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E-fattura, in arrivo lettere amichevoli dal fisco

In partenza le anomalie rilevate dall'Agenzia delle entrate dall'incrocio dei dati

L’Agenzia delle entrate spinge sull’adempimento spontaneo per la rimozione delle anomalie emergenti dall’incrocio delle liquidazioni periodiche Iva con i dati indicati nelle fatture elettroniche.

 

di Fabrizio G. Poggiani

 

L'Agenzia delle entrate spinge sull'adempimento spontaneo per la rimozione delle anomalie emergenti dall'incrocio delle liquidazioni periodiche Iva con i dati indicati nelle fatture elettroniche. E sperimenta linguaggi differenti, utilizzando due distinti tipi di comunicazione per le lettere di compliance da inviare ai titolari di partita Iva.

 

Questo ciò che emerge dalla lettura della direttiva interna n. 84/2019 con la quale il settore analisi del rischio e ricerche per la tax compliance dell'Agenzia delle entrate dà attuazione alle disposizioni introdotte con i commi 634 e seguenti, dell'art. 1, della legge 190/2014.

 

Si ricorda, innanzitutto, che le norme appena richiamate hanno disposto l'invio di comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti, soggetti passivi Iva, per i quali sia stata riscontrata, nel primo e nel secondo trimestre del 2019, l'omessa presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, sebbene in presenza di fatture elettroniche emesse e di comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) inviate.

 

Sul tema, l'Agenzia delle entrate, alla fine dello scorso mese di ottobre, aveva pubblicato un provvedimento (n. 736758) con il quale aveva definito le modalità con le quali i soggetti passivi dovevano essere informati in ordine alle anomalie derivanti dal confronto tra i dati contenuti nelle liquidazioni periodiche rispetto a quelle presenti nei documenti digitali trasmesse tramite il Sistema di interscambio (Sdi) e nelle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere riferite ai medesimi periodi; in particolare, si tratta dei casi in cui, a fronte di emissione di fatture elettroniche o di presentazione dell'esterometro, non risultano pervenute all'Amministrazione finanziaria le comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche.

 

Come si evince dalla direttiva in commento, i flussi utilizzati per l'incrocio sono quelli relativi alle fatture elettroniche emesse, di cui al comma 3, dell'art. 1 de dlgs 127/2015, ai dati delle fatture transfrontaliere, di cui al comma 3-bis, dell'art. 1 del dlgs 127/2015 e alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all'art. 21-bis del dl 78/2010 del primo e del secondo trimestre del 2019.

 

La novità è che l'Agenzia delle entrate, ai fini sperimentali e di miglioramento dei rapporti con i contribuenti, ha elaborato due distinte tipologie di lettere di compliance: una «tradizionale», con la quale si riscontrano le anomalie rilevate e le modalità di correzione, sottolineando il possibile avvio di una specifica attività di controllo e una, innovativa (definita «Fiscoamico»), che evidenzia anomalie e modalità di correzione ma che si differenzia dalla precedente per un linguaggio più semplice e una diversa grafica e impostazione complessiva, al fine di incentivare la «tax morale» del contribuente, sottolineando l'importanza del rispetto degli obblighi tributari per il benessere della comunità.

 

Per ottenere una sufficiente rappresentatività dei risultati, sono stati individuati in modalità random i destinatari di una e dell'altra tipologia di comunicazione, fermo restando che ogni contribuente, per i due trimestri, riceverà la medesima tipologia di comunicazione.

 

La comunicazione sarà inviata a mezzo posta elettronica certificata (Pec), ai sensi dei commi 6 e 7, dell'art. 16 del dl 185/2008 e del comma 1, dell'art. 5 del dl 179/2012 ma sarà anche consultabile, da parte del contribuente, all'interno del noto portale «Fatture e Corrispettivi», nella sezione «Consultazione», area «Fatture elettroniche e altri dati Iva».

 

Nella lettera saranno indicati i motivi delle anomalie riscontrate e la modalità per eseguire la correzione di errori e/o omissioni dichiarative mediante l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del dlgs 472/1997 (risoluzione 104/E/2017 e circ. 42/E/2016), nonché le modalità per interagire con l'Agenzia delle entrate al fine di fornire chiarimenti e presentare la documentazione giustificativa della propria posizione, in formato elettronico e tramite il servizio telematico, attivo all'interno del canale Civis.

 

Per la gestione automatizzata di tutte le fasi del processo di assistenza si dovrà utilizzare l'applicativo «Space» che contiene i dati relativi alle lettere inviate in precedenza e che consente di gestire e tracciare le fasi del processo, a partire dal primo contatto tra il contribuente e l'ente.

 

Nel caso di fondatezza del rilievo, l'operatore dell'agenzia annoterà l'esito positivo mentre il contribuente, in caso di omessa presentazione della comunicazione della liquidazione periodica, potrà procedere con la regolarizzazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, sia prima dell'invio della dichiarazione annuale, sia direttamente nella dichiarazione annuale Iva con l'inserimento, in tale ultimo caso, dei dati corretti nel quadro «VH» e con versamento contestuale delle sanzioni, di cui al comma 2-ter, dell'art. 11, dlgs 471/1997, eventualmente ridotte per effetto del ravvedimento.

 

19/11/2019

(Italia Oggi)