel caso della corrente elettrica fornita per il funzionamento delle parti comuni degli edifici condominiali, impiegata quindi esclusivamente in luoghi diversi dall'abitazione. Sostiene al riguardo l'agenzia che «la circostanza che le parti comuni di un edificio non possano essere destinati all'abitazione, a carattere familiare o collettivo, non consente di soddisfare il requisito dell'uso domestico» richiesto dalla disposizione agevolativa sopra richiamata, aggiungendo che non può peraltro escludersi che il condominio effettui prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, ad esempio locazione del campo da tennis, di parti comuni a uso commerciale o per fini pubblicitari.



05/12/2018

(Italia Oggi)