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730 precompilato, stop alla responsabilità dei professionisti

Stop alla responsabilità solidale di Caf e professionisti sulle maggiori imposte del contribuente in caso di errori sul 730. Rimodulate le sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità. Riduzione alla metà (e non più fino a un decimo del minimo) in caso di correzione spontanea della dichiarazione

 

di Valerio Stroppa

 

Stop alla responsabilità solidale di Caf e professionisti sulle maggiori imposte del contribuente in caso di errori sul 730. Rimodulate le sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità. Riduzione alla metà (e non più fino a un decimo del minimo) in caso di correzione spontanea della dichiarazione sulla quale è stato apposto un visto di conformità infedele. Addio ai limiti dimensionali minimi per poter esercitare l'attività di assistenza fiscale. Sono queste alcune novità contenute negli emendamenti al decreto semplificazioni (dl n. 135/2018), sui quali c'è il via libera del governo, da ieri all'esame delle commissioni riunite affari costituzionali e lavori pubblici del senato.

 

Visto infedele. Con l'integrale riscrittura dell'art. 39 del dlgs 241/97 viene disposto il riordino delle sanzioni applicabili ai Caf e ai professionisti che appongono un visto di conformità infedele su una dichiarazione dei redditi o che redigono un'asseverazione non corretta. Il nuovo regime stabilisce una sanzione applicabile in qualsiasi caso, di importo compreso tra 250 e 2.500 euro. Resta ferma la possibilità di trasmettere una dichiarazione rettificativa, con il consenso del contribuente o meno, prima che la violazione sia contestata dall'Agenzia delle entrate. In tali ipotesi, tuttavia, lo sconto sanzionatorio per l'auto-correzione non sarà più quello previsto per il ravvedimento operoso (fino a 1/10 del minimo), bensì pari alla metà del minimo (ossia 125 euro). In caso di accertamento di ripetute violazioni gli intermediari andranno incontro alla sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta la revoca della licenza. La sospensione sarà applicabile anche in caso di definizione agevolata, in modo da rendere più efficace il sistema sanzionatorio.

 

Responsabilità solidale. Con il restyling dell'art. 39 viene meno una delle norme più discusse collegate all'operazione 730 precompilato. Si tratta cioè dell'attuale secondo periodo del comma 1, ai sensi del quale, se la dichiarazione viene presentata tramite Caf o professionisti abilitati, tutti i controlli documentali che attestano gli oneri sono effettuati dal fisco nei confronti di questi ultimi, unici responsabili anche per il pagamento delle eventuali somme dovute, incluse le maggiori imposte, salvo i casi di condotta dolosa del contribuente. Per effetto della modifica proposta, dovrebbe tornare applicabile la disciplina ordinaria, regolata dall'art. 1176 cc in materia di diligenza professionale.

 

Certificazione infedele. Dimezzate le sanzioni per i casi in cui l'infedeltà del professionista riguarda la certificazione tributaria ex art. 36, dlgs 241/97 (visto pesante). Le sanzioni passano dall'attuale forchetta 516-5.165 euro a un intervallo tra 258 e 2.582 euro. Confermata la previsione secondo cui l'accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio comportala sospensione da uno a tre anni, che diventa poi inibizione definitiva in caso di recidiva.

 

Requisiti Caf. Tornano alle origini i requisiti richiesti a organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e sostituti d'imposta aventi almeno 50 mila iscritti che intendono aprire o mantenere un centro di assistenza fiscale. Con una marcia indietro rispetto a quanto stabilito dal dlgs 175/2014 e dalla legge 208/2015, sparisce il vincolo di dover trasmettere almeno l'1% delle dichiarazioni elaborate da tutti i Caf per ogni anno fiscale. Limite che ciascun Caf deve rispettare mediamente in ogni triennio a partire dal 2015, pena revoca della licenza. Si rimuove il paletto, a favore di quei Caf che non riescono a raggiungere la soglia (160 mila 730 inviati ogni anno a livello nazionale).

 

11/01/2019

(Italia Oggi)