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Corrispettivi elettronici moratoria delle sanzioni

Nei primi sei mesi di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applicano le sanzioni individuate dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015.

 

Corrispettivi elettronici, moratoria delle sanzioni. Nei primi sei mesi di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applicano le sanzioni individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015. Ma ciò solo nel caso in cui, liquidata correttamente l'imposta, si proceda all'invio dei dati entro il mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione. Si tratta del periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d'affari superiore a 400 mila euro e del semestre 1° gennaio-30 giugno 2020 per gli altri operatori. È uno dei tanti chiarimenti contenuti nella circolare n. 3 di ieri con cui l'Agenzia delle entrate ha messo a fuoco e chiarito le ultime novità sul tema della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Precisando, ad esempio, che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell'una o dell'altra comporta l'applicazione delle sanzioni viste sopra.

 

Il credito d'imposta apre al leasing

 

Pronti anche i chiarimenti sul credito di imposta per l'acquisto o l'adattamento dei registratori telematici per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il documento di prassi precisa che l'acquisto e l'adattamento riguarda sia i modelli nuovi che quelli usati. Possono fruire della agevolazione, spiega una nota dell'amministrazione finanziaria, anche coloro che utilizzano il registratore telematico, sostengono la spesa per l'acquisto o l'adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in un secondo momento, come nel caso dell'utilizzo in leasing. Rimane, invece, fuori dall'agevolazione chi acquista gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva cessione a vario titolo.

 

Come calcolare il credito d'imposta

 

Il credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento dei registratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L'ammontare del credito d'imposta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l'imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell'agevolazione. Perché si possa fruire del credito d'imposta la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.

 

Come memorizzare i buoni pasto

 

Nel caso in cui il «pagamento» avvenga tramite l'utilizzo dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte non riscosso, e ad emettere comunque il documento commerciale. Dal 1° luglio 2020 sarà poi possibile specificare più nel dettaglio la natura della transazione, chiarisce la circolare dell'Agenzia.

 

22/02/2020

(Italia Oggi)