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Rottamazione, con due rate addio spese processuali

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Chi versa le prime rate delle imposte rottamate, in questo caso le prime due, può ottenere l’estinzione del giudizio senza farsi carico di tutte le spese processuali che dovranno essere ripartite dal giudice fra le Entrate e il cittadino

 

di Debora Alberici

 

Chi versa le prima rate delle imposte rottamate, in questo caso le prime due, può ottenere l'estinzione del giudizio senza farsi carico di tutte le spese processuali che dovranno essere ripartite dal giudice fra le Entrate e il cittadino. Infatti la procedura è una definizione agevolata e quindi non si può caricare il contribuente di tutti i costi del giudizio sulle cartelle.

 

Lo ha sancito la Suprema Corte di cassazione che, con l'ordinanza numero 7107 depositata il 13 marzo 2019, ha interpretato le norme contenute dl 193/2016. La vicenda riguarda un piccolo imprenditore al quale era stato notificato un accertamento induttivo dopo il ritrovamento, durante un'ispezione della Guardia di finanza, di un pc con la contabilità parallela.

 

L'uomo aveva impugnato senza successo l'atto di fronte alla Ctp e poi alla Ctr. Quindi aveva aderito alla rottamazione delle cartelle prevista dal dl 193/2016. Dopo aver versato le prime due rate aveva chiesto l'estinzione del giudizio ormai pendente di fronte alla Suprema corte.

 

La sezione tributaria ha accolto l'istanza compensando interamente anche le spese processuali. Sul punto nella stringata quanto interessante motivazione si legge infatti che preliminarmente va dato atto che il ricorrente ha depositato in data 30 novembre 2018 istanza di rinuncia al ricorso, avendo richiesto, ai sensi dell'art 6 del dl 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225, la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, riferiti agli avvisi di accertamento oggetto degli originari ricorsi da parte del contribuente nel presente giudizio, rendendo contestualmente la dichiarazione d'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, ed avendo dato atto, nell'istanza di rinuncia, di avere di avere nel contempo versato le prime due rate determinate in virtù della concessa definizione agevolata.

 

Ma non solo. Gli Ermellini hanno deciso per la compensazione delle spese di lite, non trovando applicazione, hanno messo nero su bianco, la regola generale di cui all'articolo 391 c.p.c. poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata.

 

14/03/2019

(Italia Oggi)