News

Ricerca e sviluppo, bonus da verificare

L’Agenzia delle entrate è tenuta entrare nel merito delle attività di ricerca e sviluppo svolte dalle imprese che intendono ottenere il relativo credito d’imposta. Deve entrare nel merito delle spese rendicontate e il suo controllo non si limita agli aspetti formali

di Roberto Lenzi

L'Agenzia delle entrate è tenuta entrare nel merito delle attività di ricerca e sviluppo svolte dalle imprese che intendono ottenere il relativo credito d'imposta. Deve entrare nel merito delle spese rendicontate e il suo controllo non si limita agli aspetti formali. Non solo. Qualora gli uffici non abbiano le competenze necessarie, l'Agenzia può chiedere un parere al ministero dello sviluppo economico. Lo evidenzia la circolare n. 8/2019 delle Entrate sulle novità fiscali della legge di bilancio 2019, in cui si specifica «che l'attività di controllo della corretta applicazione della disciplina del credito di imposta non consiste solo nella verifica dell'effettività e dell'ammissibilità delle spese indicate dall'impresa, nonché della loro pertinenza e congruità, presupponendo anche la previa analisi dei contenuti di ricerca e sviluppo delle attività svolte ai fini della loro ammissibilità al beneficio».

La legge di Bilancio ha introdotto l'obbligo di predisporre la relazione illustrativa di quanto svolto. L'Agenzia ha precisato cosa deve contenere. Così diventa importante la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso. A ancora più rilevante e forse difficile per la stragrande maggioranza delle pmi, abituate più a lavorare per i nuovi prodotti che a valutare gli aspetti teorici, emerge la necessità della «individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell'arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo». La relazione deve contenere anche gli elementi rilevanti per la valutazione della «novità» dei prodotti o processi messi in cantiere. Nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, deve far emergere gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti a essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa. L'Agenzia inserisce tra queste la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa che ritiene escluse in via di massima dalle attività ammissibili: vi possono rientrare solo se per la loro realizzazione si rendano necessarie attività di ricerca e sviluppo, ma in tal caso sono comunque pur sempre ammissibili le sole attività ammissibili ai fini della disciplina agevolativa. La legge di Bilancio ha introdotto l'onere da parte dell'impresa di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta.

La relazione, in caso di attività svolte direttamente dall'impresa, deve essere redatta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi del dpr 445/2000. Nel caso di ricerca extra-muros, ossia commissionata a soggetti esterni all'impresa la redazione della relazione tecnica è posta a cura dello stesso soggetto cui sono state commissionate le attività di ricerca e sviluppo. La circolare precisa che anche nel caso di attività commissionate da impresa ad altra facente parte dello stesso gruppo l'adempimento è a carico del soggetto commissionario. In sede di controllo, sulle attività svolte, la circolare precisa che trattandosi di analisi per le quali si può rendere necessario il supporto di competenze specialistiche nei vari ambiti scientifici e tecnologici, l'Agenzia delle entrate potrà avvalersi del supporto del ministero dello sviluppo economico per ricevere pareri tecnici in ordine sia alla qualificazione delle attività svolte dall'impresa sia in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute.

24/04/2019

(Italia Oggi)