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Firma digitale non obbligata per la fattura elettronica

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Doppio regime per la firma digitale sulle fatture elettroniche. L’apposizione resta una mera facoltà nei rapporti tra privati, ma continua a essere obbligatoria per le fatture emesse nei confronti della Pubblica amministrazione

 

di Fabrizio G. Poggiani

 

Doppio regime per la firma digitale sulle fatture elettroniche. L'apposizione resta una mera facoltà nei rapporti tra privati, ma continua a essere obbligatoria per le fatture emesse nei confronti della Pubblica amministrazione. Si evidenzia, innanzitutto, che l'apposizione della firma digitale sulla fattura elettronica garantisce la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento, nonché la riconducibilità al redattore, attribuendo allo stesso documento, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'efficacia probatoria.

 

Trattandosi di un adempimento facoltativo molti operatori si stanno chiedendo il motivo per cui si ritiene opportuna l'apposizione della firma digitale ma, in questa sede, non si può che limitarsi a ricordare che quest'ultima consente sicuramente di assicurare i requisiti di autenticità dell'origine e di integrità del documento, in aggiunta alla riconducibilità dell'autore (art. 20, dlgs 82/2005).

 

Nel caso in cui l'emittente scelga la possibilità di inviare file compressi, contenenti più fatture, si rende necessario firmare ogni singolo file fattura e utilizzare determinati formati (CAdES-BES e XAdES-BES).

 

Ulteriori problemi emergono con riferimento alle indicazioni, obbligatorie anche per norme non di natura tributaria ma per altre disposizioni, che devono essere inserite nella fattura, in modalità fin troppo abbreviata, nell'unico campo libero; si tratta, per esempio, ma non è l'unico caso, del codice usato dagli agricoltori, più noto come numero di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (Rup), che producono e commercializzano determinate tipologie di vegetali. Le fatture, inoltre, costituiscono documenti informatici e come tali devono essere conservati con una particolare procedura indicata dall'art. 3, dm 17/06/2014, ai sensi del quale devono essere rispettate le norme del codice civile, del codice dell'amministrazione digitale e le relative regole tecniche, nonché quelle tributarie, concernenti la corretta tenuta della contabilità, consentendo le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni negli archivi informatici con ricerca agevolata (nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva e quant'altro). Il processo di conservazione, inoltre, si deve concludere entro tre mesi dalla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi del comma 4-ter, art. 7, dl 357/1994, con apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi.

 

Sul punto, posta la possibilità di utilizzare anche un sistema gratuito messo a disposizione dell'Agenzia delle entrate, previa sottoscrizione dell'accordo e per la durata di quindici anni, il soggetto aderente può trasmettere volontariamente al servizio anche le fatture che abbiano data antecedente o coincidente con quella di adesione, mentre l'Agenzia delle entrate si prende settantadue ore, al netto delle festività, per emettere una ricevuta di avvio che attesta la presa in carico del documento e/o l'eventuale rifiuto e, nell'area riservata, viene data indicazione sul completamento del processo; l'apposizione della firma digitale sussiste, ma con riferimento limitato a quella del responsabile della conservazione, sia che la conservazione avvenga tramite l'agenzia o che avvenga tramite software house.

 

Com'è noto, in presenza di fatture senza applicazione dell'Iva e di importo superiore a 77,47 euro deve essere assolta anche l'imposta di bollo, attualmente pari a 2 euro; secondo la disciplina previgente, di cui all'art. 6, dm 17/06/2014, era possibile eseguire il versamento entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, in modo virtuale e utilizzando la delega modello «F24», poiché la marca da bollo sul documento informatico non è, inevitabilmente, più apponibile. Con il dm 28/12/2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7/1/2019 n. 5), però, sono state riviste le modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e, in particolare, è stato disposto che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche, emesse in ciascun trimestre, deve essere eseguito entro il giorno 20 del mese successivo. A tal fine l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dovuto con una specifica comunicazione nell'area riservata del proprio sito web e il relativo pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale o con l'utilizzo di una delega modello «F24», precompilata. L'art. 2 del provvedimento prevede che tali modalità di assolvimento dell'imposta di bollo trovano applicazione a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal primo gennaio scorso (1/1/2019) e, quindi, l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 dovrà essere versata entro il prossimo 23 aprile, giacché il 20 aprile cade di sabato.

 

11/01/2019

(Italia Oggi)