Dipartimento della funzione pubblica Parere relativo alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata – Quesito DPF-54803-P-18/8/2021 Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale Il Dipartimento esprime un parere in merito alla possibilità di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con una dipendente che ha maturato i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata evidenziando che: “Il presupposto per l'esercizio del potere unilaterale di risoluzione è riferito agli anni di anzianità contributiva necessari al dipendente per maturare il diritto alla pensione anticipata. L’amministrazione, nell’individuare la data di effettiva cessazione, deve, peraltro, tenere conto del regime delle decorrenze, come disciplinato dall’articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 20114, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che individua una finestra mobile applicabile di 3 mesi. Durante questo periodo, conformemente ai criteri generali e agli indirizzi forniti in materia, il rapporto di lavoro prosegue e cessa effettivamente al conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, ossia una volta che il dipendente abbia scontato i 3 mesi di finestra. In ultimo, con riferimento all’età anagrafica a partire dalla quale l’amministrazione può esercitare l’istituto della risoluzione unilaterale, si rappresenta che le penalizzazioni percentuali sull’importo della pensione, inizialmente previste dallo stesso articolo 24 del citato d.l. n. 201 del 2011 per i soggetti che accedevano alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età, sono state disapplicate dall’articolo 1, comma 194, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”. Vai al documento
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Dipartimento della funzione pubblica Parere relativo alla disciplina del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e l’assunzione – Quesito DPF-0076140-P-15/11/2021 Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale Il Dipartimento in relazione alla possibilità che i candidati ad un concorso pubblico abbiano un’età superiore al limite per la permanenza in servizio, previsto dall’ordinamento, esprime il seguente avviso: “ La previsione dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che rimuove il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, non può incidere sulla vigenza del limite età per la permanenza in servizio previsto dai singoli ordinamenti, il quale, continuando ad operare, non può consentire l’assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato che abbia, appunto, superato tale età. Infatti, la confermata vigenza dei limiti di età determina implicitamente la loro rilevanza anche ai fini della possibilità della partecipazione ai concorsi pubblici”. Vai al documento
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Dipartimento della funzione pubblica Parere in materia di fruizione del congedo biennale per l’assistenza alle persone con disabilità di cui all’art. 42 comma 5 del d.l.gs 151/2001 - Quesito DPF-0066814-P-8/10/2021 Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale Il Dipartimento circa le modalità di applicazione della normativa vigente (d.l.gs 151/2001) che prevede la possibilità di fruire di congedi per l’assistenza alle persone con disabilità, e in particolare, su come debbano essere considerate le giornate del sabato e della domenica nel caso di un dipendente che chieda di usufruire del congedo biennale in modalità frazionata, esprime il seguente parere: “Se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, se nel giorno programmato di ripresa dell’attività lavorativa viene certificata un’assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all’assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario. Le reiterate condotte del dipendente volte a evitare il conteggio delle giornate non lavorative o festive fra quelle di congedo possono però giustificare l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di ogni possibile strumento nell’esercizio dei propri poteri datoriali, come, ad esempio, la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente, ai fini di tutelare le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa. Vai al documento
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Governo Decreto legge 4 febbraio 2022 n. 5 recante: “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico, e formativo Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2022 il decreto legge, n. 5 /2022 che è entrato in vigore lo scorso 5 febbraio; il provvedimento introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare, con il decreto in commento vengono aggiornate le modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, anche in ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'età dai cinque agli undici anni. Vai al documento
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Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 29906 del 25/10/2021 Impiego pubblico – dirigenza medica – aumenti contrattuali – efficacia retroattiva Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale La Cassazione ha affermato che «il lavoratore, che sia iscritto ad una associazione sindacale e così abbia dato mandato alla stessa per la stipulazione di un nuovo contratto collettivo, ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data di stipulazione». Nel caso in esame un dirigente dell’area medica aveva chiesto le differenze retributive maturate in conseguenza all’applicazione degli aumenti contrattuali previsti dal proprio CCNL. L’Istituto presso il quale aveva prestato servizio al contrario riteneva che il rinnovo non era applicabile poiché il rapporto di lavoro era cessato prima della firma del rinnovo contrattuale. la Cassazione prendendo le parti del lavoratore rigetta il ricorso affermando che, per escludere l’applicabilità degli effetti retroattivi derivanti dalla stipula del rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti cessati dal servizio in data anteriore, è necessario che le parti sociali specifichino nel CCNL, l’applicabilità degli aumenti solo ai dipendenti ancora in organico. Vai al documento
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Corte dei conti Sezione Autonomie n.1/2022 - Programma delle attività 2022 Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale La Sezione delle autonomie, con questa delibera definisce il programma delle attività di controllo e referto da esercitare nel corso dell’anno 2022 con un focus particolare alle attività relative al Piano nazionale di resistenza e resilienza (PNRR) attraverso “ la verifica degli esiti della gestione anche in corso di svolgimento” e con il coinvolgimento delle Sezioni regionali di controllo, nel rispetto delle linee di riferimento programmatiche tracciate dalle Sezioni riunite in sede di controllo, che con la deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/21, hanno evidenziato come, “a seguito del progressivo superamento degli effetti della crisi pandemica, assuma particolare rilievo per la ripresa economica, il tempestivo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) partendo dalla realizzazione delle riforme strutturali propedeutiche all’attuazione degli interventi. Il documento strategico PNRR è stato predisposto per accedere ai fondi del programma Next generation EU (NGEU) ed è suddiviso in 6 Missioni principali, indicando le priorità di investimento per l’arco temporale 2021-2026. I controlli della Corte dei conti sulle attività di realizzazione del piano sono evocati in apposite normative e costituiscono un elemento di rilevo per la realizzazione del programma. Si tratta di modelli di controllo funzionali alla struttura del piano “performance based”, cioè fondato sul raggiungimento di risultati misurabili”. Vai al documento
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ANC - Agenzia per la Cybersicurezza nazionale Pubblica amministrazione - Aggiornamento requisiti minimi sicurezza e affidabilità infrastrutture digitali Determina n.307 del 18/1/2022 Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale L’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, nell’ottica di razionalizzare e potenziare progressivamente la capacità di difesa cibernetica del Paese, ha aggiornato i livelli minimi di sicurezza contenuti nel Regolamento adottato dall’Ente con delibera n. 628/2021; in conformità alle previsioni di cui dell’art. 33-sepyes, comma 4, del d.l. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012;e all’art. 17,comma 6 del D.L. 82/2021; l’aggiornamento riguarda i “livelli minimi di sicurezza, la capacità elaborativa, l’ affidabilità delle infrastrutture digitali per la Pubblica amministrazione e delle ulteriori caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilita, dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, nonche’ dei requisiti di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione”. Vai al documento
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