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Detrazione Iva, doppia rettifica sui beni da investimento

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea: regole conformi alla direttiva

Via libera alla doppia rettifica della detrazione dell’Iva sui beni d’investimento: una prima volta, per l’intero importo dell’imposta; in seguito, per tenere conto delle variazioni negli anni successivi per la quota imputabile a ciascun anno.

 

di Franco Ricca

 

Via libera alla doppia rettifica della detrazione dell'Iva sui beni d'investimento: una prima volta, per l'intero importo dell'imposta, nel caso in cui la prima utilizzazione del cespite implichi una detrazione differente rispetto a quella fruita al momento dell'acquisto; in seguito, per tenere conto delle variazioni negli anni successivi, fino al compimento del periodo di sorveglianza, per la quota imputabile a ciascun anno. Con la sentenza del 17 settembre 2020, causa C-791/18, la Corte di giustizia ha dichiarato che queste regole, previste dalla normativa olandese (e da quella italiana), sono conformi alla direttiva Iva.

 

Le questioni erano state sollevate nell'ambito di una controversia promossa da una società che aveva costruito un complesso immobiliare composto da sette unità ad uso residenziale, detraendo integralmente l'Iva sulle relative spese. Nell'anno successivo, ultimato il fabbricato, la società aveva concesso in locazione quattro appartamenti in regime di esenzione; conseguentemente, poiché la norma nazionale impone di rettificare per intero la detrazione a seguito della prima utilizzazione di un bene d'investimento, la società aveva rettificato la detrazione della quota dell'imposta attribuibile ai quattro appartamenti locati. Ritenendo però che tale norma non fosse conforme alla direttiva, la società aveva presentato un reclamo, dal quale è scaturito il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sollecitata a pronunciarsi, sostanzialmente, sulla rispondenza delle regole interne agli articoli da 184 a 187 della direttiva Iva.

 

Al riguardo, dopo avere ricordato lo scopo del meccanismo della rettifica della detrazione, la Corte ha osservato che gli articoli 184 e 185 enunciano in termini generali le condizioni alle quali l'amministrazione deve esigere la rettifica dell'Iva inizialmente detratta, mentre l'articolo 186 demanda agli stati membri di definire le condizioni di detta rettifica, determinandone le modalità di applicazione. Per i beni d'investimento, invece, alcune modalità sono stabilire direttamente dalla direttiva, agli articoli da 187 a 192.

 

Passando all'analisi delle suddette disposizioni, l'art. 184 ricollega l'insorgenza dell'obbligo della rettifica al verificarsi di qualunque situazione da cui discenda che la detrazione operata inizialmente è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto; tale rettifica, in base all'art. 185, deve essere operata quando, successivamente alla dichiarazione dell'Iva, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo della detrazione. Queste disposizioni hanno portata generale e sono riferibili anche ai beni d'investimento. Nel caso di specie, poiché la detrazione è stata esercitata in previsione della destinazione del complesso immobiliare ad operazioni imponibili, la successiva locazione esente di quattro appartamenti ha comportato un mutamento degli elementi da cui discende che la detrazione operata è superiore a quella alla quale il soggetto passivo ha diritto in ragione dell'effettivo utilizzo dei beni di cui trattasi. Questa situazione, concernente la prima utilizzazione del bene, ricade nell'ambito degli articoli 184 e 185 ed impone, quindi, la rettifica in base a dette disposizioni.

 

Per i beni d'investimento, poi, l'art. 187 – sul cui carattere obbligatorio non vi è dubbio – prevede un periodo di sorveglianza di cinque anni (che gli stati membri possono innalzare fino a venti anni per gli immobili), incluso quello nel quale il bene in questione è stato acquistato o fabbricato, nel corso del quale va eseguita la rettifica, solo per un quinto (o, qualora il periodo sia stato prolungato, per la frazione corrispondente) dell'Iva che ha gravato sui beni d'investimento, al fine di tenere conto delle variazioni del diritto a detrazione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all'anno in cui i beni sono stati acquistati, fabbricati o eventualmente utilizzati per la prima volta.

 

La stessa disposizione consente espressamente agli stati membri di fare decorrere il periodo di tutela dopo la prima utilizzazione del bene d'investimento. Di conseguenza, è conforme alla direttiva la normativa nazionale che preveda una prima rettifica, per l'intero importo dell'Iva, all'atto dell'utilizzazione del bene, ai sensi degli artt. 184 e 185, nonché, ai sensi dell'art. 187, le successive rettifiche per quote annuali, per tenere conto delle variazioni intervenute dopo la prima utilizzazione, nel corso del periodo di tutela fiscale.

 

Come accennato, anche la normativa la normativa italiana, come interpretata dalla circolare n. 328/1997, prevede che, per i beni ammortizzabili, la rettifica va effettuata, per l'intera imposta, quando il cambio di destinazione si verifica al loro primo impiego, nonché quando ha luogo nei quattro anni successivi (nove per i fabbricati e le aree fabbricabili) a quello dell'entrata in funzione del cespite.

 

19/09/2020

(Italia Oggi)