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Estratto di ruolo, ricorso ko senza atti esecutivi

Essendo atto amministrativo, è privo dei requisiti per acquisire efficacia di giudicato. Pertanto, il termine di prescrizione dipende dalla natura del debito iscritto a ruolo

 

di Benito Fuoco e Nicola Fuoco

 

In mancanza di azioni esecutive, il ricorso del contribuente contro il ruolo per far emergere la prescrizione è inammissibile per difetto d'interesse. Lo ha stabilito la sezione prima della Commissione tributaria provinciale di Cremona nella sentenza n.65/2019 depositata in segreteria il 17 maggio scorso. Il principio su esposto non si pone in contraddizione con quanto affermato dalle sezioni unite della Cassazione 19704/2015, secondo cui, il contribuente, può far valere immediatamente le sue ragioni avverso cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata ricorrendo contro il ruolo. L'estratto di ruolo infatti può essere impugnato solo in caso di assenza o invalidità della notifica o, per far valere la prescrizione, in presenza di atti esecutivi. L'impugnazione della cartella esattoriale, quindi, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, è ammissibile solo se il contribuente alleghi di non aver mai ricevuto notifica della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. Diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore; tale da consentire la possibilità di impugnare il ruolo e la cartella, anche in tutti i casi in cui i termini siano inesorabilmente scaduti. La Commissione aggiunge che nel caso specifico, la contribuente, avrebbe potuto rivolgersi, in via amministrativa, all'Agenzia delle entrate, domandando lo sgravio in via di autotutela. Invece, la stessa contribuente ha impugnato gli estratti di ruolo contestati senza aver subito processi esecutivi che siano stati promossi dall'agenzia erariale: «Ella, pertanto, ha iniziato il presente processo in via di azione, non di eccezione, al fine di far accertare l'intervenuta prescrizione delle pretese erariali». Ma siffatto modus procedendi, conclude il collegio «è inammissibile per difetto di interesse». Per la peculiarità delle questioni controverse il collegio provinciale ha ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite.

 

13/09/2019 07:56

(Italia Oggi)