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La Corte conti boccia la riforma del danno erariale

Aver limitato la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte ai soli casi di dolo “deresponsabilizza l’operato dei pubblici dipendenti” minando alla base “qualsiasi processo di selezione meritocratica degli stessi”

 

Pagina a cura di Francesco Cerisano

 

La Corte conti boccia la riforma del danno erariale contenuta nel decreto legge semplificazioni. Aver limitato (dal 17 luglio, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 31 luglio 2021) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte ai soli casi di dolo (tranne che per i danni cagionati da omissione o inerzia) «deresponsabilizza l'operato dei pubblici dipendenti» minando alla base «qualsiasi processo di selezione meritocratica degli stessi» in quanto si «rinuncia a richiedere il risarcimento dei danni commessi con somma imperizia, imprudenza e negligenza».

 

Un'esclusione, quella della responsabilità erariale per colpa grave, che ancor di più stona con la realtà dei fatti, visto che dalle statistiche pubblicate in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2020, emerge come il numero più consistente di citazioni in giudizio sia collegato a condotte gravemente colpose (incarichi professionali, assenteismo, danno al patrimonio, attività sanitaria, opere pubbliche, debiti fuori bilancio, uso improprio contributi pubblici ...) che quindi sfuggirebbero al vaglio del giudice.

 

In audizione dinanzi alle commissioni affari costituzionali e lavori pubblici del Senato, la delegazione della Corte conti, composta dal presidente Angelo Buscema e dai magistrati delle sezioni riunite in sede di controllo Mauro Orefice (relatore), Francesco Petronio e Angelo Quaglini, ha svolto una dura requisitoria contro una delle norme più discusse del dl 76.

 

I magistrati contabili hanno anche evidenziato come l'eliminazione (temporanea) della responsabilità per fatti commessi con colpa grave contrasti con l'introduzione di nuove previsioni di responsabilità erariale riferite a condotte sia omissive che commissive. E' il caso ad esempio dell'articolo 4 del decreto legge che, nel prevedere l'obbligo di motivare la mancata stipula del contratto nel termine previsto, stabilisce che la condotta venga valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

 

Critico verso la nuova disciplina del danno erariale anche il vicepresidente del consiglio di presidenza della Corte dei conti, Gabriele Fava che ha chiesto al parlamento di valutare «la possibilità di un`integrazione del testo in relazione alla colpa grave, ampliando il campo di intervento con altri strumenti propri delle funzioni della Corte dei conti, quali il controllo preventivo di legittimità e l`attività consultiva nelle materie di contabilità pubblica, che produrrebbe l`effetto di rendere più certa e tempestiva l`attività dei dirigenti pubblici quali responsabili unici dei procedimenti, che troppo spesso si trovano in situazioni incerte e poco chiare».

 

29/07/2020

(Italia Oggi)