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Ecobonus, sconto senza bonifico per le società

Ditte e società che, in luogo dell’ecobonus o sismabonus chiedono al fornitore lo sconto in fattura possono effettuare il pagamento della spesa anche con modalità diversa dal bonifico parlante.

 

di Pasquale Pirone

 

Ditte e società che, in luogo dell'ecobonus o sismabonus chiedono al fornitore lo sconto in fattura possono effettuare il pagamento della spesa anche con modalità diversa dal bonifico parlante. Lo si evince dal provvedimento delle Entrate prot. 660057/2019 del 31 luglio recante le modalità attuative della disposizione contenuta nell'art. 10 del dl 34/2019. Quest'ultimo, ha introdotto, per i soggetti aventi diritto alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico la possibilità di optare, invece dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi. A quest'ultimo è riconosciuto un credito di uguale importo da poter utilizzare in compensazione in F24 in 5 rate annuali. Il contribuente, accordatogli lo sconto dal fornitore, dovrà comunicare la scelta all'Agenzia entro il 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento dell'onere. Come ben noto tra i soggetti beneficiari delle ecobonus e sismabonus vi rientrano anche ditte e società per i lavori eseguiti su immobili strumentali. Conseguenza di ciò è che anch'essi sono ammessi alla possibilità di sconto ed anche per essi si applicano le medesime disposizioni attuative. Dal provvedimenti del 31 luglio si evince che nel caso di richiesta dello sconto, il soggetto che ha esercitato l'opzione, analogamente a quanto avviene in caso di detrazioni spettanti per gli interventi di cui trattasi, deve eseguire il pagamento con bonifico c.d. «parlante». Tuttavia, dalla guida ministeriale all'ecobonus si legge che l'obbligo del bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d'impresa in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non è rilevante per la determinazione di tale tipologia di reddito (infatti, a tal fine il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo).

 

14/09/2019

(Italia Oggi)