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Professionisti, pagelle fiscali riviste

Per venti pagelle fiscali (i nuovi modelli Isa) è già l’ora dell’evoluzione anticipata. Con effetto dall’anno di imposta 2019 (dal 2020 dunque), vedranno la luce le versioni “evolute” dei modelli Isa relative anche alle più importati categorie professionali

 

di Andrea Bongi

 

Per venti modelli Isa è già l'ora dell'evoluzione anticipata. Con effetto dall'anno di imposta 2019 (dal 2020 dunque), stando a quanto annunciato da Sose nel corso dell'audizione tenutasi ieri presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, vedranno infatti la luce le versioni «evolute» dei modelli di indici sintetici di affidabilità relative alla filiera delle costruzioni (4 Isa), ai settori con ricavi derivanti da apparecchi automatici (7 Isa) nonché quelli delle più importati categorie professionali (9 Isa). Tra queste ultime sono infatti già in revisione, tra gli altri, i modelli Isa dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, degli studi notarili, degli studi legali, degli ingegneri e dei geometri.

 

Si tratta di una evoluzione anticipata in deroga all'ordinario criterio della revisione biennale dei modelli stabilito dall'articolo 9-bis del dl n.50/2017. Per altri 69 modelli Isa infatti la versione evoluta debutterà con effetto dal 1° gennaio 2020.

 

L'evoluzione dei modelli Isa dei liberi professionisti verrà identificata sulla base del cambio della prima lettera dell'acronimo che contraddistingue ogni singola categoria che verrà sostituito dall'attuale lettera «A» con la lettera «B» (si veda tabella in pagina).

 

Per quanto riguarda nello specifico il modello Isa AK05U dei commercialisti e consulenti del lavoro la sua evoluzione anticipata si è resa necessaria per una serie di motivazioni fra le quali, in primis, le difficoltà applicative legate alle c.d. tariffe medie su base provinciale che vengono utilizzate per far scattare i relativi indicatori di anomalia.

 

L'attuale modello AK05U, al pari di tutti gli altri modelli in evoluzione, verrà dunque applicato per un solo periodo d'imposta ossia per quello chiuso al 31 dicembre 2018.

 

Stando alle indicazioni fornite ieri dalla SoSe, l'evoluzione anticipata dei modelli Isa delle attività professionali con attività a prestazione si è resa necessaria a causa della particolare complessità che caratterizza tali tipologie di professioni. Nello specifico si tratta di una serie di aspetti fra i quali: gli effetti del principio di cassa dei professionisti; la variabilità di risultati fra un anno e l'altro in ragione del numero e tipologia delle prestazioni svolte, spesso a parità di struttura e di costi; l'anelasticità dei costi dello studio professionale rispetto all'andamento dei compensi; la grande variabilità dei compensi relativi alle singole prestazioni commisurati alla concorrenza sul territorio, al valore, al tempo, alla professionalità e al prestigio del singolo studio professionale.

 

I nuovi modelli evoluti delle categorie professionali potranno anche sfruttare le semplificazioni introdotte dal c.d. decreto crescita (dl n.34/2019) per quanto attiene alla compilazione dei quadri relativi ai dati contabili. Secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4-quinquies comma 4-bis, della disposizione normativa richiamata infatti: «dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi..».

 

Ovviamente alcuni dati contabili richiesti dai modelli Isa - in primis il valore dei beni strumentali - dovrà ancora essere immesso «manualmente» dal contribuente, mentre tutti gli altri dati contabili, già inseriti nei quadri RE dei modelli Redditi 2020, non dovrebbero essere più richiesti dalle evoluzioni in vigore dal 1° gennaio 2019.

 

Anche per i nuovi modelli Isa sembrano dunque ripetersi le difficoltà applicative che hanno da sempre caratterizzato la gestione degli studi di settore delle attività professionali. Il problema di fondo, che la stessa amministrazione finanziaria non ha esitato nel riconoscere anche nel recente passato, è costituito dalla caratteristica strutturale di tali attività i cui compensi sono direttamente riconducibili alle prestazioni effettuate e, soprattutto, riscosse.

 

Il regime di cassa pura che caratterizza la determinazione fiscale del reddito delle attività professionali continua ad essere una variabile difficilmente riconducibile all'interno di formule statistico matematiche predefinite.

 

Se questo è lo scenario che si prefigura per la prossima stagione degli Isa delle più importanti professioni liberali del nostro paese non resta che riflettere attentamente su quale possa essere l'attendibilità dei punteggi sintetici di affidabilità fiscale che vengono evidenziati dagli attuali modelli Isa per i quali si prefigura un prematuro superamento.

 

In questo senso l'esperienza dei venti anni di applicazione degli studi di settore dovrebbe guidare le valutazioni dei contribuenti e dei professionisti che li assistono. È del tutto evidente infatti che anche nel mondo Isa, le evoluzioni dello strumento dovranno essere considerate sicuramente come più «attendibili» delle versioni precedenti dagli stessi sostituite.

 

Sulla base di tali considerazioni quindi un punteggio poco soddisfacente in termini di affidabilità fiscale conseguito ad esempio con l'utilizzo del modello Isa AK05U (dedicato ai commercialisti ed ai consulenti del lavoro) potrebbe essere completamente ribaltato dall'applicazione retroattiva con i dati del 2018, del nuovo modello evoluto BK05U.

 

Si tratta di riflessioni che possono essere prese in considerazione proprio nel corso di questi giorni dove l'approccio con i nuovi strumenti di compliance, ancora orfani di una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, sta mettendo a dura prova sia i contribuenti che i professionisti che li assistono.

 

17/07/2019

(Italia Oggi)