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Contributi scontati al 50% per chi assume

I datori di lavoro, imprese e professionisti, possono fruire dello sconto del 50% dei contributi dovuti sui neoassunti, entro il tetto annuo di 4.030 euro, indicando il beneficio sulla denuncia contributiva Uniemens. Ma prima occorre l’autorizzazione dell’Inps

 

di Daniele Cirioli

 

Via libera allo sgravio sulle assunzioni dei soggetti beneficiari di assegno di ricollocazione. Dal corrente mese di giugno (invio denuncia: 31 luglio), i datori di lavoro, imprese e professionisti, possono fruire dello sconto del 50% dei contributi dovuti sui neoassunti, entro il tetto annuo di 4.030 euro, indicando il beneficio sulla denuncia contributiva Uniemens. Ma prima occorre l'autorizzazione dell'Inps, che si richiede online. Fino ad agosto (termine invio: 30 settembre), inoltre, sarà possibile recuperare l'arretrato. A spiegarlo è l'Inps nella circolare n. 77/2020 con cui, a distanza di oltre due anni, rende operativo l'incentivo della legge n. 205/2017.

 

L'incentivo. Lo sgravio fa parte di un pacchetto di tre incentivi previsti in caso di rioccupazione di soggetti in Cigs e fruitori di assegno di ricollocazione (Adr), introdotto dalla legge bilancio 2018 (legge n. 205/2017). Due incentivi sono per i lavoratori: il primo, fiscale, consiste nella detassazione del Tfr; il secondo, economico, è il cd bonus rioccupazione (contributo del 50% della cigs che sarebbe spettata al lavoratore se non si fosse rioccupato). Il terzo incentivo è per il datore di lavoro che (ri)assume il titolare di AdR: sgravio del 50% dei contributi dovuti sul neo assunto, fino a un massimo di 4.030 euro annui. Si ricorda che l'Adr è un assegno economico, del valore da 250 a 5.000 euro spendibile esclusivamente presso servizi per l'impiego, pubblici e privati.

 

Datori di lavoro. L'incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprese (come i professionisti), compresi quelli del settore agricolo. Non spetta invece alle pubbliche amministrazioni.

 

Rapporti di lavoro. L'incentivo spetta su tutte le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a termine sia a tempo indeterminato, compreso apprendistato, anche a favore delle cooperativa di lavoro. Lo sgravio spetta, inoltre, anche in caso di rapporto a tempo parziale, per una soglia massima di esonero ridotta in proporzione all'orario di lavoro. Non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi: lavoro domestico; lavoro intermittente; lavoro occasionale. La soglia massima di esonero va riferita al periodo di paga mensile in misura pari a 335,83 euro (4.030,00/12); per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, la soglia è riproporzionata con la misura di 10,83 euro (335,83/31 giorni) per ogni giorno di fruizione d'esonero contributivo. La durata dello sgravio è pari a 12 mesi nel caso di assunzioni a termine e a 18 mesi per quelle a tempo indeterminato. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento, il rapporto a termine agevolato è trasformato a tempo indeterminato, lo sgravio è prorogato a 18 mesi.

 

Le condizioni. Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo, spiega l'Inps, è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (art. 31 del dlgs n. 150/2015), e, dall'altro, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (Durc, ecc.).

 

La domanda. Per fruire dello sgravio, il datore di lavoro interessato deve inviare all'Inps, online, il modulo di istanza «BADR» predisposto sul sito internet, sezione «Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)» L'Inps, ricevuta la domanda, effettua verifiche e, se positive, autorizza la fruizione dello sgravio per il periodo spettante. Da questo momento, il datore di lavoro potrà fruire dello sgravio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive mensili (Uniemens o Dmag).

 

 30/06/2020

(Italia Oggi)