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La rottamazione è compatibile con la compensazione

In caso di rottamazione non opera il divieto di compensazione considerato che “la presentazione della domanda di definizione agevolata determina la sospensione dell’attività di riscossione e che il pagamento della prima o unica rata estingue le attività esecutive già intraprese”.

 

di Giuliano Mandolesi

 

In presenza di rottamazione non vige il divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali (cioè l'utilizzo del credito di un'imposta per pagare il debito fiscale di un'altra imposta). È questa l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate fornita con istanza di interpello 913-844/2018 (che ItaliaOggi è in grado di anticipare) che di fatto dà il via libera alla possibilità di compensare orizzontalmente crediti fiscali a tutti i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo di importo superiore di 1.500 euro oggetto di rottamazione «in bonis». La questione nasce in conseguenza dell'art. 31, comma 1 del dl 78/2010 che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2011 il divieto di effettuare compensazioni dei crediti relativi alle imposte erariali (ai sensi dell'art. 17, comma 1 del dlgs 241/97), in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Secondo l'Agenzia in caso di rottamazione ex art. 3, dl 118/2018 (dl fiscale) non opera il divieto di compensazione considerato che «la presentazione della domanda di definizione agevolata determina la sospensione dell'attività di riscossione e che il pagamento della prima o unica rata estingue le attività esecutive già intraprese». Come specificato dall'art. 3 del dl infatti, anche solo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ha un forte potere inibente nei confronti delle attività di recupero del riscossore (e a tutela dei contribuenti) ovvero:

 

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

 

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

 

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

 

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

 

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

 

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli art. 28-ter e 48-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 602;

 

f-bis) si applica la disposizione di cui all'art. 54 del dl 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, ai fini del rilascio del Durc.

 

In complemento al comma 10, il comma 13 lettera b prevede inoltre che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. In conseguenza di quanto detto, solo ed esclusivamente in caso di rottamazione «saltata», ovvero di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, risultando la definizione agevolata priva di effetti potrà riprendere la riscossione e contestualmente riattivarsi il divieto di compensazione. L'Agenzia chiude l'interpello con una specifica estremamente gravosa per il contribuenti inadempienti ovvero che in caso di definizione agevolata inefficace anche le compensazioni precedenti effettuate nel corso della rottamazione saranno considerate operate in violazione del divieto e saranno sanzionate con pagamento del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo.

 

19/03/2019

(Italia Oggi)