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Split payment, recupero fai-da-te dell’Iva in eccesso

Lo split payment apre al recupero “fai da te” dell’Iva in eccesso che sia già stata riconosciuta indebita dal fisco

 

di Franco Ricca

 

Lo split payment apre al recupero «fai da te» dell'Iva in eccesso che sia già stata riconosciuta indebita dal fisco: qualora il fornitore che ha addebitato indebitamente l'imposta non possa più emettere la nota di credito, il cliente può comunque recuperarla trattenendola da quella dovuta nell'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. In questo caso, infatti, si è verificato un pagamento all'erario oggettivamente indebito, recuperabile mediante compensazione ex articolo 1241 c.c., che dovrà però emergere da apposita, motivata documentazione contabile. Questa l'interessante risposta (n. 243/2019) fornita dall'Agenzia delle entrate ieri, sull'istanza di interpello avente ad oggetto le modalità di recupero, da parte del committente in regime di split payment, della maggiore imposta erroneamente applicata dal fornitore su servizi di ristorazione fatturati ad aliquota del 10% anziché del 4%. L'istante, nel fare presente di avere ricevuto dal fornitore le note di accredito relativamente alle fatture per le quali era ancora pendente il termine di un anno per la rettifica in diminuzione, previsto dall'art. 26, terzo comma, del dpr n. 633/72, aveva chiesto all'Agenzia di conoscere le modalità per il recupero dell'imposta relativa alle fatture pregresse. In proposito, l'Agenzia premette di avere già precisato, che qualora il fornitore emetta una nota di variazione in diminuzione in relazione ad una fattura emessa in regime di split payment, l'ente cessionario/committente potrà recuperare l'imposta:

 

- provvedendo alle conseguenti rettifiche nei registri Iva, qualora abbia effettuato l'acquisto nell'ambito di un'attività commerciale;

 

- scomputandola dai successivi versamenti da effettuare con il meccanismo dello split payment, qualora l'acquisto sia stato invece operato nell'ambito della sfera istituzionale.

 

Per quanto riguarda invece l'Iva indebitamente versata in relazione alle fatture per le quali il fornitore non può più emettere le note di variazione, l'agenzia ritiene che il maggior importo versato costituisca un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., che, se riconosciuto dall'amministrazione finanziaria, può dare luogo al rimborso oppure, in alternativa, alla compensazione ai sensi degli artt. 1241 e ss. del c.c.

 

Posto che, nella fattispecie, la natura indebita della maggiore Iva versata emerge dal parere reso dall'agenzia su una precedente istanza di interpello del contribuente, questi potrà recuperare gli importi versati in eccesso scomputandoli dai futuri versamenti da eseguire, relativamente alla sfera istituzionale, in regime di split payment. A tale fine, il contribuente dovrà evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione, indicando le sottostanti motivazioni, anche attraverso un apposito prospetto di riconciliazione dal quale emerga la corrispondenza tra le operazioni in relazione alle quali è stato effettuato, in regime di split payment, il versamento dell'indebito e quelle sulle quali è stata applicata la minore aliquota Iva, ai fini della determinazione del credito utilizzabile in compensazione.

 

17/07/2019

(Italia Oggi)