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Ecobonus, lo sconto in fattura è totale

Per l’ecobonus e il sismabonus, la scelta dello sconto diretto in fattura si intende riferita al totale della detrazione spettante per gli interventi effettuati, non è dunque ammessa la richiesta di uno sconto parziale

 

di Andrea Amantea

 

Per l'ecobonus e il sismabonus, la scelta dello sconto diretto in fattura si intende riferita al totale della detrazione spettante per gli interventi effettuati, non è dunque ammessa la richiesta di uno sconto parziale. Tale conclusione non è espressamente contenuta nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio, attuativo delle disposizioni introdotte dal decreto crescita, ma si può comunque ricavare da alcune indicazioni operative contenute nello stesso documento. Il dl 34/2019, all'art. 10, prevede che il contribuente che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, previo assenso del fornitore, in luogo dell'utilizzo della detrazione, può optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto riconosciuto direttamente in fattura sul corrispettivo spettante per gli interventi effettuati. Tale contributo e recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilita. In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore puo cedere il credito d'imposta ai propri fornitori, con esclusione di ulteriori cessioni. L'entità dello sconto distinguibile in fattura, è individuata dal provvedimento sopra menzionato, dal cui contenuto si ricava che lo sconto praticato dal fornitore, e pari alla detrazione dall'imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli articoli 14 e 16 del dl 63/2013, nella misura e alle condizioni ivi indicate, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento. L'importo della detrazione spettante, e calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo soggetto, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto crescita. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante e commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi. Le indicazioni fornite dalle Entrate, sembrano escludere la possibilità di richiedere uno sconto parziale ossia che non corrisponda al totale della detrazione spettante; si pensi, ad esempio, al caso in cui un contribuente in parte incapiente, intenda richiedere lo sconto parziale in fattura; tale possibilità, sembrerebbe esclusa in presenza di un unico fornitore; al contrario in presenza di più fornitori, la scelta per lo sconto o la detrazione, è rimandata all'autonomia decisionale delle singole parti; in termini pratici sarà possibile optare per lo sconto nei rapporti con un fornitore nonché per la detrazione ordinaria nei confronti delle altre imprese o lavoratori autonomi intervenuti per l'effettuazione dell'intervento detraibile.

 

11/09/2019

(Italia Oggi)