News

Superbonus, il massimo dei benefici con il cumulo

È possibile usufruire, in maniera combinata, di più agevolazioni. Ma per capitalizzare i vantaggi fiscali ricavabili dal mix è necessario procedere con attenzione e cautela, facendo le opportune distinzioni fra le due possibili ipotesi di cumulo e sovrapposizione di interventi agevolabili

 

Pagina a cura di Andrea Bongi

 

Superbonus: dal cumulo degli interventi agevolabili il massimo dei benefici fiscali. È infatti possibile usufruire, in maniera combinata, di più agevolazioni sommando i singoli benefici dei distinti interventi realizzati. Per capitalizzare al massimo i vantaggi fiscali ricavabili dal mix di agevolazioni è però necessario procedere con attenzione e cautela, facendo le opportune distinzioni fra le due possibili ipotesi di cumulo e sovrapposizione di interventi agevolabili.

 

Queste due situazioni sono ben delineate, anche in termini di effetti pratici, nella circolare n. 24/E dell'8 agosto scorso e rappresentano situazioni che si verificheranno con molta frequenza nella pratica operativa.

 

Per cumulo di interventi agevolabili si intende l'ipotesi in cui vengano attuati interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili. È il caso, tanto per fare l'esempio contenuto nel suddetto documento di prassi amministrativa, della messa in opera di interventi ammessi al superbonus (ad esempio, il c.d. cappotto termico) e di interventi edilizi, esclusi dal predetto superbonus, ma rientranti, sempre a titolo di esempio, tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, per cui spetta una detrazione pari al 50% delle spese.

 

La sovrapposizione degli interventi agevolabili è invece una situazione opposta a quella sopra descritta che si caratterizza invece per lo svolgimento di un intervento trainante ai fini del superbonus che potrebbe, astrattamente, rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013.

 

Soltanto nella prima ipotesi, quella di cumulo degli interventi agevolabili, sarà possibile, a patto che vengano rispettate alcune formalità, massimizzare i benefici fiscali usufruendo di entrambe le agevolazioni fiscali (110% + 50%) nei limiti di spesa previsti per ciascuna tipologia di interventi.

 

Nella seconda ipotesi, quella relativa alla sovrapposizione all'interno dello stesso intervento di lavori astrattamente riconducibili anche ad altre agevolazioni fiscali, si potrà usufruire soltanto di una delle misure agevolative possibili che, salvo casi eccezionali, sarà quella più allettante del 110%.

 

Le situazioni sopra descritte dovranno essere tenute in debito conto già nella fase di studio di fattibilità degli interventi da realizzare, anche ai fini delle necessarie e distinte autorizzazioni amministrative. La possibilità di cumulare due interventi agevolabili sfruttando il potenziale massimo di detraibilità fiscale potrebbe infatti consentire di realizzare, in un sol colpo, due o più operazioni edilizie importanti ed altrettanto necessarie per il fabbricato.

 

Il cumulo degli interventi agevolabili. Per poter beneficiare del cumulo delle agevolazioni, nel rispetto ovviamente delle singole prescrizioni normative, tetto massimo di spese agevolabili comprese, la già citata circolare n. 24/E richiede che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi realizzati.

 

Il termine «distinta contabilizzazione» deve essere accolto, a parere di chi scrive, in senso lato. Poiché fra gli attori protagonisti del superbonus ci sono i privati, è ovvio che quando l'Agenzia delle entrate fa riferimento al concetto di distinta contabilizzazione si riferisce alla separazione netta delle spese all'interno dei due interventi edilizi distintamente agevolabili.

 

Così, tornando all'esempio sopra formulato, le spese relative al superbonus dovranno essere tenute distinte e separate da quelle relative all'intervento di ristrutturazione edilizia.

 

Questo modus operandi consentirà di poter determinare, con esattezza, gli importi di spesa sostenuti per ciascuno degli interventi effettuati, individuando il totale complessivo delle detrazioni spettanti. Dal punto di vista prettamente operativo occorrerà richiedere fatture separate per i distinti interventi ed effettuare distinti pagamenti per ogni documento di spesa.

 

Allo stesso modo dovranno essere tenute distinte le spese non documentate da fattura, relative a ciascuno degli interventi posti in essere.

 

Sulla base di questo modus operandi alla fine degli interventi realizzati sarà possibile rendicontare con esattezza le spese sostenute per ciascuno dei lavori effettuati, controllando anche il superamento o meno dei diversi limiti di spesa massima per ciascuno di essi previsto.

 

Come si può facilmente comprendere si tratta di una operazione semplice soltanto in apparenza.

 

Dal punto di vista prettamente operativo, le complicazioni potrebbero essere infatti più di una.

 

Si pensi, tanto per fare qualche esempio concreto, a lavori che danno diritto a due o più diverse detrazioni che sono stati commissionati ad un numero limitato di imprese e di liberi professionisti che dovranno, necessariamente, procedere a una distinta fatturazione per ognuna delle diverse fattispecie di interventi effettuati.

 

La separazione documentale dei singoli interventi agevolabili resta tuttavia l'unico metodo sicuro per poter operare una corretta distinzione fra le tipologie di spese riferite ad interventi diversi, non essendo stato previsto per il superbonus una specifica descrizione del bonifico di pagamento. Da questo punto di vista infatti la circolare n. 24/E, più volte richiamata, precisa che per le spese relative al superbonus potranno essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Qualora le spese relative al superbonus del 110% fossero oggetto di rilascio di visto di conformità, necessario per la cessione o per lo sconto in fattura, la distinta contabilizzazione delle spese consentirà inoltre, al professionista incaricato, di individuare con certezza gli importi sui quali spetta la nuova detrazione prevista dall'articolo 119 del dl 34/2020.

 

La sovrapposizione degli interventi agevolabili. In relazione alla possibile «sovrapposizione» degli interventi la più volte citata circolare n. 24/E precisa che gli interventi trainanti ammessi ai benefici del 110% possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi dell'articolo 14 del dl n. 63/2013, o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63/2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

 

Ovvio che in tale situazioni la scelta del beneficiario ricadrà sul superbonus che presenta una appetibilità fiscale nettamente superiore rispetto alle detrazioni a regime previste per le riqualificazioni energetiche o per le ristrutturazioni edilizie.

 

21/09/2020

(Italia Oggi)