News

Registro anagrafe condominiale: l'amministratore non può chiedere copia degli atti

 

A cura di: Dino de Paolis

 

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che l’amministratore non ha diritto di richiedere informazioni eccedenti le finalità del registro di anagrafe. Resta fermo l’obbligo di trasmettere copia autentica del titolo (a cura delle parti) in caso di cessione dei diritti (es. compravendita o locazione). Infine, ogni singolo condomino può accedere al conto condominiale senza limiti, compresi i relativi estratti bancari o postali.

In risposta ad alcuni quesiti rivolti da Confedilizia e da privati, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha chiarito (newsletter del 23/04/2014) che, per adempiere all’obbligo di compilazione del cosiddetto "registro di anagrafe condominiale", l’amministratore può richiedere solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire.

Informazioni in relazione al registro di anagrafe condominiale

Le richieste di chiarimento vertevano in particolare sulla possibilità o meno per l’amministratore del condominio di richiedere, quale prova documentale delle informazioni rese dai condomini ed in particolare di quelle relative ai diritti sulle unità immobiliari, la copia dei relativi atti (rogito, contratto di locazione, ecc.).

Secondo il Garante, dunque, l’amministratore può:

- acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio;

- chiedere i dati catastali (la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune).

L’amministratore non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia della documentazione, come ad esempio l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati.

Comunicazioni in caso di cessione dei diritti da parte del condomino

Ai sensi dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.

Questa disposizione, che prescrive esplicitamente l’obbligo di inviare copia autentica del titolo, sembrerebbe a questo punto non coordinata con i chiarimenti forniti dal Garante e sopra illustrati. La disposizione è peraltro molto chiara e non può essere elusa in via interpretativa. Si rammenta in proposito che il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio 906-2013/C del 21/02/2014, ha chiarito come l’obbligo di comunicare all'amministratore di condominio l'avvenuta variazione dei dati presenti nel Registro dei beni condominiali non grava sul notaio rogante ma sulle parti, le quali ben possono peraltro incaricare lo stesso notaio.

Informazioni sul “conto condominiale”

Il Garante per la privacy si è infine espresso sul cosiddetto “conto condominiale”, che deve essere aperto e utilizzato dall'amministratore, ed in particolare sul diritto di ciascun condomino di accedere alla relativa documentazione.

A tale proposito è stato chiarito che i singoli condomini sono titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore mediante accesso in forma integrale, per il tramite dell'amministratore stesso, ai relativi estratti conto bancari o postali.

 

(Legislazione Tecnica)