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Antiriciclaggio, c’è più tempo

Slitta dal 23 luglio al 1° gennaio 2020 il termine entro il quale i dottori commercialisti dovranno adeguarsi alle nuove regole tecniche su valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione di documenti, atti e informazioni

 

di Luciano De Angelis

 

Antiriciclaggio, più tempo ai commercialisti: slitta dal 23 luglio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine entro il quale gli studi dovranno adeguarsi alle nuove regole tecniche su valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti. Lo si legge nella circolare avente a oggetto «Differimento dei termini di applicazione delle regole tecniche emanate dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 11, c. 2 del dlgs 231/2007 (come modificato dal dlgs n. 90)» inviata ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, quale organo di autoregolamentazione, ex art. 11, comma 2 del dlgs 231/07, ai presidenti degli ordini territoriali ai fini di un'ampia diffusione agli iscritti. Nessuna novità, invece per l'autovalutazione degli studi professionali: la dead line era e resta fissata al 30 aprile 2020.

 

Cosa sono le regole tecniche. Alla emanazione delle regole tecniche, previste dall'art. 11, comma 2 del dlgs 231/2007 sono chiamati tutti gli ordini dei professionisti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio. Finora tuttavia, esse sono state emanate esclusivamente da notai e dottori commercialisti, mentre mancano ancora quelle degli avvocati (attualmente al vaglio del Comitato di sicurezza finanziaria) e dei consulenti del lavoro. Per i dottori commercialisti le regole tecniche sono tre e riguardano, come detto la valutazione del rischio (articoli 15 e 16 del dlgs 231/2007), l'adeguata verifica della clientela (articoli 17-30), la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (articoli 31-32 e 34). Esse sono state emanate lo scorso 23 gennaio, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, e sono considerate vincolanti per gli iscritti all'albo.

 

Le ragioni dello slittamento. Nel documento del Cndcec si evidenzia che le ragioni della proroga sono da individuarsi:

 

1) Nella prossima emanazione delle disposizioni di modifica del decreto legislativo 231/2007 in relazione al procedimento di recepimento della Direttiva n. 2018/843 (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio);

 

2) Nella recente diffusione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

 

In merito alla V direttiva, in particolare, si ricorda che il decreto di recepimento è stato approvato i primi giorni di luglio in consiglio dei ministri ed è attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari per i previsti pareri. Le nuove disposizioni, che modificheranno più di 40 articoli dell'attuale decreto legislativo 231/2007, così come modificato dal dlgs 90/2017 dovrebbero quindi essere definitivamente approvate ed essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro l'estate.

 

Gli effetti delle modifiche attese. Le rilevanti modifiche attese, secondo l'organo di autoregolamentazione, renderanno necessario un aggiornamento in particolare delle linee guida emanate lo scorso mese di maggio che dovranno essere assoggettate a una revisione/integrazione. Si provvederà inoltre a diffondere ulteriori strumenti tecnici (schede operative, fogli di calcolo, ecc.) finalizzati ad agevolare ordini ed iscritti nel corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Va da sé che con lo slittamento dei tempi di applicazione, anche gli organi accertatori non potranno contestare ai dottori commercialisti ed esperti contabili specifiche violazioni, anteriormente al 1° gennaio 2020, per il mancato adeguamento nell'adeguata verifica dei clienti dello studio, alle nuove regole tecniche.

 

19/07/2019

(Italia Oggi)