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Limiti al sequestro dei conti bancari dell’impresa

Nell'ambito di un'inchiesta per omesso versamento delle ritenute all'imprenditore e all'azienda il sequestro sui conti bancari può essere emesso nei limiti del saldo attivo presente al momento della scadenza per il pagamento del contributo Inps e cioè quando si è consumato il reato

 

di debora alberici

 

Nell'ambito di un'inchiesta per omesso versamento delle ritenute all'imprenditore e all'azienda il sequestro sui conti bancari può essere emesso nei limiti del saldo attivo presente al momento della scadenza per il pagamento del contributo Inps e cioè quando si è consumato il reato. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22061 del 21 maggio 2019, ha accolto il ricorso di un imprenditore.

 

In altre parole tutto il denaro acquisito dalla società indagata dopo la scadenza del pagamento non può essere sottoposto alla misura.

 

Per usare le parole dei Supremi giudici, «in tema di omesso versamento di ritenute operate quale sostituto di imposta il profitto del reato consiste nel corrispondente risparmio di spesa e, in particolare, nelle disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente alla data di scadenza del termine per il pagamento e non versate. Ne consegue che il sequestro, per essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta del danaro costituente il profitto del reato omissivo, non può mai essere disposto, ne essere eseguito, per importi comunque superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari e/o postali di cui il contribuente disponeva alla scadenza del termine per il pagamento, ne su somme di danaro acquisite successivamente alla consumazione del reato».

 

Ciò, ha precisato il Collegio di legittimità, dipende dalla natura fungibile del denaro che è insufficiente a qualificare di per sé come «profitto» l'oggetto del sequestro. Ma non solo, è necessario anche provare che la disponibilità della somma successivamente sequestrata costituisca essa stessa risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta o che si tratti di liquidità rimasta nella disponibilità del contribuente per tutto il tempo che va dalla scadenza del termine (momento di perfezione del reato) alla data di esecuzione del sequestro.

 

Nell'affermare questi interessanti principi la Suprema corte rafforza i «dogmi» della confisca: la misura va disposta in relazione alla parte di debito residua nel senso che se il contribuente ha pianificato una rateizzazione quanto già versato è escluso dal sequestro.

 

22/05/2019

(Italia Oggi)