News

La maxievasione raddoppia i termini per l’accertamento

I termini per l’accertamento raddoppiano sempre in caso di maxi evasione fiscale. Infatti in questi casi si configura la speciale condizione obiettiva che non necessita della presentazione della querela penale

 

Pagina a cura di Debora Alberici* *cassazione.net

 

I termini per l'accertamento raddoppiano sempre in caso di maxi evasione fiscale. Infatti in questi casi si configura la speciale condizione obiettiva che non necessita della presentazione della querela penale. Né l'avviso dell'amministrazione deve contenere alcuna motivazione. Lo ha sancito la Cassazione che, con ordinanza 4205/2019, ha accolto il ricorso delle Entrate. La sezione tributaria aderisce all'orientamento prevalente secondo cui l'ufficio ha più tempo per l'atto impositivo a patto che ci siano le condizioni per la presentazione della querela penale, senza che il procedimento sia stato effettivamente attivato. E per la prima volta sostiene che la misura della presunta evasione sia una condizione tale da conferire all'amministrazione più tempo per emettere l'atto impositivo. Sul punto i Supremi giudici chiariscono infatti che il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p,p,, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall`accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l'azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna. Insomma, il raddoppio attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento e i termini raddoppiati sono anch'essi fissati direttamente dalla legge, come tali operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, senza che all'ufficio sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione. Non vi è obbligo pertanto neppure di esternare le ragioni in base alle quali l'Agenzia ritenga operante il raddoppio del termine, esulando l'applicazione da scelte discrezionali. Di conseguenza l'atto impositivo non deve contenere una specifica motivazione sul punto, in quanto l'onere motivazionale previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 afferisce all'an e al quantum della pretesa tributaria e ha lo scopo di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa. Ora gli atti torneranno alla Ctr per la decisione definitiva.

 

21/03/2019

(Italia Oggi)