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Prima casa con sconti ampi

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Non scatta la decadenza per le agevolazioni prima casa nel caso in cui, a causa della separazione, l’immobile sia ceduto a terzi e non segue il riacquisto entro l’anno dalla vendita.

 

di Cristina Bartelli

 

Non scatta la decadenza per le agevolazioni prima casa nel caso in cui, a causa della separazione, l'immobile sia ceduto a terzi e non segue il riacquisto entro l'anno dalla vendita. È questo il principio espresso dalla risoluzione n. 80/19 con cui l'Agenzia delle entrate rivede i suoi orientamenti di prassi forniti con la circolare 27 del 2012 sulle conseguenze fiscali della decadenza dell'agevolazione prima casa nell'ipotesi di cessione dell'immobile a terzi.

 

In particolare, i coniugi, dopo aver acquistato nel 2015 l'immobile, con le agevolazioni prima casa, si sono separati nel 2018 mettendo in vendita, prima dei cinque anni dall'acquisto, l'abitazione familiare. Sebbene la compravendita sia stata conclusa, non è stato possibile, però, per la moglie acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione. In casi simili, la posizione dell'Agenzia delle entrate è chiara e la risoluzione lo riporta nero su bianco: «Nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa e non si proceda all'acquisto entro l'anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita».

 

Ma nel caso esaminato l'origine dei passaggi immobiliari è una separazione e l'Agenzia riprende gli orientamenti della Corte di cassazione di mantenere le esenzioni fiscali di imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna distinzione tra gli atti eseguiti all'interno della famiglia e agli atti eseguiti nei confronti di terzi.

 

L'obiettivo, si legge nella risoluzione, «è senza dubbio quello di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a seguito di separazione o divorzio». Quindi, riprendendo la statuizione della Corte di cassazione per il fisco «recuperare l'imposta in conseguenza della inapplicabilità dell'agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell'erario significherebbe imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i coniugi.

 

Pertanto il Fisco riconosce il mantenimento dell'agevolazione fiscale nella cessione a terzi dell'immobile senza acquisto contestuale nell'anno.

 

10/09/2019

(Italia Oggi)