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AranSegnalazioni - Newsletter n. 7 dell' 8/4/2022

 

 

 

 

 

AranSegnalazioni

 

 

 

Newsletter n. 7 dell' 8/4/2022

 

 

 

 

 

 

 

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Attività istituzionale dell'Agenzia

 

 

 


Attività negoziale
Sottoscritto l'Accordo tra l'Aran, le confederazioni sindacali e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione.

n data 7 aprile 2022, a seguito delle procedure di controllo, l'Aran, le confederazioni sindacali e la FNSI hanno sottoscritto l'Accordo per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione, che entrerà in vigore dall'8 aprile 2022. L'Accordo riguarda il personale dipendente dalle Amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al CCNQ 13 luglio 2016, che svolge le attività di informazione negli uffici di cui all'art. 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150, inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dai CCNL di comparto dell'ultimo triennio 2016/2018.

Con l'Accordo appena firmato si dà attuazione alle previsioni del comma 5-bis dell'art. 9, Legge 7 giugno 2000, n. 150, il quale stabilisce espressamente che "Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2011. n. 165https://www.entilocali.leggiditalia.it/, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro"

Ai fini dell'inquadramento, l'Accordo individua le confluenze del personale tenendo conto delle qualifiche del "CCNL giornalistico" e delle aree o categorie del "CCNL di riferimento" e, laddove necessario, riconosce un assegno ad personam con i relativi criteri di riassorbibilità. Confermata anche la possibilità di aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.


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Orientamenti applicativi
Comparto Istruzione e Ricerca

Ai sensi dell'art. 13, comma 11 del CCNL Scuola del 29.11.2007, la scuola è tenuta ad imporre al personale ATA la fruizione nel periodo 1 luglio-31 agosto di "almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo" oppure può accettare richieste di fruizione frazionata delle ferie da parte dei lavoratori, come per esempio tutti i venerdì e lunedì dei mesi di luglio e agosto?

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Orientamenti applicativi
Comparto Istruzione e Ricerca

L'assegno riassorbibile di cui all'art. 58 del CCNL Area V dell'11.04.2006 deve essere mantenuto nel caso in cui un dirigente scolastico viene assunto quale dirigente (amministrativo o tecnico) dell'Area Funzioni centrali? Tale assegno deve essere mantenuto durante il periodo in cui ad un dirigente scolastico viene conferito un incarico di dirigente amministrativo o tecnico ai sensi del comma 5 bis dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 presso il Ministero? 

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Orientamenti applicativi
Comparto Istruzione e Ricerca

L'assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica è tenuto a sostituire il DSGA in ferie?

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Orientamenti applicativi
Comparto Istruzione e Ricerca

Una dipendente assunta con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico può fruire del congedo matrimoniale in occasione del matrimonio religioso, avendo già la stessa contratto matrimonio civile in un periodo antecedente alla stipulazione del contratto di lavoro con la scuola ove presta servizio e/o con altri istituti?

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Sezione Giuridica

 

 

 


Governo
Decreto legge n. 24/2022 recante: "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
È stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n.70 del 24 marzo scorso il decreto-legge n 24/2022 in vigore dal successivo 25 marzo, che stabilisce il superamento delle misure urgenti di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 definite dal Governo, eliminando gradualmente, a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore; il provvedimento è conseguenziale alla cessazione dello stato di emergenza, adottato dal Governo con deliberazione del Consiglio dei Ministri fin dal 31 gennaio 2020 e via via prorogato con successivi provvedimenti.

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Corte Costituzionale
Sentenza n. 62 del 10/3/2022
Comuni - Normativa elettorale – parità di genere - fondatezza
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte Costituzionale afferma il principio di uguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3 Cost con riferimento alla normativa nazionale elettorale, dichiarando l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 71, co. 3-bis, del d. l.vo 18/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 301 lett. d-bis) ed e), del d.P.R. 16/5/1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Per la Consulta, la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive e l'obbligo vale anche per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali però la disciplina attuale sulla presentazione delle liste elettorali non prevede nessuna sanzione nel caso di violazione. In particolare la Corte afferma che gli artt. 71 co 3-bis del TUEL e 30 co 1 lettere d-bis) ed e) del dpr 570/1960, sono incostituzionali nella parte in cui non prevedono rimedi per il caso di liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi. Inoltre, l'esclusione delle liste che non rispettino il vincolo costituisce una soluzione costituzionalmente adeguata a porvi rimedio, in quanto è la soluzione prevista dalla stessa normativa sia per il caso delle liste lesive delle quote minime di genere nei comuni maggiori, sia per delle liste con numero inferiore al minimo di candidati negli stessi comuni con meno di 5.000 abitanti.

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Corte di Cassazione
Sentenza n. 9556 del 12/4/2021
Impiego pubblico – Sopravvenuta e permanente inidoneità assoluta alla prestazione lavorativa ex art. 2 l. n. 335/1995 - Risoluzione automatica del rapporto - Indennità sostitutiva del preavviso 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Non è dovuta al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in caso di scioglimento automatico del rapporto per inidoneità permanente assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa per ragioni di salute. Nei fatti, un dipendente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in sede di procedimento per ottenere la pensione d'inabilità, viene dichiarato, dalla Commissione medica interpellata, inidoneo in maniera permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa, con la conseguenza dello scioglimento del rapporto di lavoro per ragioni di salute. L'Agenzia nega che in questo caso sia dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso. La Corte di Cassazione chiamata a decidere conferma che il preavviso o la relativa indennità non sono dovuti, in ragione dell'assoluta e permanente impossibilità della prestazione lavorativa, che determina lo scioglimento automatico del rapporto ex art. 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995. Pertanto, diversamente da quanto avviene per il caso di "impossibilità relativa", la sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato allo svolgimento dell'attività lavorativa, configura un caso di impossibilità assoluta della prestazione per il venir meno della causa del contratto, sicché la risoluzione del rapporto è oggettivamente vincolata, perché consegue "al fatto in sé" dell'inidoneità fisica allo svolgimento  del lavoro, e quindi non occorre alcuna manifestazione di volontà da parte del datore, né il rispetto del termine di preavviso, di modo che non è dovuta la relativa indennità sostitutiva. Per quanto sopra, non può essere applicata la disposizione pattizia di cui all'art. 49 del C.C.N.L. Agenzie Fiscali 2002-2005 richiamato dalla parte, che si riferisce ad una inidoneità rapportata alle mansioni proprie della qualifica rivestita e cioè alla possibilità del lavoratore di svolgere un proficuo lavoro, tanto che l'Amministrazione "può" procedere alla risoluzione del rapporto, manifestando la volontà di esercitare il recesso cui è collegato il preavviso.

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Corte dei conti
Sezione controllo Regione Marche - Delibera n. 22/2022 
Enti Locali - Trattamento economico personale - Finanziamento PO di prima istituzione
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili in merito alla possibilità di finanziamento delle posizioni organizzative, nel rispetto del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017, e in particolare, in relazione alla possibilità per un ente di istituire una nuova posizione organizzativa, evidenziano che si ritiene impregiudicata la possibilità per gli enti locali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, di istituire una nuova posizione organizzativa o valorizzare una posizione organizzativa mai finanziata, nel rispetto dei limiti finanziari di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 senza ricorrere alle risorse destinate alle nuove assunzioni. "Nel caso di nuove assunzioni, il legislatore, con l'art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017, per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, il cui tetto era costituito da quello definito nel 2016, ha inteso adeguare il suddetto istituto in maniera flessibile ad un valore medio pro-capite riferito al personale in servizio al 31 dicembre 2018. Ne consegue, nei Comuni in cui il numero dei dipendenti è aumentato rispetto all'anno 2018, la possibilità di incrementare le risorse per il salario accessorio comprese le risorse eventualmente destinate alle posizioni organizzative (al contrario, in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale, non ne è prevista la diminuzione)" (Pareri: Sez. reg. controllo della Lombardia n. 95/2020; sez. contr. Veneto n 104/2020; sez contr. Campania n 97/2020).

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Corte dei conti
Sezione controllo Regione Lombardia - Delibera n. 44/2022 
Enti Locali - Personale Unione - Spazi assunzionali
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio, si pronuncia in relazione alle modalità di calcolo degli spazi assunzionali di un Ente locale che ha trasferito tutto il personale all'Unione di cui fa parte, e che intende cedere una parte delle proprie capacità assunzionali, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. La pronuncia dei giudici contabili si articola richiamando un orientamento consolidato della magistratura contabile, secondo il quale le disposizioni appena richiamate hanno introdotto un sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale in base al quale: " la spesa per il personale da prendere in considerazione sia il più ampio aggregato costituito da tutta la spesa per il personale sostenuta a qualsiasi titolo dal Comune per svolgere le funzioni di competenza sia direttamente sia tramite l'Unione." (ex plurimis: Stessa Sez. n.12/2022; Sez Aut. n.18/2018 e n.4/20121).

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Sezione Economica

 

 

 


Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
Indennità di vacanza contrattuale
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) al comma 609 art. 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell' anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
-    dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%
-    dal 1° luglio 2022 0,50%
Per assicurare l'omogenea applicazione della citata normativa, si comunicano le misure della predetta anticipazione (corrispondente sostanzialmente all'indennità di vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento) dell'anno 2022 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego.
Precisazioni per il personale appartenente ai comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree
L'importo dell'IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento. Tale importo si aggiunge a quello relativo all'IVC in godimento dal 2019 e andrà rideterminato all'atto dell'entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.

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Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2021) e Monitoraggio anno 2022 - Circolare del 31 marzo 2022, n. 16
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La circolare fornisce le istruzioni necessarie all'acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l'anno 2021 e di quelli del Monitoraggio 2022. Per la Relazione allegata 2021 la rilevazione del 2021 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell'anno precedente. Il periodo di rilevazione dei dati è fissato dal 19 aprile al 21 maggio 2022.
Quanto al Monitoraggio l'indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell'anno 2021, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l'intero anno. L'invio dei dati secondo la prescritta modulistica, per ciascun mese dell'anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Sono tenute all'invio dei dati le seguenti tipologie di Enti:
- Enti locali: Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le          Province;
- Servizio Sanitario Nazionale: Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie;
- Enti pubblici non economici: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti;
- Enti di ricerca e sperimentazione: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti.

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Corte dei conti
Relazione sullo stato di attuazione del PNRR
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La Corte dei conti ha pubblicato la relazione di avvio dell'attività di controllo sul PNRR, come previsto dall'art. 7, c. 7, del D.L. 77/2021. Nella sua prima edizione la relazione analizza i principali elementi del Pnrr per amministrazione responsabile ed alla proiezione territoriale delle responsabilità della realizzazione, rappresentative sia della complessità della programmazione che delle potenziali difficoltà di attuazione. L'attuazione sta procedendo senza particolari ritardi. Ancora preliminari sono i passi compiuti nell'avvio di riforme da cui si attendono risultati di rilievo nel prossimo futuro: dalla riforma dell'amministrazione finanziaria e da quella fiscale, una maggiore equità e un miglioramento della competitività del sistema produttivo; dalla riforma del quadro di revisione della spesa pubblica, il recupero di margini di risparmio utili ad un rientro dai livelli di spesa legati alla fase emergenziale. Anche in tale ottica sono fondamentali strutture amministrative adeguate, una elevata capacità progettuale in grado di assistere e guidare i soggetti attuatori, un efficace coordinamento tra livelli di governo e un quadro regolamentare chiaro, efficace e snello. Su tali fronti, pur registrandosi segnali positivi, persistono lentezze nell'attuazione; infatti, ancora limitata è la disponibilità di strutture tecniche a sostegno delle capacità progettuali delle amministrazioni territoriali. Capacità, quest'ultima, non surrogabile, pena la perdita dei fondi o la necessità di riprogrammare gli interventi, con il ricorso a quote di riserva. Difficoltà, peraltro, che - nel caso degli enti territoriali e, in particolare, di quelli del Mezzogiorno - sono accentuate dal grado di concentrazione temporale dei bandi di selezione dei progetti e di assegnazione delle risorse (in particolare a partire da dicembre 2021) con intervalli di partecipazione particolarmente stringenti (in media circa due mesi). Sarà, al riguardo, fondamentale che l'ampia gamma di strumenti di assistenza tecnica e di rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa delle realtà territoriali sia prontamente disponibile. In questo senso, quindi, si muove nella giusta direzione la recente istituzione, da parte della Ragioneria generale dello Stato, di uno specifico tavolo tecnico di coordinamento, proprio dedicato alle azioni di assistenza tecnica.

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Senato della Repubblica - Servizio del Bilancio
Notiziario economico-finanziario – marzo 2022
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
ll Notiziario Economico Finanziario fornisce dati e informazioni distinti in cinque sezioni: in prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari; la seconda sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio; la terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali"; la quarta sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali. In questo numero si segnalano, fra gli altri:
ANCI Le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni di personale; MEF Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, adempimenti e attività al 31 dicembre 2021.

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Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
Budget in breve – anno 2022
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il "Budget in breve", un documento annuale a carattere divulgativo, fornisce un riepilogo dei contenuti principali del Budget a LB dello Stato e una guida alle principali voci che compongono la struttura dei costi che ciascuna Amministrazione centrale dello Stato prevede di sostenere, anche mediante la rappresentazione di trend di alcune grandezze economiche, in coerenza con gli stanziamenti finanziari approvati dal Parlamento con la Legge di Bilancio. Questa pubblicazione, maggiormente fruibile rispetto al Budget a LB a cui rimanda comunque per gli approfondimenti, risponde alla finalità di migliorare l'esigenza di informazione, aumentando la comprensione e la consapevolezza sulla dimensione della produzione dei servizi pubblici e degli interventi perseguiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

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Osservatorio Internazionale

 

 

 

 

European Commission
Economic Adjustment in the Euro Area & the United States during the COVID-19 Crisis
Segnalazione da Direzione Contrattazione 1
Questo documento redatto dalla Commissione Europea ed intitolato "Economic Adjustment in the Euro Area and the United States during the COVID-19 Crisis" esamina le differenze nel processo di aggiustamento economico che interessa l'area dell'euro e gli Stati Uniti a seguito della crisi provocata dalla pandemia di COVID-19. Questa, infatti, ha creato un grave shock economico sia per la zona euro che per gli Stati Uniti. La pandemia ha colpito maggiormente la salute pubblica americana, con un numero di malati COVID molto alto rispetto a quello europeoa, ma l'economia statunitense ha subito una contrazione economica minore rispetto alla zona Euro. Sia gli Stati Uniti che l'Europa hanno registrato un buon ritmo di ripresa e hanno dimostrato di saper rispondere agli shock economici in maniera più resiliente rispetto al passato. Invece, per quanto riguarda l'occupazione, nella zona Euro (nonostante il calo più ampio del PIL), il mercato del lavoro ha risposto prontamente alla crisi economico-sanitaria anche grazie a all'attivazione di ottime politiche a sostegno dell'occupazione, di programmi di mantenimento del posto di lavoro e altre misure a protezione dell'occupazione.  Al contrario, gli Stati Uniti hanno registrato forti cambiamenti nel mercato del lavoro, nella disoccupazione e nei tassi di partecipazione della forza lavoro. Nonostante il tasso di occupazione pre-pandemia abbia raggiunto livelli storicamente elevati nell'area euro, questo è rimasto inferiore rispetto a quello degli Stati Uniti, gravando sulla performance relativa alla crescita europea. Il "capital deepening", ossia il capitale disponibile per ogni lavoratore è rimasto invariato dalla crisi finanziaria globale in entrambe le regioni, sebbene gli investimenti privati negli Stati Uniti si siano dimostrati nel complesso più dinamici. Al contrario, il periodo successivo alla crisi finanziaria globale, ha mostrato nette differenze tra le due zone. Molti governi dell'area dell'euro, infatti, hanno erogato cospicui investimenti pubblici, sostenuti dal piano "NextGenerationEU". Questo strumento europeo rappresenta un'occasione unica per uscire più forti dalla pandemia, trasformare le economie e creare nuove opportunità e posti di lavoro per l'Europa.

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EUROFOUND
Involvement of social partners in the national recovery and resilience plans
Segnalazione da Direzione Contrattazione 1
La presente relazione, pubblicata da Eurofound ed intitolata "Involvement of social partners in the national recovery and resilience plans" esamina la qualità del coinvolgimento delle parti sociali nazionali sia nell'elaborazione e attuazione di riforme e politiche nel contesto del semestre europeo, sia nella preparazione dei programmi di riforma nazionali. Nell'ambito di NextGenerationEU, gli Stati membri nel 2021 hanno preparato e presentato alla Commissione Europea piani di ripresa e resilienza (PRR) volti a rendere le economie e le società europee più sostenibili e resilienti, nonché meglio preparate ad affrontare le sfide e le opportunità che si presenteranno con la transazione alla Green Economy e al digitale. Le parti sociali hanno riferito che, nonostante il loro coinvolgimento obbligatorio nella preparazione e nell'attuazione dei PRR, il processo di consultazione sarebbe potuto essere pianificato e organizzato meglio ed, infatti, il coinvolgimento in un certo numero di paesi è stato piuttosto basso. La scarsa partecipazione delle parti sociali potrebbe essere migliorata garantendo un coinvolgimento più tempestivo e significativo nell'attuazione dei piani di ripresa e resilienza. Ciò rafforzerebbe l'efficacia delle azioni politiche e delle riforme previste per ottenere entro il 2026 un ammodernamento dei paesi ed una crescita delle principali variabili economiche europee. Nonostante nel 2021 le parti sociali siano state coinvolte maggiormente nella preparazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza rispetto ai precedenti cicli del semestre europeo, la qualità del loro coinvolgimento è rimasta bassa. Questo in parte per la mancanza di tempo sufficiente da dedicare alla consultazione, in parte per un mancato feedback adeguato da parte degli organismi europei in merito ai contributi apportati dalle parti sociali relativi ai piani nazionali. Sebbene il regolamento sul meccanismo per la ripresa e la resilienza richieda agli Stati membri di includere nei piani una sintesi del processo di consultazione con le parti sociali e altre parti interessate, la maggior parte dei PRR descrive questo processo solo brevemente e non riferisce esplicitamente le opinioni delle parti sociali, né menziona quali opinioni sono state prese in considerazione. Sia le organizzazioni dei datori di lavoro che i sindacati sono disposti a impegnarsi in processi di consultazione che aiuterebbero gli Stati membri ad attuare le corrette misure politiche e le riforme necessarie stabilite nei piani nazionali. Questo impegno è ancora più necessario nel contesto della guerra in Ucraina e del previsto calo della crescita e dell'aumento dell'inflazione, destinati a complicare ulteriormente la ripresa dell'Unione Europea dalla pandemia. 

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