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I finanziamenti da 25 mila euro crescono a 30 mila

E le imprese possono allungare i finanziamenti già fatti da 6 a 10 anni. E’ infatti possibile inviare al Gestore le richieste di adeguamento in aumento di durata e/o di importo delle operazioni già ammesse al Fondo di garanzia

 

di Roberto Lenzi

 

Operativa la possibilità di modificare i finanziamenti da 25 mila a 30 mila euro. Nel contempo le imprese possono allungare i finanziamenti già fatti da 6 a 10 anni. Lo comunica il Mediocredito Centrale: «Con riferimento a quanto previsto dalla lettera m-bis comma 1, art. 13 del decreto legge dell'8 aprile 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, e alle modalità di adeguamento descritte nella circolare n.12/2020, si comunica che, a partire da oggi, è possibile inviare al Gestore le richieste di adeguamento in aumento di durata e/o di importo delle operazioni già ammesse al Fondo di garanzia ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del dl Liquidità». L'operatività, che era attesa dalle imprese, prevede che la richiesta di adeguamento avvenga mediante la funzionalità «FdG/Flussi Elettronici/Flussi Variazioni ML» disponibile sul Portale del Fondo di Garanzia. Le imprese dovranno seguire le istruzioni contenute nella Guida all'invio delle richieste di variazione in aumento delle operazioni ammesse ai sensi della lettera m). Anche nel caso in cui l'adeguamento riguardi una sola operazione, dovrà essere utilizzata la predetta funzionalità. Ai fini della compilazione, sul sito Internet www.fondidigaranzia.it sono state pubblicate le specifiche tecniche in Guide e Manuali sezione «Tracciato per l'invio massivo delle richiesta di variazione in aumento». Le imprese interessate dovranno contattare le banche con cui hanno fatto l'operazione iniziale. Saranno queste a contattare preventivamente il Gestore Mediocredito Centrale per ottenere l'apposita abilitazione. Mcc ribadisce che la conferma della garanzia del Fondo è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e che il soggetto finanziatore può procedere all'adeguamento dell'operazione, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore. Deve limitarsi alla verifica formale del possesso dei requisiti.

 

Sono tre le procedure previste per permettere alle imprese di cogliere questa opportunità. La prima da utilizzare nel caso di adeguamento del finanziamento erogato, la seconda da utilizzare nel caso di richiesta di erogazione di un importo aggiuntivo, la terza considera il caso di istruttoria ancora in corso da parte della banca. L'adeguamento alle nuove condizioni può essere effettuato tramite l'erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento finalizzato all'estinzione del finanziamento garantito. In alternativa, il maggior importo può essere erogato attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito. Se l'azienda preferisce, invece, l'erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo può essere fatta la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente. Questo prevede la predisposizione di un piano d'ammortamento separato. In questo caso, dovrà essere inviata al Gestore una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo riferita al relativo contratto di finanziamento. Nel caso della pratica originale non ancora definita prima della richiesta di adeguamento, se la banca non ha ancora comunicato al Gestore, tramite la funzionalità dedicata del Portale FdG, il perfezionamento dell'importo originario dell'operazione, a seguito dell'avvenuto adeguamento, deve a questo punto comunicare al Gestore il perfezionamento dell'intero importo dell'operazione come risultante in seguito all'adeguamento. Qualora, invece, prima della richiesta di adeguamento, il soggetto richiedente abbia già comunicato al Gestore, tramite la funzionalità dedicata del Portale FdG, il perfezionamento dell'importo originario dell'operazione, a seguito dell'avvenuto adeguamento, è necessario comunicare al Gestore, tramite la medesima predetta funzionalità, il perfezionamento del solo importo aggiuntivo dell'operazione.

 

09/07/2020

(Italia Oggi)