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Addio forfettario, ritorna il regime dei minimi

Nuova rivoluzione del regime forfettario che perderà la caratteristica del calcolo a forfait del reddito imponibile passando ad una determinazione dello stesso in via analitica. Rendendolo di fatto estremamente simile al vecchio regime fiscale dei minimi

 

di Giuliano Mandolesi

 

Addio forfettario, bentornato regime dei minimi. Sulla base di quanto indicato nel documento programmatico di bilancio 2020 approvato martedì notte, il Governo si appresta a compiere una nuova rivoluzione del regime forfettario facendogli perdere la caratteristica del calcolo a forfait del reddito imponibile e passando ad una determinazione dello stesso in via analitica. Rendendolo di fatto estremamente simile al vecchio regime fiscale dei minimi. Le novità riguardano anche la reintroduzione di nuove e vecchie cause ostative che possono essere superate se si accetta la fatturazione elettronica.

 

Abrogati con l'ultima legge di Bilancio che ha ampliato il tetto massimo di ricavi/compensi consentiti a 65 mila euro unificando al contempo tutte le attività a tale soglia, sembrerebbero infatti tornare alla ribalta i «vecchi» limiti relativi ai beni strumentali e alle spese per personale dipendente, seppur con alcune probabili modifiche (i testi del dl fiscale e del ddl bilancio non sono ancora disponibili nella versione definitiva).

 

Mentre sembra essere riconfermato in toto il paletto d'ingresso relativo ai costo sostenuto per beni strumentali con limite fissato a 20 mila euro e monitoraggio relativo alla data di chiusura dall'anno precedente a quello in cui si opta per regime agevolato, dovrebbe cambiare invece il tetto massimo delle spese consentite per dipendenti e collaboratori.

 

La vecchia disposizione (ante abrogazione totale) stabiliva infatti che non potevano accedere al regime forfettario coloro che nell'anno precedente a quello di ipotetica applicazione del regime forfettario avessero sostenuto più di 5 mila euro di spese per lavoro accessorio (di cui articolo 70 del dlgs n. 276 del 2003), lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori (di cui articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 - Tuir) compresi gli assunti per l'esecuzione di specifici progetti, a norma dell'articolo 61 del dlgs n. 276 del 2003.

 

Sulla base di quanto indicato nel documento programmatico di bilancio 2020, infatti, la soglia di 5 mila euro, assolutamente bassa e limitante, dovrebbe essere equiparata a quella del costo sostenuto per i beni strumentali e di conseguenza innalzata ai 20 mila euro consentendo di fatto anche ai forfettari di dotarsi di personale dipendente.

 

Tra le cause ostative si prospetta un ulteriore ritorno: per riequilibrare il regime di tassazione, potrebbe tornare in vita anche la causa di esclusione introdotta dall' art. 1, comma 11, della legge di stabilità per il 2016, alla lettera d-bis) del comma 57, che precludeva l'accesso al regime forfetario a coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30 mila euro (anch'essa abrogata con la legge di Bilancio 2019).

 

L'abrogazione ha di fatto consentito a dipendenti e pensionati con redditi elevati di applicare comunque il regime forfettario per attività correlate evitando l'oneroso cumulo dei redditi e scontando invece l'imposta flat sull'extra incasso delle attività svolte in forma autonoma suscitando molti dubbi e perplessità dal punto di vista dell'equità sociale.

 

Nodo fatturazione elettronica. Anche per i forfettari, che di forfettario però non avranno più nulla, avanza l'ipotesi di introdurre l'obbligo della fatturazione elettronica. Le ipotesi sul piatto sembrano essere due. La prima è indicata nel documento e sarebbe l'applicazione della fatturazione elettronica su opzione con un correlato regime premiale che si presume essere la caduta di tutte le cause ostative come il limite di spese per i beni strumentali, e quello di spesa per lavoratori dipendenti e assimilati, compreso anche l'esclusione per contribuenti con altri redditi superiori ai 30 mila; la seconda è invece stabilire una soglia (presumibilmente sui 30 mila euro) oltre la quale scatterà l'obbligo mentre al di sotto si potrà comunque scegliere opzionalmente.

 

L'effetto della disposizione. Secondo quanto indicato nel documento programmatico di bilancio 2020 la disposizione, ad efficacia immediata, porterà gettito nelle casse dell'erario con effetti finanziari in percentuale sul pil variabili dallo 0.014% del 2020 allo 0.073% e di conseguenza, la pressione fiscale per le partite Iva agevolate tenderà seppur di poco ad incrementarsi.

 

17/10/2019

(Italia Oggi)