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Bonus fiscale per le pmi che si quotano

L’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo che le imprese beneficiarie dovranno utilizzare per fruire del credito d’imposta. Si completa così il quadro attuativo dell’agevolazione introdotta dall’articolo 1, comma 89 della legge n. 205/2017

 

di Valerio Stroppa

 

Tutto pronto per l'utilizzo del bonus fiscale per le pmi che si quotano. Con la risoluzione n. 52/E del 21 maggio 2019 l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo che le imprese beneficiarie dovranno utilizzare per fruire del credito d'imposta. Il codice da indicare nel modello F24 è il «6901». Si completa così il quadro attuativo dell'agevolazione introdotta dall'articolo 1, comma 89 della legge n. 205/2017.

 

La manovra di bilancio per il 2018 ha previsto la concessione di un tax credit a favore delle pmi che decidono di aprire al pubblico la propria compagine sociale. In particolare, l'incentivo è determinato in relazione ai costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o europei. Il bonus è pari al 50% delle spese ammissibili effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020, data ultima entro la quale il processo di ipo deve essere completato. L'importo massimo che può essere riconosciuto è pari a 500 mila euro per ciascuna impresa. Il dm 23 aprile 2018 ha dato attuazione al meccanismo incentivante, definendo tra l'altro i requisiti soggettivi per l'ottenimento del bonus, le attività e i costi ammissibili, nonché la procedura di concessione del credito d'imposta. Le aziende interessate devono inoltrare apposita domanda via Pec al ministero dello sviluppo economico. Le istanze devono essere trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo. Con riferimento al 2018, pertanto, i moduli andavano inviati entro lo scorso mese di marzo. Dopodiché sarà la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le pmi del Mise a comunicare entro 30 giorni ai diretti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell'agevolazione (e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante). A questo punto, poiché la legge stabilisce che il tax credit può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mancava solo il codice tributo per l'effettivo utilizzo dell'agevolazione. La risoluzione di ieri ha posto anche l'ultimo tassello del mosaico, istituendo il codice «6901».

 

I contribuenti che hanno ottenuto il via libera all'utilizzo del credito d'imposta dovranno presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione «Erario» della delega di pagamento e il relativo importo, non superiore a quello certificato dal Mise, inserito nella colonna «importi a credito compensati». L'unico caso in cui la somma va iscritta tra i debiti è quello in cui il contribuente debba per qualche motivo procedere alla restituzione del bonus. L'anno di riferimento da indicare nell'F24 è dato dall'anno di sostenimento dei costi per le spese di consulenza da parte della pmi. Si ricorda infine che se la quotazione non va in porto il bonus non è spettante: per questo motivo, nel richiedere l'agevolazione al Mise le società devono sempre allegare la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione in Italia o in un paese Ue/See.

 

22/05/2019

(Italia Oggi)