News

Iva, c’è più tempo per ravvedersi

Con la proroga dell’invio delle liquidazioni Iva periodiche, i contribuenti che hanno omesso i versamenti iva dell’ultimo trimestre compreso l’acconto del 27 dicembre 2018 avranno più tempo per mettersi in regola utilizzando il ravvedimento operoso

 

di Giuliano Mandolesi

 

Con la proroga dell'invio delle liquidazioni Iva periodiche più tempo per ravvedere i versamenti omessi.

 

Grazie al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 che ha riscritto lo scadenzario fiscale della prima parte del 2019 e posticipato al 10 aprile 2019 l'invio delle liquidazioni Iva periodiche relative al quarto trimestre 2018, i contribuenti che hanno omesso e/o in tutto o in parte i versamenti Iva dell'ultimo trimestre compreso l'acconto del 27 dicembre 2018 avranno più tempo per mettersi in regola utilizzando il ravvedimento operoso.

 

Il ravvedimento operoso, istituto disciplinato dall'articolo 13 del Decreto legislativo 472/1997 che consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti beneficiando di una scontistica sulle sanzioni, è stato di fatto depotenziato dall'entrate in vigore delle lipe che, velocizzando in maniera determinante l'attività liquidatoria dell'Agenzia delle entrate passata da oltre un anno a soli due-tre mesi dall'omissione, hanno troncato la gittata temporale di utilizzo dello strumento agevolativo utilizzando dai contribuenti non solo per sanare dimenticanze ma anche per autofinanziarsi in caso di carenza di liquidità.

 

Prorogando dunque il termine per l'invio delle liquidazioni periodiche Iva al 10 aprile, i contribuenti che per errore o «necessità» non hanno ottemperato gli obblighi di versamento dell'ultimo trimestre Iva compreso l'acconto dell'imposta sul valore aggiunto di fine dicembre 2018 avranno almeno un mese in più per autoregolarizzasi utilizzando le sanzioni ridotte.

 

Infatti la regolarizzazione è ammissibile (come dispone il comma 1 dell'articolo 13 del Dlgs 472/1997) finché «la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza».

 

Lo stesso effetto non è replicabile invece sul saldo dell'imposta sul valore aggiunto poiché visto le numerose possibilità concesse ai contribuenti per adempiere al versamento, l'attività liquidatoria del saldo essendo estremamente articolata non è legata all'invio delle liquidazioni periodiche Iva.

 

Discorso a parte invece va fatto per i contribuenti con liquidazione Iva mensile per cui i benefici della proroga avranno l'effetto di posticipare l'attività di «riscossione» dell'agenzia delle entrate per addirittura tutti e quattro i versamenti relativi all'ultimo trimestre 2018, quelli del 16 novembre 2018, del 17 dicembre 2018, del 27 dicembre (l'acconto Iva) 2018 e del 16 gennaio 2019.

 

15/03/2019

(Italia Oggi)