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Bonus del 90% per la ristrutturazione delle facciate dei fabbricati

Confermate le detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico, sisma bonus e bonus mobili. Persa, invece, la detrazione del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree private e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (“bonus verde”)

 

di Fabrizio G. Poggiani

 

Bonus del 90% per la ristrutturazione delle facciate dei fabbricati. La novità sul fronte delle detrazioni fiscali è inserita nella manovra per il 2020. Incerto ancora il destino della detrazione del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree private e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili («bonus verde»). Dal Documento programmatico di bilancio per il 2020, che il Consiglio dei ministri ha inviato martedì alla commissione europea, spunta la novità del «bonus facciate», destinato a implementare le detrazioni per i proprietari di immobili; queste ultime, almeno in buona parte, risultano confermate. E finalizzate a favorire gli investimenti sul patrimonio immobiliare, ma anche a contrastare fenomeni di evasione nel comparto dell'edilizia.

 

Bonus casa. Con riferimento alle detrazioni ottenibili per gli interventi sulla casa, la legge di Bilancio 2020 o, perlomeno, il documento programmatico, prevede la proroga, al 31 dicembre del prossimo anno, della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50%, su un tetto massimo di 96 mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo e della detrazione del 50% e/o del 65% per gli interventi di efficienza energetica, come l'installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe «A», con sistemi di termoregolamentazione evoluti, di micro generatori, di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti, con estensione anche per le case popolari. Ai fini dell'agevolazione, salvo poche eccezioni, rilevano soltanto i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento e il codice fiscale del beneficiario della detrazione. Il sisma bonus, invece, prevede una detrazione che può arrivare all'85%, da spalmare in cinque anni e, insieme all'ecobonus, la detrazione può essere ceduta all'impresa edile in cambio di uno sconto sul prezzo dei lavori eseguiti. In luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, di cui agli articoli 14 e 16, dl 63/2013, infatti, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto; la novità è contenuta nei commi 1 e 2, dell'art. 10 del dl 34/2019 (Agenzia delle entrate, provv. 660057/2019). In abbinamento alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, viene confermata la proroga, a tutto il 2020, della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato. Per beneficiare del «bonus mobili», le spese possono essere pagate anche mediante carte di credito o carte di debito (per esempio, bancomat); l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per motivi di semplificazione, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche o Poste S.p.A. (bonifico agevolato soggetto a ritenuta d'acconto dell'imposta sui redditi) con l'indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione e di quello, o della partita Iva, del beneficiario del bonifico.

 

La vera novità, però, concerne l'introduzione di una detrazione pari al 90% della spesa sostenuta, da definire nel tetto ammissibile e modalità di pagamento dei lavori (tracciabili?), per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici («bonus facciate»), mentre si perdono le tracce del «bonus verde», introdotto due anni fa, con un tetto di spesa non superiore a 5 mila euro, comprese le spese di progettazione, finalizzato alla sistemazione dei giardini privati, anche pensili, e delle aree verdi, sempre private.

 

Agricoltura. Con riferimento al comparto primario, inoltre, sebbene non rilevabile esplicitamente all'interno del Documento in commento, è confermato l'azzeramento dell'Irpef per i produttori agricoli. La misura, che grava sull'erario per 180 mln di euro, trova posto nel ddl di bilancio per il 2020. Gli agricoltori potranno contare anche sul mantenimento delle agevolazioni della piccola proprietà contadina (Ppc) per l'acquisto dei fondi rustici e sul gasolio agricolo. Con riferimento alla prima agevolazione, si ricorda che la legge di Bilancio 2017 ha previsto che, per il triennio 2017/2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ai sensi del comma 44, dell'art. 1 della legge 232/2016. La disposizione ha introdotto, in via transitoria, la non concorrenza di tali redditi alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali, dei coltivatori diretti e degli Iap, comprese le società semplici in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap (Agenzia delle entrate, circ. 8/E/2017 § 9). Restano esclusi i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale.

 

17/10/2019

(Italia Oggi)