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Reati fiscali, più tolleranza

Non si può condannare il contribuente per omessa dichiarazione fiscale senza dimostrare la sua specifica volontà di aver voluto evadere le tasse

 

di Dario Ferrara

 

Non si può condannare il contribuente per omessa dichiarazione fiscale senza dimostrare il dolo specifico dell'evasione. E ciò perché a integrare il reato ex articolo 5 del decreto legislativo 74/2000 non basta la mera violazione dell'obbligo ma è necessario provare che l'interessato avesse effettivamente la volontà di porre in essere la condotta che si risolve nel sottrarsi agli obblighi verso l'erario. Così la sentenza 31343/19 di ieri della terza sezione penale della Cassazione.

 

Colpa esclusa. Il ricorso dell'imputato è accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale, che addirittura si pronunciava per l'inammissibilità. Si riapre, dunque, il giudizio a carico del contribuente condannato in appello a nove mesi di reclusione dopo che alcuni capi di imputazione vengono dichiarati prescritti. Trova ingresso la censura della difesa secondo cui l'elemento psicologico del reato viene ritenuto sussistente soltanto in base all'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione senza che il giudice compia un'indagine sull'effettiva volontà da parte dell'agente di porre in essere la condotta evasiva. Né l'omessa dichiarazione si può configurare sulla base della mera mancata vigilanza sull'operato del commercialista perché altrimenti il rimprovero dell'atteggiamento antidoveroso si trasformerebbe da doloso in colposo (culpa in vigilando).

 

Motivazione apparente. La motivazione della condanna, insomma, deve ritenersi meramente apparente laddove si limita a richiamare regole di esperienza senza analizzare specifici elementi di fatto che emergono dagli atti, in grado di dimostrare che il soggetto obbligato ai versamenti abbia consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione a un'evasione dell'imposta superiore alla soglia di rilevanza penale. L'imputato lamenta fra l'altro che il superamento del limite di legge sarebbe stato dedotto dal solo accertamento della Guardia di finanza.

 

Misura e consapevolezza. Resta da capire come il dolo specifico di evasione possa essere dimostrato. La prova si può desumere dalla misura con cui risulta superata la soglia di rilevanza penale prevista per l'imposta e dalla piena consapevolezza del contribuente sull'esatto ammontare del tributo da versare. Parola al giudice del rinvio.

 

18/07/2019

(Italia Oggi)