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Ambiente, professionisti dei rifiuti a 360°

Professionisti della gestione rifiuti chiamati alla multidisciplinarietà, ma con precise responsabilità per ognuna delle attività svolte. L’Albo nazionale gestori ha rimodulato le regole abilitative alla professione di «responsabile tecnico rifiuti», la figura che le aziende del settore devono nominare per poter operare

 

Pagina a cura di Vincenzo Dragani

 

Professionisti della gestione rifiuti chiamati alla multidisciplinarietà, ma con precise responsabilità per ognuna delle diverse attività svolte. Con due nuove delibere dello scorso mese (entrambe sulla G.U. del 17 luglio 2019, n. 166) l'Albo nazionale dei gestori ambientali ha rimodulato le regole abilitative alla professione di «responsabile tecnico rifiuti», la figura che le aziende di gestione rifiuti devono nominare per poter legittimamente operare. Ai professionisti in parola è infatti consentito già nelle prove d'esame calendarizzate per il prossimo autunno acquisire e rinnovare in un'unica sessione più titoli di specializzazione, permettendo loro di sovrintendere al trasporto rifiuti così come alla bonifica di siti contaminati o alla intermediazione residui.

 

Il contesto normativo. Il «responsabile tecnico rifiuti» è in base all'articolo 12 del dm 120/2014 (il regolamento sull'Albo gestori ambientali, adottato in attuazione del dlgs 152/2006) il soggetto interno o esterno alle imprese di gestione rifiuti che ha il compito di assicurare la corretta organizzazione delle attività che interessano i residui e di vigilare sull'applicazione delle norme di riferimento. L'obbligatorietà di tale figura per le imprese di settore deriva dal combinato disposto di due disposizioni: l'articolo 212 del dlgs 152/2006 che impone (salvo mirate eccezioni) l'iscrizione dell'impresa all'Albo gestori ambientali quale requisito per il legittimo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica di beni contenenti amianto, commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione (attività formalizzate in apposite «categorie»); l'articolo 10 del dm 120/2014 che impone a imprese ed enti che si iscrivono all'Albo gestori ambientali di nominare almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dallo stesso decreto.

 

Parte integrale di tali requisiti è l'attestazione di idoneità professionale con valenza quinquennale ottenuta all'esito del superamento di una prova d'esame organizzata dall'Albo. Oggetto della verifica, da sostenere in sede di ingresso alla professione e poi da rinnovare ogni cinque anni, sono dei quesiti a risposta multipla vertenti per una parte su argomenti comuni a tutte le categorie di iscrizione (tra cui disciplina dell'Albo, diritto ambientale generale, normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, costituenti il c.d. modulo obbligatorio per tutte le categorie) e per un'altra parte su argomenti tecnico-giuridici propri delle citate specifiche «categorie» di attività ex dm 120/2014 (c.d. modulo di specializzazione).

 

Le nuove regole su titoli ed esami. Le novità arrivano con due delibere del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali del 25 giungo 2019 (rubricate con i numeri 3 e 4 e in vigore dal 19 luglio) che intervengono sull'articolato quadro normativo in materia di formazione dei responsabili tecnici rifiuti. In particolare, la neo delibera 3/2019, in materia di «requisiti del responsabile tecnico», rivede (con la modifica della delibera 6/2017) le regole di rinnovo del titolo abilitativo. Viene ora stabilito che il soggetto già in possesso di idoneità all'esercito dell'attività (evidentemente all'esito di almeno due verifiche positive in corso di validità, una relativa al modulo obbligatorio ed una di specializzazione) può limitarsi a sostenere l'esame per i soli moduli di specializzazione in scadenza o per quelli ulteriori che vuole acquisire ex novo, addirittura affrontandone fino a tre in una singola sessione d'esame.

 

Il tutto, però, nel rispetto di due condizioni: il termine di validità del titolo base obbligatorio già in essere non viene allungato dai nuovi termini dei titoli specialistici nel frattempo aggiornati o acquisiti; la scadenza della validità del suddetto titolo base obbligatorio travolge la validità anche degli altri titoli specialistici, pur se appena acquisiti (comportando per il soggetto interessato l'onere di sostenere in toto i relativi esami).

 

L'altra delibera dell'Albo gestori (la 4/2019) riscrive invece (mandando in soffitta le precedenti delibere nn. 7 e 10 del 2017) alcune regole sullo svolgimento delle verifiche d'esame. In primo luogo viene stabilito che sedi e date delle verifiche saranno pubblicate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento esclusivamente sul sito dell'Albo nazionale dell'Albo gestori (all'indirizzo www.albonazionalegestoriambientali.it).

 

In secondo luogo viene estesa anche alla fase di verifica iniziale d'idoneità (quella composta da modulo obbligatorio e almeno uno specialistico) la possibilità di affrontare fino a tre moduli di specializzazione nella stessa sessione d'esame. In terzo e ultimo luogo vengono riviste sia la durata delle prove d'esame (ora fissate in 60 minuti per ogni modulo, contro i precedenti 120 totali) sia il numero dei quiz (fissato in 40 per ogni modulo di verifica, contro i secchi 80 prima previsti).

 

L'aggravato regime delle responsabilità. Le snellite regole sull'idoneità dei responsabili tecnici che vogliono svolgere attività per più categorie di iscrizione appaiono però, come accennato, controbilanciate dall'aggravato quadro delle loro responsabilità disegnato con delibera 23 gennaio 2019, n. 1 dallo stesso Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali

 

Con la delibera in parola l'Albo ha infatti definito nel dettaglio i compiti della figura in parola delineati solo in via generale dall'articolo 12, dm 120/2014, elencando sia le precise mansioni di carattere trasversale che quelle proprie di ogni categoria di attività.

 

Sotto il profilo trasversale rientrano così tra le mansioni dei responsabili tecnici: il coordinamento dell'attività degli addetti all'impresa; la definizione delle procedure per gestire situazioni d'emergenza (si pensi agli incendi degli impianti di stoccaggio); la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo; la verifica della validità di iscrizioni e autorizzazioni in capo ai soggetti che gestiscono i rifiuti.

 

Oltre ai predetti compiti generali, spetterà ai responsabili tecnici delle imprese di trasporto rifiuti: attestare l'idoneità veicoli utilizzati; verificare il rispetto delle modalità di movimentazione e assicurare formazione, informazione dei relativi addetti (con particolar riferimento alla tenuta della documentazione di tracciamento obbligatoria); coordinare le attività nei delicati casi di difformità del carico rifiuti da trasportare.

 

Ai responsabili tecnici dei centri di raccolta rifiuti ex dm 13 maggio 2008, tocca la verifica della rispondenza delle strutture ai precisi requisiti di legge. Ai responsabili tecnici di imprese di intermediazione e commercio rifiuti la formazione degli addetti sulle regole per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti e la verifica della validità dei titoli in capo ai soggetti cui vengono affidati i rifiuti mercanteggiati. Infine, ai responsabili tecnici di imprese di bonifica di siti inquinati o beni contenenti amianti è imposta la produzione, congiuntamente con il legale rappresentante, di una autodichiarazione sulla disponibilità delle attrezzature minime necessarie alle attività nonché la verifica del continuo stato di idoneità delle stesse.

 

I precisi compiti identificati dalla delibera 1/2019, è bene ricordarlo, concorrono inevitabilmente a integrare ex lege il quadro delle condotte omissive che possono ai responsabili tecnici rifiuti essere contestate. Infatti, come ha sottolineato autorevole dottrina: in assenza di una specifica delega di funzioni da parte del legale rappresentate dell'impresa, i compiti dei soggetti designati quali responsabili tecnici sono integralmente da rintracciarsi nelle norme di legge (ad oggi, come integrate da quelle ex delibera 1/2019); in presenza, invece, di una formale delega di funzioni non esaustiva o difforme dal suddetto dato normativo, i compiti dei soggetti delegati sono integrati o sostituiti in via imperativa da quelli previsti dalle norme in parola.

 

12/08/2019

(Italia Oggi)