Governo Decreto legge n. 24/2022 recante: "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.70 del 24 marzo scorso il decreto-legge n 24/2022 in vigore dal successivo 25 marzo, che stabilisce il superamento delle misure urgenti di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 definite dal Governo, eliminando gradualmente, a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore; il provvedimento è conseguenziale alla cessazione dello stato di emergenza, adottato dal Governo con deliberazione del Consiglio dei Ministri fin dal 31 gennaio 2020 e via via prorogato con successivi provvedimenti. Vai al documento
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Corte Costituzionale Sentenza n. 62 del 10/3/2022 Comuni - Normativa elettorale – parità di genere - fondatezza Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale La Corte Costituzionale afferma il principio di uguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3 Cost con riferimento alla normativa nazionale elettorale, dichiarando l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 71, co. 3-bis, del d. l.vo 18/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 301 lett. d-bis) ed e), del d.P.R. 16/5/1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Per la Consulta, la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive e l'obbligo vale anche per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali però la disciplina attuale sulla presentazione delle liste elettorali non prevede nessuna sanzione nel caso di violazione. In particolare la Corte afferma che gli artt. 71 co 3-bis del TUEL e 30 co 1 lettere d-bis) ed e) del dpr 570/1960, sono incostituzionali nella parte in cui non prevedono rimedi per il caso di liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi. Inoltre, l'esclusione delle liste che non rispettino il vincolo costituisce una soluzione costituzionalmente adeguata a porvi rimedio, in quanto è la soluzione prevista dalla stessa normativa sia per il caso delle liste lesive delle quote minime di genere nei comuni maggiori, sia per delle liste con numero inferiore al minimo di candidati negli stessi comuni con meno di 5.000 abitanti. Vai al documento
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Corte di Cassazione Sentenza n. 9556 del 12/4/2021 Impiego pubblico – Sopravvenuta e permanente inidoneità assoluta alla prestazione lavorativa ex art. 2 l. n. 335/1995 - Risoluzione automatica del rapporto - Indennità sostitutiva del preavviso Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale Non è dovuta al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in caso di scioglimento automatico del rapporto per inidoneità permanente assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa per ragioni di salute. Nei fatti, un dipendente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in sede di procedimento per ottenere la pensione d'inabilità, viene dichiarato, dalla Commissione medica interpellata, inidoneo in maniera permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa, con la conseguenza dello scioglimento del rapporto di lavoro per ragioni di salute. L'Agenzia nega che in questo caso sia dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso. La Corte di Cassazione chiamata a decidere conferma che il preavviso o la relativa indennità non sono dovuti, in ragione dell'assoluta e permanente impossibilità della prestazione lavorativa, che determina lo scioglimento automatico del rapporto ex art. 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995. Pertanto, diversamente da quanto avviene per il caso di "impossibilità relativa", la sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato allo svolgimento dell'attività lavorativa, configura un caso di impossibilità assoluta della prestazione per il venir meno della causa del contratto, sicché la risoluzione del rapporto è oggettivamente vincolata, perché consegue "al fatto in sé" dell'inidoneità fisica allo svolgimento del lavoro, e quindi non occorre alcuna manifestazione di volontà da parte del datore, né il rispetto del termine di preavviso, di modo che non è dovuta la relativa indennità sostitutiva. Per quanto sopra, non può essere applicata la disposizione pattizia di cui all'art. 49 del C.C.N.L. Agenzie Fiscali 2002-2005 richiamato dalla parte, che si riferisce ad una inidoneità rapportata alle mansioni proprie della qualifica rivestita e cioè alla possibilità del lavoratore di svolgere un proficuo lavoro, tanto che l'Amministrazione "può" procedere alla risoluzione del rapporto, manifestando la volontà di esercitare il recesso cui è collegato il preavviso. Vai al documento
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Corte dei conti Sezione controllo Regione Marche - Delibera n. 22/2022 Enti Locali - Trattamento economico personale - Finanziamento PO di prima istituzione Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale I magistrati contabili in merito alla possibilità di finanziamento delle posizioni organizzative, nel rispetto del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017, e in particolare, in relazione alla possibilità per un ente di istituire una nuova posizione organizzativa, evidenziano che si ritiene impregiudicata la possibilità per gli enti locali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, di istituire una nuova posizione organizzativa o valorizzare una posizione organizzativa mai finanziata, nel rispetto dei limiti finanziari di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 senza ricorrere alle risorse destinate alle nuove assunzioni. "Nel caso di nuove assunzioni, il legislatore, con l'art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017, per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, il cui tetto era costituito da quello definito nel 2016, ha inteso adeguare il suddetto istituto in maniera flessibile ad un valore medio pro-capite riferito al personale in servizio al 31 dicembre 2018. Ne consegue, nei Comuni in cui il numero dei dipendenti è aumentato rispetto all'anno 2018, la possibilità di incrementare le risorse per il salario accessorio comprese le risorse eventualmente destinate alle posizioni organizzative (al contrario, in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale, non ne è prevista la diminuzione)" (Pareri: Sez. reg. controllo della Lombardia n. 95/2020; sez. contr. Veneto n 104/2020; sez contr. Campania n 97/2020). Vai al documento
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Corte dei conti Sezione controllo Regione Lombardia - Delibera n. 44/2022 Enti Locali - Personale Unione - Spazi assunzionali Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio, si pronuncia in relazione alle modalità di calcolo degli spazi assunzionali di un Ente locale che ha trasferito tutto il personale all'Unione di cui fa parte, e che intende cedere una parte delle proprie capacità assunzionali, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. La pronuncia dei giudici contabili si articola richiamando un orientamento consolidato della magistratura contabile, secondo il quale le disposizioni appena richiamate hanno introdotto un sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale in base al quale: " la spesa per il personale da prendere in considerazione sia il più ampio aggregato costituito da tutta la spesa per il personale sostenuta a qualsiasi titolo dal Comune per svolgere le funzioni di competenza sia direttamente sia tramite l'Unione." (ex plurimis: Stessa Sez. n.12/2022; Sez Aut. n.18/2018 e n.4/20121). Vai al documento
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