News

Paga l’Irap il professionista che si fa aiutare dalla moglie

Per la Cassazione «l'Irap afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori

 

di Debora Alberici

 

Paga l'Irap il professionista che si fa aiutare dalla moglie in segreteria dandole uno stipendio molto alto. La Cassazione, con ordinanza 22469 del 9 settembre 2019, ha accolto il ricorso delle Entrate presentato contro un promotore finanziario che aveva pagato 100 mila euro alla coniuge per lavori di segreteria. Ad avviso del contribuente l'apporto della moglie non aumentava il suo fatturato e pertanto non faceva scattare l'autonoma organizzazione. Dello stesso avviso Ctp e Ctr Marche che avevano annullato l'atto impositivo. Ora la Corte ha ribaltato le sorti della vicenda. Per gli Ermellini, «l'Irap afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo». Inoltre, l'attività svolta dal promotore finanziario non è qualificabile automaticamente come attività di impresa, di per sè assoggettata a imposta, ma, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla corte costituzionale con la sentenza 156/2001, richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa, a norma dell'art. 31 del dlgs 58/98, può essere svolta «in qualità di dipendente, agente o mandatario» e, quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile a imposta solo in presenza di un'autonoma organizzazione, e quella dell'attività d'impresa, pacificamente sottoposta a imposizione.

 

10/09/2019

(Italia Oggi)